Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02071/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 18242/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, vialeAngelico n. 92 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliatopresso quest’ultimo, in Roma, via G.G.

Belli n. 96 ;Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 691/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 29/02/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 29/02/2020, la Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dell’avvocatoEnrico Allegro al risarcimento dei danni subiti dall’attore inconseguenza del negligente adempimento, da parte dell’Allegro, del propriomandato professionale di avvocato esercitato nell’interesse del Gallotti, nella specie consistito nella redazione di un ricorso per cassazione ritenuto inammissibile dal giudice di legittimità, con il conseguente consolidamento di un giudicato sfavorevole a carico dell’attore.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, indipendentemente dal merito delle questioni contesetra le parti, pur quando la Corte di cassazione fosse giunta a decidere nel merito il ricorso redatto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non avrebbe alcun avuto alcuna possibilità di successo, atteso che la ragione decisiva individuata dal giudice d’appello a sostegno della Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri decisionesfavorevole per le sorti del Gallotti – segnatamente consistita nelrilevato difetto di iscrizione del relativo difensore (nel primo grado delgiudizio) presso l’albo dei commercialisti abilitati all’esercizio della difesa tecnica nei giudizi tributari – non avrebbero potuto essere documentalmentecontraddette in sede di legittimità, sì che in nessun caso il corretto adempimento della prestazione professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque provocato alcun beneficio a favoredell’attore. 3.Avverso la sentenza d’appello, Maur i zio Gallotti propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.[OSCURATO:PERSONA] PLC (chiamata in giudizio a fini d i manleva) nonha svolto difese in questa sede.

6. Con ordinanza interlocutoria (n. 14369/2023 ) , resa in data 24/5/2023, il Collegio della Terza sezione civile della Corte di cassazioneha disposto il rinvio della trattazione del ricorso all’odierna udienzapubblica. 7.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso. 8.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per “ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis alla sentenza n. 56/31/08 ” della CommissioneTributaria Regionale di Milano impugnata con ricorso per cassazionedal Gallotti, per avere la corte territoriale illegittimamente Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoirrilevante l’erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado,dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla riforma del 2012, ai fini del giudizio di responsabilità professionale dell’avv.toAllegro. 2.In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, qualora igiudici del merito avessero correttamente inteso il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimitàin esame, gli stessi avrebbero agevolmente considerato la possibile(e fondata) denunciabilità, in sede di legittimità, del vizio di motivazionedella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano impugnata con ricorso per cassazione (segnatamente in relazione al tema concernente l’obbligo del giudice di appello di rimettereil contribuente dinanzi al giudice di primo grado allo scopo di dotarsi della necessaria difesa tecnica), con il conseguente accertamentodella responsabilità professionale dell’avv.to Allegro per aver trascurato la denuncia di tale vizio della sentenza della CommissioneTributaria Regionale al fine di ottenerne il (presumibile) annullamentonell’interesse del Gallotti. 3.Il motivo è infondato. 4.Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente giudicatoirrilevante la lamentata erronea applicazione dell’art. 360 n. 5c.p.c. nella versione introdotta dalla novella del 2012 da parte del giudicedi primo grado (ai fini della contestazione, in sede d i legittimità , della correttezza della motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]), avendo la [OSCURATO:PERSONA] motivato in modo adeguato la propria decisione, salva l’eventuale contestabilità, in ipotesi, del vizio di violazione di legge riferito all’asseritaerronea applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, la cui esatta applicazione avrebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], secondo l’apprezzamento interpretativo dell’odierno ricorrente, non già di dichiarare inammissibile l’originario ricorso del Gallotti, bensì di rimettere le parti dinanzi al primo giudice al fine di consentire all’istante di munirsi di un’adeguata difesa tecnica , come, peraltro,lo stesso ricorrente riconosce con la proposizione dell’odierno quartomotivo di ricorso . 5.Del tutto legittimamente , pertanto, la corte d’appello ha ritenuto che l’eventuale prospettazione, in sede di legittimità, di un ipotetico difetto di motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sortito alcun esito favorevole per il ricorrente , atteso che l’eventuale vizio della decisione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque potuto riguardare l’elaborazionedel discorso motivazionale, bensì (ed eventualmente) la sola corretta applicazione della legge, con la conseguente irrilevanza dell’erroneaapplicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. da parte del giudice diprimo grado (e della stessa corte d’appello, secondo quanto assume ilricorrente) ai fini dell’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocatoAllegro nei confronti del Gallotti.

6. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 in relazione all’art. 101 c.p.c. per violazione di principie regole del processo contumaciale (art. 291 e art. 350 c.p.c., 3° comma, quanto alla nullità della notificazione della impugnazione applicabile ai sensi dell’art. 1 comma 2, d.

Lgs. 546/92), nonché per violazionedel principio del giusto processo contumaciale in relazione all’affidamento della parte (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il Gallotti fossestato messo nella condizione di conoscere l’eccezione (relativa al difettodi abilitazione del relativo difensore nel giudizio di primo grado) Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sollevatadalla Agenzia delle Entrate tramite la notificazione del ricorso avantila Commissione T ributaria R egionale sia nei suoi confronti che neiconfronti del Rebecchi (proprio difensore dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] primo grado), atteso che la nullità della notificazione del ricorso in appello al Rebecchi (in quanto non più iscritto all’Albo dei commercialisti), avrebbe reso necessario, comunque, un ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. da parte della CommissioneTributaria di secondo grado nei confronti esclusivamente delGallotti. 7.Il motivo è infondato.

8. Osserva il Collegio come la circostanza che il Gallotti avesse ricevuto in proprio la notificazione del ricorso in appello proposto dall’Agenziadelle Entrate sia certamente valsa a renderlo edotto del contenuto dell’eccezione relativa al difetto di abilitazione del relativo difensore nel giudizio di primo grado e, dunque, dell’eventuale possibilità di munirsi di un difensore diverso; e tanto , a prescindere dallacircostanza che analoga notificazione del ricorso in appello fosse stata operata in favore del proprio difensore in primo grado ritenuto privodi abilitazione.

9. A tale riguardo, varrà attribuire un carattere meramente congetturale (e, come tale, del tutto irrilevante in questa sede) all’affermazione sostenuta dall’odierno ricorrente secondo cui la sola notificazione,nei confronti del difensore del Gallotti in primo grado, del ricorsoin appello fosse valsa a giustificare l’affidamento del Gallotti sul fatto che tutte le sue ragioni sarebbero state sostenute dal proprio difensore, e che solo l’eventuale rinnovazione della notificazione del ricorsoin appello allo stesso Gallotti in proprio (disposta su iniziativa dellaCommissione Tributaria Regionale) avrebbe costituito una misura adeguataa garantirne le ragioni di difesa .Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] punto, rimane del tutto incomprensibile la ragione per cui l’eventuale ricevimento, da parte del Gallotti, di una seconda notificazione (in proprio) dello stesso ricorso in appello ne avrebbe sollecitatouna diversa reazione ; né si comprende la ragione per cui lo stessoGallotti, una volta ricevuta in proprio la prima notificazione del ricorsoin appello, non potesse ritenersi adeguatamente garantito nelle proprie possibilità di difesa che solo una seconda notificazione dello stessoatto avrebbe, al contrario, assicurato .

10. Deve, in definitiva, ribadirsi la piena idoneità , dell’avvenuta notificazione del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nelle mani proprie del Gallotti , a garantirne la pienezza delle relative prerogative di difesa, con il conseguente accertamento della radicale infondatezzadella censura in esame. 11.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101, comma 2, 183, comma 4, 112e 167 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente omesso dirilevare l’avvenuta giustificazione della decisione del giudice di primo gradosulla base di una questione rilevata d’ufficio, mai sottoposta al contraddittorio delle parti (c.d. decisione ‘a sorpresa’ o ‘della terza via’),avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto di individuare, l’avvenuto coinvolgimento della questione relativa alla iscrizione del Rebecchi nell’albo dei commercialisti abilitati alla difesa tecnica nei giudizitributari, sulla base di mere e ‘implicite allusioni’ contenute negli scrittidefensionali delle controparti. 12.Il motivo è inammissibile.

