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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 24269/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria in data 21/02/2022 con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Verona nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art.642 cod. pen., con la recidiva specifica infraquinquennale, per aver denunciato un sinistro mai avvenuto producendo, a sostegno della denuncia di essere stato investito su strisce pedonali, una constatazione amichevole con dichiarazione di responsabilità di tale [OSCURATO:PERSONA] e documentazione medica falsa attestante, disconosciuta dai medici che ne risultavano apparenti sottoscrittori.

2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del Valentino pur non essendo questo il soggetto assicurato.

Assume il ricorrente che il fattispecie incriminatrice di cui all'art.642 cod. pen. si configura come reato proprio, perché il bene protetto dalla norma è il patrimonio dell'assicuratore, sicché nel caso in cui non esista un contratto di assicurazione tra l'imputato e la compagnia di assicurazione - come nella fattispecie in esame - il reato in parola non sarebbe configurabile, per l'inidoneità dell'azione alla lesione del bene protetto.

3. Con requisitoria scritta del 10/2/2022 il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente con memoria del 21/02/2022 ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 5.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione.

Va premesso che, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA], nel proporre denuncia-querela, ha riferito di aver stipulato un contratto di assicurazione con [OSCURATO:PERSONA], soggetto indicato come l'investitore del Valentino nella documentazione falsa con la quale quest'ultimo avanzava la sua pretesa risarcitoria.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione per la configurazione del reato di cui si tratta non è necessaria l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'autore del fatto e la compagnia assicuratrice.

La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen., infatti, costituisce un'ipotesi speciale di truffa e - contrariamente all'assunto del ricorrente - non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (così Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Rv. 282350; Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901)

6. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di Sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione sempli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria in data 21/02/2022 con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Verona nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art.642 cod. pen., con la recidiva specifica infraquinquennale, per aver denunciato un sinistro mai avvenuto producendo, a sostegno della denuncia di essere stato investito su strisce pedonali, una constatazione amichevole con dichiarazione di responsabilità di tale [OSCURATO:PERSONA] e documentazione medica falsa attestante, disconosciuta dai medici che ne risultavano apparenti sottoscrittori. 2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del Valentino pur non essendo questo il soggetto assicurato. Assume il ricorrente che il fattispecie incriminatrice di cui all'art.642 cod. pen. si configura come reato proprio, perché il bene protetto dalla norma è il patrimonio dell'assicuratore, sicché nel caso in cui non esista un contratto di assicurazione tra l'imputato e la compagnia di assicurazione - come nella fattispecie in esame - il reato in parola non sarebbe configurabile, per l'inidoneità dell'azione alla lesione del bene protetto. 3. Con requisitoria scritta del 10/2/2022 il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente con memoria del 21/02/2022 ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 5.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione. Va premesso che, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA], nel proporre denuncia-querela, ha riferito di aver stipulato un contratto di assicurazione con [OSCURATO:PERSONA], soggetto indicato come l'investitore del Valentino nella documentazione falsa con la quale quest'ultimo avanzava la sua pretesa risarcitoria. Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione per la configurazione del reato di cui si tratta non è necessaria l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'autore del fatto e la compagnia assicuratrice. La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen., infatti, costituisce un'ipotesi speciale di truffa e - contrariamente all'assunto del ricorrente - non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (così Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Rv. 282350; Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901) 6. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di Sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione sempli