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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 36883/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14517-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALONI°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 89/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14517 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14517/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 89 del 2019 la Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia n. 14/19 del Tribunale di Rovereto, ha annullato l'avviso di addebito n. 4122080001302179000- [OSCURATO:PERSONA]- emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per contributi IVS eccedenti il massimale e per sanzioni anni 2011 e 2012, in quanto da una verifica della posizione era risultato che la sua iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] fosse correlata unicamente alla qualità di socio della società [OSCURATO:SOCIETA] senza tenere conto della partecipazione del 33% alla [OSCURATO:SOCIETA], società con attività industriale i cui utili, per la quota di partecipazione, non erano stati inseriti nel quadro "RR" Unico per gli anni di riferimento.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, sulla premessa che [OSCURATO:PERSONA] era socio-lavoratore della [OSCURATO:SOCIETA] e non prestava attività lavorativa per la [OSCURATO:SOCIETA], hanno ritenuto che per i soci di società a responsabilità limitata l'obbligo di iscrizione e della contribuzione dovuta sussistesse, ai sensi del comma 203 dell'art. 1 legge n. 662/96, solo in presenza del presupposto discriminante dell'attività lavorativa abituale e permanente in ambito aziendale e non per i meri soci di capitale.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438 del 1992 di conversione con modificazioni del di n. 384/92 e in connessione con la legge n. 233/190, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la base imponibile di riferimento, per il lavoratore autonomo, legittimamente iscritto alla Gestione previdenziale in quanto svolgente una attività di lavoro autonomo per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale, deve tenere conto di tutti i RG 14517/2020 redditi dallo stesso percepiti nell'anno e non solo di quelli connessi allo svolgimento di una attività lavorativa.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc.

3. In punto di fatto va sottolineato che risulta in modo incontestato che [OSCURATO:PERSONA] è socio-lavoratore della [OSCURATO:SOCIETA] e non presta attività lavorativa per la [OSCURATO:SOCIETA].

4. Ciò premesso, deve osservarsi che la gravata sentenza è conforme al consolidato, univoco e chiaro orientamento di legittimità (per tutte, Cass.n. 21540 del 2019), cui si intende dare seguito, secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il RG 14517/2020 versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14517-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALONI°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 89/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14517 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14517/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 89 del 2019 la Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia n. 14/19 del Tribunale di Rovereto, ha annullato l'avviso di addebito n. 4122080001302179000- [OSCURATO:PERSONA]- emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per contributi IVS eccedenti il massimale e per sanzioni anni 2011 e 2012, in quanto da una verifica della posizione era risultato che la sua iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] fosse correlata unicamente alla qualità di socio della società [OSCURATO:SOCIETA] senza tenere conto della partecipazione del 33% alla [OSCURATO:SOCIETA], società con attività industriale i cui utili, per la quota di partecipazione, non erano stati inseriti nel quadro "RR" Unico per gli anni di riferimento. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, sulla premessa che [OSCURATO:PERSONA] era socio-lavoratore della [OSCURATO:SOCIETA] e non prestava attività lavorativa per la [OSCURATO:SOCIETA], hanno ritenuto che per i soci di società a responsabilità limitata l'obbligo di iscrizione e della contribuzione dovuta sussistesse, ai sensi del comma 203 dell'art. 1 legge n. 662/96, solo in presenza del presupposto discriminante dell'attività lavorativa abituale e permanente in ambito aziendale e non per i meri soci di capitale. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438 del 1992 di conversione con modificazioni del di n. 384/92 e in connessione con la legge n. 233/190, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la base imponibile di riferimento, per il lavoratore autonomo, legittimamente iscritto alla Gestione previdenziale in quanto svolgente una attività di lavoro autonomo per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale, deve tenere conto di tutti i RG 14517/2020 redditi dallo stesso percepiti nell'anno e non solo di quelli connessi allo svolgimento di una attività lavorativa. 2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc. 3. In punto di fatto va sottolineato che risulta in modo incontestato che [OSCURATO:PERSONA] è socio-lavoratore della [OSCURATO:SOCIETA] e non presta attività lavorativa per la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Ciò premesso, deve osservarsi che la gravata sentenza è conforme al consolidato, univoco e chiaro orientamento di legittimità (per tutte, Cass.n. 21540 del 2019), cui si intende dare seguito, secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). 5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il RG 14517/2020 versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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