13. Osserva il Collegio come la censura esame si risolva in una sostanziale contestazione dell’interpretazione, operata dalla corte d’appello,degli scritti defensionali delle parti, con particolare riguardo Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al ritenuto (dalla corte d’appello) avvenuto coinvolgimento nel contraddittorio delle parti, attraverso tali scritti (o attraverso le ‘implicite allusioni’ contenute in tali scritti), della questione concernentel’iscrizione del Rebecchi nell’albo dei commercialisti, ai fini dellacorrettezza dell’assunta difesa tecnica del Gallotti. 14.D a tale prospettiva, assum e dunque valore dirimente , ai fini della decisione sulla censura in esame, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza degli atti processuali della parte , è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruitàdella motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteriermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 665645 –01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014 , Rv. 629624 – 01 ; Sez.

L, Sentenza n. 17947 de l l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 591719 – 01; Sez.

L, Sentenzan. 2467 del 6/02/2006, Rv. 586752 - 01) .

Peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata dell’atto processuale dellaparte, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei qualiesse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenutosostanziale dell e istanze fatt e valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante ( cfr.Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017 , Rv. 645079 – 01 ; Sez. 3, Sentenzan. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01) .

15. N ella specie, i l ricorrent e , lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneuticilegali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) degli atti processuali della parte , risulta essersi limitat o ad argomentareunicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questionedi fatto non proponibile in sede di legittimità .

16. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto chel’obbligo per le [OSCURATO:PERSONA] di fissare al contribuente un termineperentorio per la nomina di un difensore (ai sensi dell’art. 12 cit.) troverebbe applicazione solo in ipotesi di ricorso sottoscritto personalmentee se vi sia fin dall’inizio mancanza di difensore – e non già nell’ipotesi di difesa tecnica che si assuma non regolarmente esercitatao affetta da vizio, come nel caso di specie, in contrasto con gliarresti della giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamati inricorso. 17.Il motivo è i nfondato.

18. Osserva il Collegio come, pur quando intend a condividersi l’interpretazioneproposta dall’odierno ricorrente e, dunque, sostenersi l’applicabilitàdell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 al caso di specie(con l’obbligo per il giudice di merito di concedere alla parte non correttamente rappresentata un termine utile al fine di dotarsi di un difensore abilitato), tale applicazione non avrebbe potuto in alcun modogiovare alle ragioni dell’odierno ricorrente, assumendo carattere Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dirimente,nel caso in esame, la circostanza che lo stesso abbia ritenuto dirimanere contumace nel giudizio d’appello.

19. Tale ultima circostanza, infatti, deve ritenersi tale da aver precluso la possibilità, per il giudice d’appello, di procedere all’assegnazione, in favore della parte rimasta contumace , di un termineper dotarsi di un difensore abilitato , essendo stata la stessa parte, pur ritualmente edotta (attraverso la notificazione in mani proprie dell’atto d’appello della controparte) della carenza di abilitazionedel proprio difensore dinanzi al giudice di primo grado, ad esercitare la scelta di rimanere contumace in grado di appello e , dunque, di rinunciare a difendersi in tal e sed e attraverso l’eventuale godimentodelle prerogative spettanti alle parti costituite.

20. Tali considerazioni valgono pertanto a negare la fondatezza dellacensura in esame, dovendo escludersi che il giudice d’appello , nel negare al Gallotti (rimasto contumace nel giudizio di appello) la fruizione di un termine per dotarsi di un difensore abilitato, sia effettivamenteincorso nella violazione del richiamato art. 12 del d.lgs. n.546/1992.

21. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso,

22. La complessità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le partidelle spese relative al presente giudizio di legittimità. 23.Dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 1824

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 18242/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, vialeAngelico n. 92 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliatopresso quest’ultimo, in Roma, via G.G. Belli n. 96 ;Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 691/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 29/02/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 29/02/2020, la Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dell’avvocatoEnrico Allegro al risarcimento dei danni subiti dall’attore inconseguenza del negligente adempimento, da parte dell’Allegro, del propriomandato professionale di avvocato esercitato nell’interesse del Gallotti, nella specie consistito nella redazione di un ricorso per cassazione ritenuto inammissibile dal giudice di legittimità, con il conseguente consolidamento di un giudicato sfavorevole a carico dell’attore. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, indipendentemente dal merito delle questioni contesetra le parti, pur quando la Corte di cassazione fosse giunta a decidere nel merito il ricorso redatto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non avrebbe alcun avuto alcuna possibilità di successo, atteso che la ragione decisiva individuata dal giudice d’appello a sostegno della Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri decisionesfavorevole per le sorti del Gallotti – segnatamente consistita nelrilevato difetto di iscrizione del relativo difensore (nel primo grado delgiudizio) presso l’albo dei commercialisti abilitati all’esercizio della difesa tecnica nei giudizi tributari – non avrebbero potuto essere documentalmentecontraddette in sede di legittimità, sì che in nessun caso il corretto adempimento della prestazione professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque provocato alcun beneficio a favoredell’attore. 3.Avverso la sentenza d’appello, Maur i zio Gallotti propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.[OSCURATO:PERSONA] PLC (chiamata in giudizio a fini d i manleva) nonha svolto difese in questa sede. 6. Con ordinanza interlocutoria (n. 14369/2023 ) , resa in data 24/5/2023, il Collegio della Terza sezione civile della Corte di cassazioneha disposto il rinvio della trattazione del ricorso all’odierna udienzapubblica. 7.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso. 8.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per “ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis alla sentenza n. 56/31/08 ” della CommissioneTributaria Regionale di Milano impugnata con ricorso per cassazionedal Gallotti, per avere la corte territoriale illegittimamente Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoirrilevante l’erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado,dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla riforma del 2012, ai fini del giudizio di responsabilità professionale dell’avv.toAllegro. 2.In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, qualora igiudici del merito avessero correttamente inteso il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimitàin esame, gli stessi avrebbero agevolmente considerato la possibile(e fondata) denunciabilità, in sede di legittimità, del vizio di motivazionedella sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano impugnata con ricorso per cassazione (segnatamente in relazione al tema concernente l’obbligo del giudice di appello di rimettereil contribuente dinanzi al giudice di primo grado allo scopo di dotarsi della necessaria difesa tecnica), con il conseguente accertamentodella responsabilità professionale dell’avv.to Allegro per aver trascurato la denuncia di tale vizio della sentenza della CommissioneTributaria Regionale al fine di ottenerne il (presumibile) annullamentonell’interesse del Gallotti. 3.Il motivo è infondato. 4.Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente giudicatoirrilevante la lamentata erronea applicazione dell’art. 360 n. 5c.p.c. nella versione introdotta dalla novella del 2012 da parte del giudicedi primo grado (ai fini della contestazione, in sede d i legittimità , della correttezza della motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]), avendo la [OSCURATO:PERSONA] motivato in modo adeguato la propria decisione, salva l’eventuale contestabilità, in ipotesi, del vizio di violazione di legge riferito all’asseritaerronea applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, la cui esatta applicazione avrebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], secondo l’apprezzamento interpretativo dell’odierno ricorrente, non già di dichiarare inammissibile l’originario ricorso del Gallotti, bensì di rimettere le parti dinanzi al primo giudice al fine di consentire all’istante di munirsi di un’adeguata difesa tecnica , come, peraltro,lo stesso ricorrente riconosce con la proposizione dell’odierno quartomotivo di ricorso . 5.Del tutto legittimamente , pertanto, la corte d’appello ha ritenuto che l’eventuale prospettazione, in sede di legittimità, di un ipotetico difetto di motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sortito alcun esito favorevole per il ricorrente , atteso che l’eventuale vizio della decisione della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque potuto riguardare l’elaborazionedel discorso motivazionale, bensì (ed eventualmente) la sola corretta applicazione della legge, con la conseguente irrilevanza dell’erroneaapplicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. da parte del giudice diprimo grado (e della stessa corte d’appello, secondo quanto assume ilricorrente) ai fini dell’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocatoAllegro nei confronti del Gallotti. 6. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 in relazione all’art. 101 c.p.c. per violazione di principie regole del processo contumaciale (art. 291 e art. 350 c.p.c., 3° comma, quanto alla nullità della notificazione della impugnazione applicabile ai sensi dell’art. 1 comma 2, d. Lgs. 546/92), nonché per violazionedel principio del giusto processo contumaciale in relazione all’affidamento della parte (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il Gallotti fossestato messo nella condizione di conoscere l’eccezione (relativa al difettodi abilitazione del relativo difensore nel giudizio di primo grado) Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sollevatadalla Agenzia delle Entrate tramite la notificazione del ricorso avantila Commissione T ributaria R egionale sia nei suoi confronti che neiconfronti del Rebecchi (proprio difensore dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] primo grado), atteso che la nullità della notificazione del ricorso in appello al Rebecchi (in quanto non più iscritto all’Albo dei commercialisti), avrebbe reso necessario, comunque, un ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. da parte della CommissioneTributaria di secondo grado nei confronti esclusivamente delGallotti. 7.Il motivo è infondato. 8. Osserva il Collegio come la circostanza che il Gallotti avesse ricevuto in proprio la notificazione del ricorso in appello proposto dall’Agenziadelle Entrate sia certamente valsa a renderlo edotto del contenuto dell’eccezione relativa al difetto di abilitazione del relativo difensore nel giudizio di primo grado e, dunque, dell’eventuale possibilità di munirsi di un difensore diverso; e tanto , a prescindere dallacircostanza che analoga notificazione del ricorso in appello fosse stata operata in favore del proprio difensore in primo grado ritenuto privodi abilitazione. 9. A tale riguardo, varrà attribuire un carattere meramente congetturale (e, come tale, del tutto irrilevante in questa sede) all’affermazione sostenuta dall’odierno ricorrente secondo cui la sola notificazione,nei confronti del difensore del Gallotti in primo grado, del ricorsoin appello fosse valsa a giustificare l’affidamento del Gallotti sul fatto che tutte le sue ragioni sarebbero state sostenute dal proprio difensore, e che solo l’eventuale rinnovazione della notificazione del ricorsoin appello allo stesso Gallotti in proprio (disposta su iniziativa dellaCommissione Tributaria Regionale) avrebbe costituito una misura adeguataa garantirne le ragioni di difesa .Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] punto, rimane del tutto incomprensibile la ragione per cui l’eventuale ricevimento, da parte del Gallotti, di una seconda notificazione (in proprio) dello stesso ricorso in appello ne avrebbe sollecitatouna diversa reazione ; né si comprende la ragione per cui lo stessoGallotti, una volta ricevuta in proprio la prima notificazione del ricorsoin appello, non potesse ritenersi adeguatamente garantito nelle proprie possibilità di difesa che solo una seconda notificazione dello stessoatto avrebbe, al contrario, assicurato . 10. Deve, in definitiva, ribadirsi la piena idoneità , dell’avvenuta notificazione del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nelle mani proprie del Gallotti , a garantirne la pienezza delle relative prerogative di difesa, con il conseguente accertamento della radicale infondatezzadella censura in esame. 11.Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101, comma 2, 183, comma 4, 112e 167 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente omesso dirilevare l’avvenuta giustificazione della decisione del giudice di primo gradosulla base di una questione rilevata d’ufficio, mai sottoposta al contraddittorio delle parti (c.d. decisione ‘a sorpresa’ o ‘della terza via’),avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto di individuare, l’avvenuto coinvolgimento della questione relativa alla iscrizione del Rebecchi nell’albo dei commercialisti abilitati alla difesa tecnica nei giudizitributari, sulla base di mere e ‘implicite allusioni’ contenute negli scrittidefensionali delle controparti. 