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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18851/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 luglio 2022 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti, in quanto volti a contestare la dosimetria della pena concordata tra le parti e applicata dal giudice, in punto di proporzionalità anche rispetto alla posizione di altri coimputati; Va rammentato che rileva soltanto come motivo relativo alla pena concordata l'ipotesi - nella specie non ricorrente - della pena illegale o non corrispondente a quella indicata dalle parti.

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 luglio 2022 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti, in quanto volti a contestare la dosimetria della pena concordata tra le parti e applicata dal giudice, in punto di proporzionalità anche rispetto alla posizione di altri coimputati; Va rammentato che rileva soltanto come motivo relativo alla pena concordata l'ipotesi - nella specie non ricorrente - della pena illegale o non corrispondente a quella indicata dalle parti. 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 18851/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris