CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione del fatto come illecito amministrativo, non è stato previamente dedotto in appello (il primo motivo dell’atto di gravame invoca soltanto l’assoluzione per insussistenza del fatto o dell’elemento soggettivo, anche per quanto riguarda il solo elemento soggettivo, in ragione della mera assenza di un titolo abitativo) e, postulando per la sua valutazione accertamenti in fatto, non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già congruamente disattesi dalla Corte territoriale con motivazione conforme agli insegnamenti di legittimità per cui la scriminante può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]