12.Il motivo è inammissibile. 13. Osserva il Collegio come la censura esame si risolva in una sostanziale contestazione dell’interpretazione, operata dalla corte d’appello,degli scritti defensionali delle parti, con particolare riguardo Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri al ritenuto (dalla corte d’appello) avvenuto coinvolgimento nel contraddittorio delle parti, attraverso tali scritti (o attraverso le ‘implicite allusioni’ contenute in tali scritti), della questione concernentel’iscrizione del Rebecchi nell’albo dei commercialisti, ai fini dellacorrettezza dell’assunta difesa tecnica del Gallotti. 14.D a tale prospettiva, assum e dunque valore dirimente , ai fini della decisione sulla censura in esame, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza degli atti processuali della parte , è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruitàdella motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteriermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 665645 –01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014 , Rv. 629624 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 17947 de l l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenzan. 2467 del 6/02/2006, Rv. 586752 - 01) . Peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata dell’atto processuale dellaparte, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei qualiesse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenutosostanziale dell e istanze fatt e valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante ( cfr.Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017 , Rv. 645079 – 01 ; Sez. 3, Sentenzan. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01) . 15. N ella specie, i l ricorrent e , lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneuticilegali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) degli atti processuali della parte , risulta essersi limitat o ad argomentareunicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questionedi fatto non proponibile in sede di legittimità . 16. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto chel’obbligo per le [OSCURATO:PERSONA] di fissare al contribuente un termineperentorio per la nomina di un difensore (ai sensi dell’art. 12 cit.) troverebbe applicazione solo in ipotesi di ricorso sottoscritto personalmentee se vi sia fin dall’inizio mancanza di difensore – e non già nell’ipotesi di difesa tecnica che si assuma non regolarmente esercitatao affetta da vizio, come nel caso di specie, in contrasto con gliarresti della giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamati inricorso. 17.Il motivo è i nfondato. 18. Osserva il Collegio come, pur quando intend a condividersi l’interpretazioneproposta dall’odierno ricorrente e, dunque, sostenersi l’applicabilitàdell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 al caso di specie(con l’obbligo per il giudice di merito di concedere alla parte non correttamente rappresentata un termine utile al fine di dotarsi di un difensore abilitato), tale applicazione non avrebbe potuto in alcun modogiovare alle ragioni dell’odierno ricorrente, assumendo carattere Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 18242/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dirimente,nel caso in esame, la circostanza che lo stesso abbia ritenuto dirimanere contumace nel giudizio d’appello. 19. Tale ultima circostanza, infatti, deve ritenersi tale da aver precluso la possibilità, per il giudice d’appello, di procedere all’assegnazione, in favore della parte rimasta contumace , di un termineper dotarsi di un difensore abilitato , essendo stata la stessa parte, pur ritualmente edotta (attraverso la notificazione in mani proprie dell’atto d’appello della controparte) della carenza di abilitazionedel proprio difensore dinanzi al giudice di primo grado, ad esercitare la scelta di rimanere contumace in grado di appello e , dunque, di rinunciare a difendersi in tal e sed e attraverso l’eventuale godimentodelle prerogative spettanti alle parti costituite. 20. Tali considerazioni valgono pertanto a negare la fondatezza dellacensura in esame, dovendo escludersi che il giudice d’appello , nel negare al Gallotti (rimasto contumace nel giudizio di appello) la fruizione di un termine per dotarsi di un difensore abilitato, sia effettivamenteincorso nella violazione del richiamato art. 12 del d.lgs. n.546/1992. 21. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso, 22. La complessità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le partidelle spese relative al presente giudizio di legittimità. 23.Dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Udienzapubblica del 6 dicembre 2023 - R.G. n. 1824
Sentenza Cassazione n. 02071/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris