CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 39496/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] tílièà ha concluso chiedendo I A PLAJ 4 eteLtutt C -0t1 cL) - udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 28 ottobre 2019, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale in sede in data 19 ottobre 2018, nei canfr-unu rm-es [OSCURATO:PERSONA], pcs- l recite.5 Ci cui cgii = pila pena di mesi tre di reclusione ed euro novanta di multa, concesse le circostanze attenunu generiche equivalenti all'aggravante. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 420-bis e quater cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. L'imputato ha eletto domicilio presso il difensore, in data 1 luglio 2015, verbale reso alla presenza di interprete di lingua inglese. Di qui, l'evidente mancanza di conoscenza della lingua italiana. Ciononostante, nessun atto del processo di merito risulta tradotto nella lingua indicata, né si è considerato che l'imputato, in quanto di nazionalità libica comprendeva soltanto il francese. Si eccepisce, inoltre, che l'elezione di domicilio presso il difensore, resa in fase di identificazione e redazione del relativo verbale, non è atto idoneo a provare la conoscenza certa dell'instaurazione di un procedimento penale a carico, richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimità, del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 317 del 2009) e Corte Edu (Kollcaku c. Italia; Pititto c. Italia) in questo senso. Nella specie, l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria, nell'immediatezza del controllo, quindi anteriormente alla formale instaurazione del procedimento. Successivamente, si è proceduto in assenza, senza alcuna prova dell'effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, anche perché gli atti erano redatti in lingua italiana, dunque, mai tradotti nella lingua parlata dall'imputato. La Corte di appello, secondo il ricorrente, sull'eccezione proposta non ha motivato limitandosi soltanto a richiamare un precedente di legittimità (del 2/11/2018, n. 49916) che afferma che deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza nel caso in cui risulti che l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio, sottolineando il difetto di motivazione. Si richiamano pronunce contrarie e ordinanza di rimessione alle Sezioni unite della questione. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., 192, comma 2, cod. proc. pen. inutilizzabilità delle dichiarazioni relativa alla responsabilità, v09 di motivazione.L'affermazione di responsabilità avverrebbe in base a testimonianze indirette, in quanto provenienti da persone intervenute dopo il furto. L'esame dell'unico teste diretto è stato oggetto di rinuncia da parte del pubblico ministero, cui la difesa si era opposta, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi indiretti, per mancato esame del teste riferito. Sarebbero, poi, insufficienti gli elementi acquisiti in base alle sole testimonianze dirette assunte, con omessa motivazione, sul punto, da parte della Corte territoriale. 3.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevato che la Difesa ha dichiarato di aderire all'astensione proclamata, per l'odierna udienza, dagli organismi di categoria. Tuttavia, non risultando in atti tempestiva richiesta di discussione orale, il procedimento è soggetto alla trattazione scritta, di cui all'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, rispetto alla quale non può essere rilevante la richiesta di rinvio dell'udienza pubblica per adesione all'astensione. 1.Ciò posto, si osserva che il primo motivo è fondato. Condivisibile è la critica circa la possibilità di reputare edotto l'imputato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, sulla base della presunzione di conoscenza di cui all'art. 420-bis comma 2, cod. proc. pen., in caso di elezione di domicilio effettuata, prima della formale instaurazione del procedimento, con notifiche eseguite al difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria. 1.1. Sul tema prospettato, a fronte di due contrastanti orientamenti di legittimità, è intervenuta la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, I.D. Mhamed, Rv. 279420). Tale decisione ha affermato il condivisibile principio, secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere, con certezza, che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto, volontariamente, alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.).1.2. Rileva il Collegio che, nel caso di specie, è stata la polizia giudiziaria, nell'immediatezza del controllo da cui è sorto il processo a carico dell'imputato, a nominare il difensore di ufficio, presso il quale sono state effettuate le notifiche dei successivi atti processuali, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. Inoltre, risulta che l'imputato, secondo la prospettazione difensiva, rispetto alla quale dalla pronuncia della Corte territoriale non si ricavano elementi di segno contrario, era soggetto che non conosceva la lingua italiana. Ciò ha comportato che non vi sia stata adeguata motivazione circa la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato assente; né è possibile dedurre, dalla motivazione censurata, con certezza che egli si sia, volontariamente, sottratto a detta conoscenza. Necessaria, invero, per ogni valutazione sul punto, è la verifica preliminare, come indicato dalle Sezioni Unite, dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e l'indagato, da svolgere utilizzando anche elementi ulteriori rispetto alla semplice formale elezione di domicilio. Nella specie, l'elezione di domicilio è, senz'altro, contenuta nel verbale di identificazione. Né alcuna ulteriore, preliminare indagine risulta, dalla motivazione censurata, circa l'effettività del rapporto tra imputato e suo difensore. Neppure risulta, da parte della Corte territoriale, esauriente motivazione circa le ragioni della mancata traduzione degli atti nella lingua parlata dall'imputato. 3.Difettando tale verifica, il provvedimento impugnato e quello di primo grado devono essere annullati, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, risultando assorbito nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'esame dell'ulteriore censura prospettata dal ricorrente. 3.1.In sede di merito andrà verificata la lingua parlata dall'imputato e la necessità di procedere alla traduzione degli atti, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., ove, in concreto, sia confermata l'ignoranza della lingua italiana o questa risulti dagli atti (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per q