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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38839/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva l'accoglimento del ricorso e depositava conclusioni e nota spese ; il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Potenza riformava radicalmente la sentenza con la quale il Tribunale di Matera aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata, mandandoli assolti.

Si contestava agli stessi di avere adoperato artifici e raggiri nella fase esecutiva del contratto avente ad oggetto la vendita hiaia edilizia al fine di non adempiere all'obbligazione di pagamento e di lucrare la somma di euro

80. 265,35; si contestava qgli O" imputatiffievano richiesto di effettuare la fatturazione a favore della [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., che veniva posta in liquidazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle parti civili che deduceva:

2.1. violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione: la sentenza non avrebbe valutato (a) che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I era una "società di comodo" creata per scopi illecitilUE2.1, (b) che mancavano le quietanze riferibili agli assegni rinvenuti, (c) che la richiesta di indicare in fattura la società di comodo e la somministrazione di continue false assicurazioni circa il pagamento integrerebbero la condotta decettiva.

L'imponente azione manipolatoria posta in essere dagli imputati osterebbe all'inquadramento della condotta come mero inadempimento civilistico. 3.

Il difensore degli imputati depositava memoria con la quale instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Le parti civili contestano la sentenza di assoluzione ritenendo il percorso argomentativo offerto a sostegno della decisione carente ed illogico.

Si tratta di doglianze manifestamente infondate. 1.1.1.Vale la pena di ribadire che il vizio di motivazione nella dimensione della "illogicità manifesta" consiste nella rilevazione di una frattura logica del percorso argomentativo che sia non solo percepibile immediatamente per la palese anomalia del sillogismo, ma anche decisiva, ovvero in grado, una volta riconosciuta, di destrutturare la tenuta logica della decisione giudiziale, che deve rispondere a stringenti canoni sia di razionalità che di completezza.

Il vizio di motivazione si presenta inoltre anche nella dimensione della "motivazione omessa" su punti decisivi del percorso logico ed in quella del "travisamento della prova", ogni volta che alla base della giustificazione della decisione siano posti elementi di prova non corrispondenti alle emergenze processuali.

Nei casi - come quello in esame - in cui la progressione processuale non sia "conforme", ma si risolva nel ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) della responsabilità la motivazione della sentenza di appello per essere legittima, oltre ad essere logica ed esaustiva deve anche confrontarsi in modo dettagliato e specifico gli con gli argomenti offerta dalla prima sentenza esprimendo un percorso valutativo "rafforzato" che giustifichi la diversa decisione.

In materia la Cassazione ha autorevolmente chiarito che nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 4 - , Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 6 - , Sentenza n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 2, Sentenza n. 15756 del 12/12/2002 dep. 2003, Contrada, Rv. 225564; Sez.

Un. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, rv 191229). 1.1.2.Nel caso in esame la Corte territoriale ha legittimamente adempiuto all'onere di motivazione "rafforzata", confrontandosi puntualmente con il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale e ritenendo decisive al fine della assoluzione (a) la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse emesso numerose fatture che erano stato prodotte unitamente agli assegni ed ai bonifici, circostanza che la Corte di merito riteneva incompatibile con la qualifica della società come ente "di comodo" sostanzialmente inattivo; (b) la circostanza che le parti civili erano state espressamente informate di effettuare la fatturazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erano state poste nella possibilità di non aderire alla proposta; (c) la mancata emersione di false informazioni fornite alla parte civile idonee a configurare gli artifici e raggiri necessari per l'integrazione della truffa (pag. 7 della sentenza impugnata).

Tali emergenze consentivano alla Corte di appello ad inquadrare la condotta contestata come inadempimento civilistico privo di rilevanza penale.A fronte di tale stringente apparato argomentativo il ricorrente proponeva una diversa lettura delle prove, funzionale a sostenere la tesi della rilevanza penale della condotta, di fatto richiedendo alla Corte di legittimità il compimento di una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la sua competenza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965) 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva l'accoglimento del ricorso e depositava conclusioni e nota spese ; il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Potenza riformava radicalmente la sentenza con la quale il Tribunale di Matera aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata, mandandoli assolti. Si contestava agli stessi di avere adoperato artifici e raggiri nella fase esecutiva del contratto avente ad oggetto la vendita hiaia edilizia al fine di non adempiere all'obbligazione di pagamento e di lucrare la somma di euro 80. 265,35; si contestava qgli O" imputatiffievano richiesto di effettuare la fatturazione a favore della [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., che veniva posta in liquidazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle parti civili che deduceva: 2.1. violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione: la sentenza non avrebbe valutato (a) che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I era una "società di comodo" creata per scopi illecitilUE2.1, (b) che mancavano le quietanze riferibili agli assegni rinvenuti, (c) che la richiesta di indicare in fattura la società di comodo e la somministrazione di continue false assicurazioni circa il pagamento integrerebbero la condotta decettiva. L'imponente azione manipolatoria posta in essere dagli imputati osterebbe all'inquadramento della condotta come mero inadempimento civilistico. 3. Il difensore degli imputati depositava memoria con la quale instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Le parti civili contestano la sentenza di assoluzione ritenendo il percorso argomentativo offerto a sostegno della decisione carente ed illogico. Si tratta di doglianze manifestamente infondate. 1.1.1.Vale la pena di ribadire che il vizio di motivazione nella dimensione della "illogicità manifesta" consiste nella rilevazione di una frattura logica del percorso argomentativo che sia non solo percepibile immediatamente per la palese anomalia del sillogismo, ma anche decisiva, ovvero in grado, una volta riconosciuta, di destrutturare la tenuta logica della decisione giudiziale, che deve rispondere a stringenti canoni sia di razionalità che di completezza. Il vizio di motivazione si presenta inoltre anche nella dimensione della "motivazione omessa" su punti decisivi del percorso logico ed in quella del "travisamento della prova", ogni volta che alla base della giustificazione della decisione siano posti elementi di prova non corrispondenti alle emergenze processuali. Nei casi - come quello in esame - in cui la progressione processuale non sia "conforme", ma si risolva nel ribaltamento del giudizio (affermativo o negativo) della responsabilità la motivazione della sentenza di appello per essere legittima, oltre ad essere logica ed esaustiva deve anche confrontarsi in modo dettagliato e specifico gli con gli argomenti offerta dalla prima sentenza esprimendo un percorso valutativo "rafforzato" che giustifichi la diversa decisione. In materia la Cassazione ha autorevolmente chiarito che nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 4 - , Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 6 - , Sentenza n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 2, Sentenza n. 15756 del 12/12/2002 dep. 2003, Contrada, Rv. 225564; Sez. Un. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, rv 191229). 1.1.2.Nel caso in esame la Corte territoriale ha legittimamente adempiuto all'onere di motivazione "rafforzata", confrontandosi puntualmente con il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale e ritenendo decisive al fine della assoluzione (a) la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse emesso numerose fatture che erano stato prodotte unitamente agli assegni ed ai bonifici, circostanza che la Corte di merito riteneva incompatibile con la qualifica della società come ente "di comodo" sostanzialmente inattivo; (b) la circostanza che le parti civili erano state espressamente informate di effettuare la fatturazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erano state poste nella possibilità di non aderire alla proposta; (c) la mancata emersione di false informazioni fornite alla parte civile idonee a configurare gli artifici e raggiri necessari per l'integrazione della truffa (pag. 7 della sentenza impugnata). Tali emergenze consentivano alla Corte di appello ad inquadrare la condotta contestata come inadempimento civilistico privo di rilevanza penale.A fronte di tale stringente apparato argomentativo il ricorrente proponeva una diversa lettura delle prove, funzionale a sostenere la tesi della rilevanza penale della condotta, di fatto richiedendo alla Corte di legittimità il compimento di una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la sua competenza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965) 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammen
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