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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 14844/2022

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i rapporti intercorsi tra l’[OSCURATO:PERSONA] (prima) e l’[OSCURATO:PERSONA] (poi) con i docenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano da ricondursi al lavoro subordinato, accertando altresì la conseguente sussistenza di debiti a titolo previdenziale di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; in giudizio venivano evocati anche i due lavoratori ma, mentre il Bonicelli restava contumace, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo la chiamata in causa anche del Comune di Castelnovo ne’ Monti ed insistendo per l’accertamento della natura subordinata del rapporto conseguente ai contratti di collaborazione intercorsi con quest’ultimo dal 1.11.2000 al 13.6.2008, per il servizio da rendere presso l’[OSCURATO:PERSONA] e per l’accertamento di analoga natura dei successivi rapporti, solo formalmente autonomi, intercorsi dal 27.10.2008 in poi con l’[OSCURATO:PERSONA], con condanna delle controparti al pagamento delle differenze retributive; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decideva la causa in primo grado dichiarando il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, anch’essa evocata in causa, confermando i contenuti del verbale di accertamento e condannando il Comune e l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Bianchi delle differenze retributive rivendicate; la Corte d’Appello di Bologna confermava tale pronuncia, rigettando, per quanto qui ancora interessa, l’appello proposto dal Comune e dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli enti previdenziali e di [OSCURATO:PERSONA]; preliminarmente, in sede di appello veniva rigettato il motivo svolto dal Comune in relazione all’asserita tardività della notificazione eseguita per la sua chiamata in causa, in quanto la Corte territoriale riteneva che, rispetto al notificante, rilevasse il momento di consegna degli atti all’[OSCURATO:PERSONA], sicuramente anteriore allo spirare del termine fissato dal giudice, mentre la notifica al Comune, perfezionatasi effettivamente dopo lo spirare di quel termine, era comunque da ritenere valida, perché tra quest’ultima data e l’udienza di discussione intercorreva comunque il lasso temporale di cui all’art., 415, co. 5, c.p.c.; nel merito, la Corte territoriale rettificava in primis la motivazione del giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto l’abrogazione dell’art. 2, co. 6, L. 508/1999, ritenendone invece la persistente vigenza, rispetto ai Conservatori ed [OSCURATO:PERSONA] pareggiati, quale erano quelli interessanti dalla causa; la Corte di merito riteneva quindi che fosse consentita l’attribuzione di incarichi, di cui al comma 6, terzo periodo, del citato art. 2, per esigenze didattiche cui non si potesse far fronte con le normali dotazioni organiche, ma osservava come, al di là di ciò, il configurarsi in concreto dei rapporti oggetto di causa secondo le modalità proprie del lavoro subordinato rendesse superflua ogni altra considerazione e giustificasse il corrispondente accertamento ed il riconoscimento delle situazioni creditorie degli enti previdenziali e della lavoratrice; il Comune di Castelnuovo ne’ Monti e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, sulla base, il primo, di tre motivi e, il secondo, di due motivi, infine corredati da memoria difensiva; i due ricorsi sono stati resistiti, ciascuno, da controricorsi della Bianchi e dell’I.N.P.S., mentre l’I.N.A.I.L. ha depositato controricorso solo rispetto al ricorso dell’Istituto, limitandosi a depositare procura alle liti rispetto al ricorso del Comune; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] i due ricorsi avverso la medesima sentenza sono riuniti per la trattazione congiunta ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; il motivo preliminare proprio del solo Comune di Castelnovo afferma la violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 152, 269, 415 e 416 del c.p.c. e la nullità della chiamata in causa effettuata nei confronti dell’ente e ciò per essere stato fissato il termine per la notificazione al 15.10.2011, mentre essa si era poi perfezionata il 17.10.2011, a nulla valendo il fatto che fosse stato comunque salvaguardato il termine a comparire di cui all’art. 415, co. 5, c.p.c., in quanto, avendo il giudice ritenuto di concedere un termine superiore, era quello che avrebbe dovuto comunque essere rispettato; il motivo è infondato da ognipunto di vista; si deve intanto considerare che la notificazione per chiamata in causa di un terzo, ai sensi dell’art. 420, co. 9 e 11, c.p.c. deve avvenire a cura della cancelleria (v., anche, Cass. 27 luglio 1998, n. 7371) e non è dunque prospettabile, secondo i principi di cui all’art. 152, co. 1, secondo parte, c.p.c., una decadenza per inosservanza di un termine che, secondo rito, evidentemente non potrebbe essere imposto alla parte, non essendo essa onerata, per legge, dell’incombente; al di là di ciò, è evidente la natura meramente acceleratoria del termine per la notificazione al terzo (previsto dall’art. 420, co. 9 in cinque giorni e qui fissato dal giudice alla data del 15.10.2011), in quanto la norma regola poi anche il termine a comparire per il terzo chiamato, con richiamo agli ordinari termini propri del rito ed è chiaro, anche solo per la previsione di due termini, che solo i secondi possono essere causa di invalidità della vocatio; assumere - come fa il Comune ricorrente - che con la fissazio ne in quel modo del termine, il giudice avesse inteso assicurare alla parte chiamata in causa un termine di comparizione superiore a quello ordinario e che dunque fosse quello così maggiorato, comunque, il termine da rispettare, è assunto infondato, sia perché come detto il giudice proprio non potrebbe in tale contesto processuale, fissare un termine perentorio alle parti, sia perché quel primo termine non poteva comunque che avere una mera funzione acceleratoria, analoga al termine di legge di cui all’art. 420, co. 9, c.p.c., per gli incombenti di cui era onerato il notificante ed è dunque solo rispetto a questi, una volta rispettato il termine ordinario a comparire, che va misurata la tempestività delle attività svolte; è però certo che il notificante abbia rispettato quel termine sia se si consideri che per lui la notificazione si ha per eseguita con la consegna degli atti all’[OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), come da giurisprudenza del tutto consolidata (v.

Cass. 25 febbraio 2015, n. 3755; Cass. 11 gennaio 2007, n. 390), sia addirittura se si voglia considerare il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario, perché esso è caduto il giorno 17.10, allorquando il giorno 15 era sabato e dunque il termine ivi spirato era destinato a protrarsi fino al successivo lunedì

17. i due motivi di merito sono comuni ed identici per entrambi gli enti ricorrenti e possono essere quindi esaminati congiuntamente; il primo di tali comuni motivi è formulato adducendo la violazione dell’art. 2, co. 6, L. 508/1999, nonché dell’art. 69, co. 2, d.lgs. 276/2003, degli artt. 1321 e 2094 c.c., degli artt. 112, 111, 115 e 116 c.p.c. e ancora dell’art. 2697 c.c.; con esso si sostiene l’insussistenza di alcun vincolo di subordinazione e dei requisiti di legge per la qualificazione del rapporto nei termini del lavoro dipendente, oltre ad omesso esame di fatti decisivi ed omessa considerazione della specialità del rapporto di lavoro oggetto di giudizio; l’art. 2, co. 6, della L. 508/1999, nel regolare secondo le forme del rapporto di pubblico impiego privatizzato i contratti di lavoro del personale delle istituzioni di cui allo stesso art. 6, co. 1, tra cui gli Istituti musicali pareggiati, riconosce che «per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali» e che «dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili»; come giustamente rilevato anche dalla Corte territoriale, non vi è luogo ad attardarsi per stabilire se i rapporti “integrativi” delle dotazioni instaurati ai sensi della appena citate disposizioni siano geneticamente di natura autonoma o subordinata o se siano teoricamente possibili entrambe le tipologie, perché, ove si accerti che lo svolgimentodelle prestazioni ha seguito le modalità proprie del lavoro dipendente, comunque essi devono essere riportati a rapporti di carattere subordinato, con quanto ne deriva sotto il profilo retributivo e contributivo; così come alla fine non rilevante è ogni questione in ordine alla correttezza o meno del richiamo operato dalla Corte territoriale, all’art. 69, co. 2, d. lgs. 276/2003 ed alla trasformazione ivi prevista, in termini di subordinazione, dei contratti di collaborazione autonoma mancanti di uno specifico progetto; infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto l’esistenza del lavoro dipendente sulla base di un accertamento in fatto derivante dal coesistere – afferma la sentenza impugnata – di una serie di elementi potenzialmente anche neutri, ove singolarmente considerati, ma destinati, nella loro valutazione integrata, ad assumere rilievo sintomatico della ricorrenza della subordinazione, da aversi dunque per «positivamente» dimostrata; ciò, secondo la Corte era quando derivava dall’osservanza di un orario di lavoro analogo a quello dei docenti di ruolo, debitamente controllato attraverso l’uso di un badge, dalla partecipazione alle ordinarie riunioni collegiali proprie dei docenti di ruolo, dall’afferire dell’insegnamento a materie inserite nell’offerta formativa dell’Istituto, cui si aggiunge altresì, nella motivazione, il fatto che quella svolta fosse una prestazione di mero insegnamento, senza prefissazione di specifici e diversi obiettivi il cui controllo potesse far pensare ad una tipologia di lavoro di natura diversa; rispetto a tale argomentazione gli enti ricorrenti genericamente affermano che vi sarebbe stata «assenza di qualsiasi elemento di prova a sostegno di un potere direttivo»; in realtà, il ragionamento della Corte territoriale è del tutto coerente con gli approdi della giurisprudenza di questa S.C. incentrandosi su indici che valorizzano proprio i due aspetti fondamentali consistenti nella soggezione a direttive e nell’inserirsi di una mera prestazione di energie lavorative, per quanto specialistiche, nell’ambito di un’organizzazione altrui, ricavati in via indiziaria nel loro complesso, dall’insieme degli elementi sopra riferiti, suggellati poi, nel loro complesso, dal rilievo della piena assimilabilità dell’attività svolta a quella dei docenti di ruolo (Cass.8 agosto 2005, n. 16661; Cass. 12 maggio 2005, n. 9967; Cass.18 marzo 2004, n. 5508); il secondo motivo comune ad entrambi i ricorsi denuncia invece la violazione delle norme dei contratti collettivi, con particolare riferimento al CCNL del comparto Afam, dell’art. 21 del CCNL 18 dicembre 2002, dell’art. 36, co. 5 e 6, d. lgs. 165/2001, dell’art.2126 c.c. e dell’art. 1223 c.c.; con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di determinare le retribuzioni dovute alla Bianchi sulla base della contrattazione di comparto Afam, impropria rispetto all’attività di insegnamento svolta e riguardante una materia, la propedeutica musicale per i bambini, estranea al contenuto professionale proprio del comparto stesso, destinato a far conseguire agli studenti diplomi equiparati alle lauree, sicché doveva semmai farsi riferimento alla posizione del maestro elementare o trovare applicazione la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] proprio del personale della scuola non statale; anche tale motivo è infondato; costituisce principio consolidato quello per cui «la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapportodi lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale» (Cass. 18 aprile 2018, n. 9591; Cass. 8 febbraio 2017, n. 3384; Cass. 21 novembre 2016, n. 23645); ciò posto, l’inquadramento del personale così irregolarmente assunto per svolgere prestazioni di lavoro subordinato, non può che essere assimilato a quello del personale rientrante nelle dotazioni organiche degli enti di formazione e musicale, di all’art. 2, co. 6, cit., primo periodo e quindi a lla disciplina del pubblico impiego privatizzato propria di tali enti; è altresì infondata la pretesa di vedere paragonare l’attività svolta quella di altri comparti, come quello scolastico; la definizione del comparto, e delle eventuali sezioni specialistiche, ai sensi dell’art. 40 d. lgs. 165/2001 esaurisce in sé ogni valutazione di affinità rispetto al trattamento di chi lavori nei corrispondenti enti, non potendosi consentire estemporanee assimilazioni ad altri comparti di cui alla medesima contrattazione quadro, almeno ai fini retributivi (cui si riportano i diritti di cui all’art. 2126 c.c., come reso evidente dalla lettera della norma; v. anche, Cass., S.U., 22 maggio 1985, n. 3098; per una diversa fattispecie, finalizzata a dare attuazione al principio eurounitario di non discriminazione, v. invece Cass. 23 giugno 2020, n. 12361); d’altra parte, all’epoca dei fatti, non vi era uniformità di comparto, come è attualmente (art. 5 CCNQ 13 luglio 2016) tra le istituzioni di formazione musicale e quelle scolastiche in genere, in quanto le prime individuavano un autonomo comparto (art. 5 CCNQ 11 giugno 2007), distinto da quello del personale della Scuola (art. 11 del medesimo CCNQ, con esclusione espressa del personale di cui al comparto dell’art. 5) tanto meno può poi ipotizzarsi l’applicazione di contratti di rango privatistico come il [OSCURATO:PERSONA], essendo improponibile l’estensione di essi al lavoro svolto per attività istituzionali in ambito di un’organizzazione soggetta alla disciplina di cui al d lgs 165/2001; quanto sopra è assorbente rispetto ad ogni altra questione e comporta la reiezione dei ricorsi per cassazione; le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i rapporti intercorsi tra l’[OSCURATO:PERSONA] (prima) e l’[OSCURATO:PERSONA] (poi) con i docenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano da ricondursi al lavoro subordinato, accertando altresì la conseguente sussistenza di debiti a titolo previdenziale di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; in giudizio venivano evocati anche i due lavoratori ma, mentre il Bonicelli restava contumace, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo la chiamata in causa anche del Comune di Castelnovo ne’ Monti ed insistendo per l’accertamento della natura subordinata del rapporto conseguente ai contratti di collaborazione intercorsi con quest’ultimo dal 1.11.2000 al 13.6.2008, per il servizio da rendere presso l’[OSCURATO:PERSONA] e per l’accertamento di analoga natura dei successivi rapporti, solo formalmente autonomi, intercorsi dal 27.10.2008 in poi con l’[OSCURATO:PERSONA], con condanna delle controparti al pagamento delle differenze retributive; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decideva la causa in primo grado dichiarando il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, anch’essa evocata in causa, confermando i contenuti del verbale di accertamento e condannando il Comune e l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Bianchi delle differenze retributive rivendicate; la Corte d’Appello di Bologna confermava tale pronuncia, rigettando, per quanto qui ancora interessa, l’appello proposto dal Comune e dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli enti previdenziali e di [OSCURATO:PERSONA]; preliminarmente, in sede di appello veniva rigettato il motivo svolto dal Comune in relazione all’asserita tardività della notificazione eseguita per la sua chiamata in causa, in quanto la Corte territoriale riteneva che, rispetto al notificante, rilevasse il momento di consegna degli atti all’[OSCURATO:PERSONA], sicuramente anteriore allo spirare del termine fissato dal giudice, mentre la notifica al Comune, perfezionatasi effettivamente dopo lo spirare di quel termine, era comunque da ritenere valida, perché tra quest’ultima data e l’udienza di discussione intercorreva comunque il lasso temporale di cui all’art., 415, co. 5, c.p.c.; nel merito, la Corte territoriale rettificava in primis la motivazione del giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto l’abrogazione dell’art. 2, co. 6, L. 508/1999, ritenendone invece la persistente vigenza, rispetto ai Conservatori ed [OSCURATO:PERSONA] pareggiati, quale erano quelli interessanti dalla causa; la Corte di merito riteneva quindi che fosse consentita l’attribuzione di incarichi, di cui al comma 6, terzo periodo, del citato art. 2, per esigenze didattiche cui non si potesse far fronte con le normali dotazioni organiche, ma osservava come, al di là di ciò, il configurarsi in concreto dei rapporti oggetto di causa secondo le modalità proprie del lavoro subordinato rendesse superflua ogni altra considerazione e giustificasse il corrispondente accertamento ed il riconoscimento delle situazioni creditorie degli enti previdenziali e della lavoratrice; il Comune di Castelnuovo ne’ Monti e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, sulla base, il primo, di tre motivi e, il secondo, di due motivi, infine corredati da memoria difensiva; i due ricorsi sono stati resistiti, ciascuno, da controricorsi della Bianchi e dell’I.N.P.S., mentre l’I.N.A.I.L. ha depositato controricorso solo rispetto al ricorso dell’Istituto, limitandosi a depositare procura alle liti rispetto al ricorso del Comune; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] i due ricorsi avverso la medesima sentenza sono riuniti per la trattazione congiunta ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; il motivo preliminare proprio del solo Comune di Castelnovo afferma la violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 152, 269, 415 e 416 del c.p.c. e la nullità della chiamata in causa effettuata nei confronti dell’ente e ciò per essere stato fissato il termine per la notificazione al 15.10.2011, mentre essa si era poi perfezionata il 17.10.2011, a nulla valendo il fatto che fosse stato comunque salvaguardato il termine a comparire di cui all’art. 415, co. 5, c.p.c., in quanto, avendo il giudice ritenuto di concedere un termine superiore, era quello che avrebbe dovuto comunque essere rispettato; il motivo è infondato da ognipunto di vista; si deve intanto considerare che la notificazione per chiamata in causa di un terzo, ai sensi dell’art. 420, co. 9 e 11, c.p.c. deve avvenire a cura della cancelleria (v., anche, Cass. 27 luglio 1998, n. 7371) e non è dunque prospettabile, secondo i principi di cui all’art. 152, co. 1, secondo parte, c.p.c., una decadenza per inosservanza di un termine che, secondo rito, evidentemente non potrebbe essere imposto alla parte, non essendo essa onerata, per legge, dell’incombente; al di là di ciò, è evidente la natura meramente acceleratoria del termine per la notificazione al terzo (previsto dall’art. 420, co. 9 in cinque giorni e qui fissato dal giudice alla data del 15.10.2011), in quanto la norma regola poi anche il termine a comparire per il terzo chiamato, con richiamo agli ordinari termini propri del rito ed è chiaro, anche solo per la previsione di due termini, che solo i secondi possono essere causa di invalidità della vocatio; assumere - come fa il Comune ricorrente - che con la fissazio ne in quel modo del termine, il giudice avesse inteso assicurare alla parte chiamata in causa un termine di comparizione superiore a quello ordinario e che dunque fosse quello così maggiorato, comunque, il termine da rispettare, è assunto infondato, sia perché come detto il giudice proprio non potrebbe in tale contesto processuale, fissare un termine perentorio alle parti, sia perché quel primo termine non poteva comunque che avere una mera funzione acceleratoria, analoga al termine di legge di cui all’art. 420, co. 9, c.p.c., per gli incombenti di cui era onerato il notificante ed è dunque solo rispetto a questi, una volta rispettato il termine ordinario a comparire, che va misurata la tempestività delle attività svolte; è però certo che il notificante abbia rispettato quel termine sia se si consideri che per lui la notificazione si ha per eseguita con la consegna degli atti all’[OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), come da giurisprudenza del tutto consolidata (v. Cass. 25 febbraio 2015, n. 3755; Cass. 11 gennaio 2007, n. 390), sia addirittura se si voglia considerare il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario, perché esso è caduto il giorno 17.10, allorquando il giorno 15 era sabato e dunque il termine ivi spirato era destinato a protrarsi fino al successivo lunedì 17. i due motivi di merito sono comuni ed identici per entrambi gli enti ricorrenti e possono essere quindi esaminati congiuntamente; il primo di tali comuni motivi è formulato adducendo la violazione dell’art. 2, co. 6, L. 508/1999, nonché dell’art. 69, co. 2, d.lgs. 276/2003, degli artt. 1321 e 2094 c.c., degli artt. 112, 111, 115 e 116 c.p.c. e ancora dell’art. 2697 c.c.; con esso si sostiene l’insussistenza di alcun vincolo di subordinazione e dei requisiti di legge per la qualificazione del rapporto nei termini del lavoro dipendente, oltre ad omesso esame di fatti decisivi ed omessa considerazione della specialità del rapporto di lavoro oggetto di giudizio; l’art. 2, co. 6, della L. 508/1999, nel regolare secondo le forme del rapporto di pubblico impiego privatizzato i contratti di lavoro del personale delle istituzioni di cui allo stesso art. 6, co. 1, tra cui gli Istituti musicali pareggiati, riconosce che «per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali» e che «dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili»; come giustamente rilevato anche dalla Corte territoriale, non vi è luogo ad attardarsi per stabilire se i rapporti “integrativi” delle dotazioni instaurati ai sensi della appena citate disposizioni siano geneticamente di natura autonoma o subordinata o se siano teoricamente possibili entrambe le tipologie, perché, ove si accerti che lo svolgimentodelle prestazioni ha seguito le modalità proprie del lavoro dipendente, comunque essi devono essere riportati a rapporti di carattere subordinato, con quanto ne deriva sotto il profilo retributivo e contributivo; così come alla fine non rilevante è ogni questione in ordine alla correttezza o meno del richiamo operato dalla Corte territoriale, all’art. 69, co. 2, d. lgs. 276/2003 ed alla trasformazione ivi prevista, in termini di subordinazione, dei contratti di collaborazione autonoma mancanti di uno specifico progetto; infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto l’esistenza del lavoro dipendente sulla base di un accertamento in fatto derivante dal coesistere – afferma la sentenza impugnata – di una serie di elementi potenzialmente anche neutri, ove singolarmente considerati, ma destinati, nella loro valutazione integrata, ad assumere rilievo sintomatico della ricorrenza della subordinazione, da aversi dunque per «positivamente» dimostrata; ciò, secondo la Corte era quando derivava dall’osservanza di un orario di lavoro analogo a quello dei docenti di ruolo, debitamente controllato attraverso l’uso di un badge, dalla partecipazione alle ordinarie riunioni collegiali proprie dei docenti di ruolo, dall’afferire dell’insegnamento a materie inserite nell’offerta formativa dell’Istituto, cui si aggiunge altresì, nella motivazione, il fatto che quella svolta fosse una prestazione di mero insegnamento, senza prefissazione di specifici e diversi obiettivi il cui controllo potesse far pensare ad una tipologia di lavoro di natura diversa; rispetto a tale argomentazione gli enti ricorrenti genericamente affermano che vi sarebbe stata «assenza di qualsiasi elemento di prova a sostegno di un potere direttivo»; in realtà, il ragionamento della Corte territoriale è del tutto coerente con gli approdi della giurisprudenza di questa S.C. incentrandosi su indici che valorizzano proprio i due aspetti fondamentali consistenti nella soggezione a direttive e nell’inserirsi di una mera prestazione di energie lavorative, per quanto specialistiche, nell’ambito di un’organizzazione altrui, ricavati in via indiziaria nel loro complesso, dall’insieme degli elementi sopra riferiti, suggellati poi, nel loro complesso, dal rilievo della piena assimilabilità dell’attività svolta a quella dei docenti di ruolo (Cass.8 agosto 2005, n. 16661; Cass. 12 maggio 2005, n. 9967; Cass.18 marzo 2004, n. 5508); il secondo motivo comune ad entrambi i ricorsi denuncia invece la violazione delle norme dei contratti collettivi, con particolare riferimento al CCNL del comparto Afam, dell’art. 21 del CCNL 18 dicembre 2002, dell’art. 36, co. 5 e 6, d. lgs. 165/2001, dell’art.2126 c.c. e dell’art. 1223 c.c.; con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di determinare le retribuzioni dovute alla Bianchi sulla base della contrattazione di comparto Afam, impropria rispetto all’attività di insegnamento svolta e riguardante una materia, la propedeutica musicale per i bambini, estranea al contenuto professionale proprio del comparto stesso, destinato a far conseguire agli studenti diplomi equiparati alle lauree, sicché doveva semmai farsi riferimento alla posizione del maestro elementare o trovare applicazione la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] proprio del personale della scuola non statale; anche tale motivo è infondato; costituisce principio consolidato quello per cui «la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapportodi lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale» (Cass. 18 aprile 2018, n. 9591; Cass. 8 febbraio 2017, n. 3384; Cass. 21 novembre 2016, n. 23645); ciò posto, l’inquadramento del personale così irregolarmente assunto per svolgere prestazioni di lavoro subordinato, non può che essere assimilato a quello del personale rientrante nelle dotazioni organiche degli enti di formazione e musicale, di all’art. 2, co. 6, cit., primo periodo e quindi a lla disciplina del pubblico impiego privatizzato propria di tali enti; è altresì infondata la pretesa di vedere paragonare l’attività svolta quella di altri comparti, come quello scolastico; la definizione del comparto, e delle eventuali sezioni specialistiche, ai sensi dell’art. 40 d. lgs. 165/2001 esaurisce in sé ogni valutazione di affinità rispetto al trattamento di chi lavori nei corrispondenti enti, non potendosi consentire estemporanee assimilazioni ad altri comparti di cui alla medesima contrattazione quadro, almeno ai fini retributivi (cui si riportano i diritti di cui all’art. 2126 c.c., come reso evidente dalla lettera della norma; v. anche, Cass., S.U., 22 maggio 1985, n. 3098; per una diversa fattispecie, finalizzata a dare attuazione al principio eurounitario di non discriminazione, v. invece Cass. 23 giugno 2020, n. 12361); d’altra parte, all’epoca dei fatti, non vi era uniformità di comparto, come è attualmente (art. 5 CCNQ 13 luglio 2016) tra le istituzioni di formazione musicale e quelle scolastiche in genere, in quanto le prime individuavano un autonomo comparto (art. 5 CCNQ 11 giugno 2007), distinto da quello del personale della Scuola (art. 11 del medesimo CCNQ, con esclusione espressa del personale di cui al comparto dell’art. 5) tanto meno può poi ipotizzarsi l’applicazione di contratti di rango privatistico come il [OSCURATO:PERSONA], essendo improponibile l’estensione di essi al lavoro svolto per attività istituzionali in ambito di un’organizzazione soggetta alla disciplina di cui al d lgs 165/2001; quanto sopra è assorbente rispetto ad ogni altra questione e comporta la reiezione dei ricorsi per cassazione; le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei pre
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