CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45428/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso; uditi il Difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antonio, che, riportandosi ai motivi proposti, insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (detto "o Selvaggio"), indagato in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 38), per avere svolto dal 2016 al 2020 il ruolo di capo di un'associazione dedita al traffico di cocaina, referente dell'organizzazione camorristica denominata "clan Ciccarelli-Sautto" e gestore autorizzato di un'autonoma piazza di spaccio di stupefacenti nel rione [OSCURATO:PERSONA] di Caivano di cui aveva il controllo monopolistico, con l'impegno di rifornirsi dal suddetto clan alla cui cassa comune era destinata parte dei proventi dello spaccio, finalizzati al reimpiego nel traffico di droga, nella gestione delle altre attività illecite del gruppo e nella rennunerazione degli affiliati. Alla stregua dell'articolato compendio investigativo esitato in arresti e sequestri di stupefacenti e delle plurime fonti probatorie di natura dichiarativa (le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dai collaboratori di giustizia Masi, Montesano e Oliva, alle quali si erano aggiunte quelle più recenti dei collaboratori Iourio e [OSCURATO:PERSONA], con ruoli di primo piano nel clan Sautto-Ciccarelli), concordi nel nucleo essenziale del narrato e riscontrate dall'avvenuto arresto dell'indagato il 12 marzo 2018 all'interno della sua abitazione, siccome in possesso di gr. 108 di cocaina, il Tribunale rilevava: - da un lato, che il sistema dell'organizzazione camorristica capeggiata da Sautto, fra le altre attività illecite, controllava il narcotraffico nel territorio di Caivano con rigide regole per l'approvvigionamento degli stupefacenti e per la gestione delle piazze di spaccio, affidata a persone di fiducia tenute al versamento di una quota dei proventi al clan. Sicché i gestori delle piazze di spaccio, aderendo alle regole del sistema, concorrevano ad assicurarne e rafforzarne l'operatività; - dall'altro, che Lucarelli era pienamente inserito, insieme col figlio Ciro, in un ruolo dirigenziale nella gestione tramite vari pusher della piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, inserita nell'organizzazione del narcotraffico facente capo al clan Sautto, com'era reso palese dal tenore delle coerenti dichiarazioni accusatorie dei citati collaboratori di giustizia, i quali ubicavano la base dell'attività di approvvigionamento, confezione e spaccio della cocaina distribuita in quella piazza nell'abitazione familiare dei Lucarelli, munita di un idoneo sistema di videosorveglianza esterna. Circa le esigenze cautelari, il Collegio, richiamata la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per il delitto contestato, ha dato peraltro conto della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato chiedendo, con distinti ma sovrapponibili atti d'impugnazione, l'annullamento dell'ordinanza del riesame per i motivi di seguito sintetizzati: - violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata esposizione di seri e concreti indizi circa l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, non essendo stati identificati quali partecipi -oltre l'indagato e il figlio Ciro- i vari pusher addetti alle cessioni della droga, e l'attribuzione all'indagato di un ruolo dirigenziale, affermate solo sulla base delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, intrinsecamente generiche e sprovviste di puntuali riscontri estrinseci; - violazione di legge e mancanza di motivazione per la mancata esposizione di seri e concreti indizi circa l'adesione dell'indagato al sistema di controllo del narcotraffico facente capo all'associazione camorristica Sautto-Ciccarelli, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del dolo di agevolazione del suddetto clan. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso, sebbene formalmente distinti e diffusamente articolati nei due atti d'impugnazione, investono, per i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine: sia all'effettiva esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, non essendo stati identificati i vari pusher addetti alle cessioni quali partecipi -oltre l'indagato e il figlio Ciro-; sia all'attribuzione all'indagato di un ruolo apicale in detta associazione; sia alla concreta adesione al sistema di controllo del narcotraffico facente capo all'associazione camorristica Sautto-Ciccarelli, con particolare riguardo al dolo di agevolazione. Le rispettive valutazioni sarebbero state espresse dal Tribunale solo sulla base delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, ritenute intrinsecamente generiche e sprovviste di puntuali riscontri estrinseci. 2. Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, essenzialmente di fonte dichiarativa, risultano infondate, siccome dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione fattuale della vicenda criminosa. Il Tribunale del riesame, ripercorrendo i termini dell'ampia ordinanza coercitiva nel contesto di una più larga narrazione del sistema criminale del clan camorristico Ciccarelli-Sautto, ha dato logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico, con specifico riguardo al ruolo di gestore autorizzato di un'autonoma piazza di spaccio di stupefacenti di cui aveva il controllo territoriale monopolistico in Caivano, con l'impegno di rifornirsi dal clan Sautto alla cui cassa comune destinava parte dei proventi dello spaccio, finalizzati al reimpiego in illecite attività, nel traffico di droga e nella remunerazione degli affiliati. La prova cautelare emergeva dalle coerenti propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Masi, Montesano e Oliva, alle quali si erano aggiunte quelle più recenti dei collaboratori Iourio e [OSCURATO:PERSONA] (con ruoli di primo piano nel clan Sautto-Ciccarelli), concordi nel nucleo essenziale del narrato e riscontrate dall'avvenuto arresto dell'indagato il 12 marzo 2018 all'interno della sua abitazione, siccome in possesso di gr. 108 di cocaina. Da esse emergevano con chiarezza le stringenti regole del "sistema" del clan camorristico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], che controllava il narcotraffico nel territorio di Caivano, pretendendo l'esclusiva per l'approvvigionamento degli stupefacenti e per la direzione delle varie piazze di spaccio, affidate a persone di fiducia che si avvalevano di numerosi e non identificati pusher e che erano obbligate a versare con i proventi dello spaccio una quota mensile fissa alla cassa comune del clan. Sicché i singoli gestori delle piazze di spaccio - fra i quali i Lucarelli - accettando liberamente e consapevolmente le regole del "sistema" aderivano allo stesso, concorrendo con la loro attività e con il loro contributo ad assicurare e rafforzare l'operatività del clan camorristico. Orbene, attesa la consistenza e solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2021. Il