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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40397/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati in relazione al reato di truffa aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che entrambi i ricorsi, nel censurare allo stesso modo la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati in relazione al reato di truffa aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che entrambi i ricorsi, nel censurare allo stesso modo la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, (non costituente motivo ammissibile di ricorso: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 40397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris