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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09617/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo di doglianza, inerente la qualificazione del fatto inerente il capo b) della rubrica è manifestamente infondato atteso il puntuale e satisfattivo riferimento nel caso al dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta, nel caso, per la sua incisiva rilevanza, destinato ad assorbire ogni ulteriore approfondimento argomentativo nell'escludere l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che anche le ulteriori censure, afferenti la determinazione del trattamento punitivo, sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata, nel discostarsi dal minimo edittale per il fatto ritenuto più grave ( peraltro in termini estremamente modesti sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petru zellis r7r,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo di doglianza, inerente la qualificazione del fatto inerente il capo b) della rubrica è manifestamente infondato atteso il puntuale e satisfattivo riferimento nel caso al dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta, nel caso, per la sua incisiva rilevanza, destinato ad assorbire ogni ulteriore approfondimento argomentativo nell'escludere l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che anche le ulteriori censure, afferenti la determinazione del trattamento punitivo, sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata, nel discostarsi dal minimo edittale per il fatto ritenuto più grave ( peraltro in termini estremamente modesti sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petru zellis r7r,
Sentenza Cassazione n. 09617/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris