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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 20009/2024

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69/2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7404/2018R.G. proposto da -ricorrente - contro -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] QUIRINI ed Erika CORTESE-intimati - nonché sul riunito ricorso iscritto al n. 7569/2018 R.G.proposto da -ricorrente principale nel processo riunito (ricorrente incidentale in esito alla riunione)e controricorrente incidentale- contro -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro -intimato - avverso la sentenza n. 3834 /20 17 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 31.8.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GrazianoQuirini, assunti con contratti di formazione - lavoro , si rivolsero al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo varie domande nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. (cui poi è succeduto l’I.N.P.S.)con riferimento a lle prestazioni rese, tra il 5.11.2001 e il 5.2.2006,presso il convitto unificato di Spoleto con mansioni di assistenti socio-assistenziali («istitutori») e inquadramento in Area B, posizione economicaB2.

Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale accolse parzialmente le domande, accertando lo svolgimento di mansioni superiori (inquadrabili in Area C, posizione economica C1), con riconoscimento del diritto dei lavoratori al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale; inoltre, venneroaccolte l e domand e di condanna dell’I.N.P.S. al pagamento dell’indennità di turno e della «indennità istitutori», secondo le previsioni della contrattazione collettivaintegrativa di ente.

L’I.N.P.S.si rivolse allora alla Corte d’Appello di Roma, che accolse parzialmente il gravame, rigettando le domande aventi ad oggetto l’indennità di turno.

Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi , iscritto al n. 7404/2018 R.G.

Anche l’I.N.P.S. ha proposto separato ricorso per cassazione, articolato in due motivi, iscritto al n. 7569/2018 R.G., contro il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con distinti controricorsi, contenenti a loro volta ricorsi incidentali, articolati in tre motivi.

L’I.N.P.S. si difeso a sua volta con due controricorsi sui ricorsi incidentali. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data della camera di consiglio fissata, ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c., per la trattazione di entrambi ricorsi.In camera di consiglio è stata preliminarmente disposta la riunione al primo ricorso( proposto da [OSCURATO:PERSONA] e iscritto al n. 7404/2018 R.G.) del ricorso presentato d a ll’I.N.P.S. (iscritto al n. 7569/2018 R.G. insieme a i ricorsi incidentali dei due lavoratori), in applicazione dell’art. 335 c.p.c.; con il che anche il ricorso dell’I.N.P.S. va qualificato come ricorso incidentale, in rappor to al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 36057/2021; 28259/2019). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi de ll’art. 360, comma 1 , n. 1 ( sic ) , c.p.c. , «violazione o falsa applicazione d i contratti e accordi collettivi.

Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998 … quale norma regolatrice della fattispecie concreta.

Mancata applicazione dell’accordo collettivo integrativo del 2001 (art. 11) che ha disciplinato in maniera innovativa il riconoscimento dell’indennità di turno».

Si contesta alla Corte territoriale di avere applicato, per negare il diritto all’indennità di turno, il contratto collettivo integrativo di ente del 1998e non, invece, quello stipulato dalle parti sociali nel 2001, di cui si afferma che avrebbe esteso la possibilitàdi riconoscere quell’indennità agli istitutori.

2. Il secondo motivo censura – ancora una volta con anomalo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. – «violazione o falsa applicazione d i contratti e accordi collettivi e, segnatamente, dell’art. 11 dell’accordo collettivo integrativo del 2001 … Erronea identificazione del concetto di “copertura massima dell’orario di servizio previsto” con l’orario di funzionamento dell’intero convitto, in luogo dell’orario di funzionamento della sola area socio-educativa cui il ricorrente era preposto».Il mezzorappresenta uno sviluppo della medesima critica oggetto del primo motivo, in quanto p assa alla diretta interpretazione del contratto collettivo integrativo di ente del 2001, allo scopo di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento agli istitutori dell’indennità di turno.

3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto han no in comun e i l medesimo , assorbente , profilo di inammissibilità.

3.1. Il ricorrente propone una diversa interpretazione della contrattazione collettiva integrativarispetto a quella fatta propria dalla Corte d’Appello per decidere la causa in parte qua.

Sebbene nell’illustrazione del primo motivo compaia un fugace e generico cenn o alle «regole ermeneutiche che presiedono all’interpretazione del contenuto dei contratti collettivi», in realtà entrambi i motivi sono schiettamente volti a denunciare direttamente l’interpretazione delle disposizioni dei due contratti integrativi.

3.2. Occorre allora ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle pubbliche amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis ( v ., ex multis, Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023).

3.3. Si aggiunga, ad abundantiam , con riferimento al generico accenno alla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale da parte d e lla Corte territoriale , che , una volta esclusa l’applicabilità ai contratti integrativi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione assente ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità» (Cass. nn. 17168/2012; 9054/2013; 10271/2016).

4. Il terzo motivo di ricorso principaledenuncia:«art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, della circostanza che l’orario del ricorrente, dal 1°.5.2005 al 5.2.2006, veniva parzialmente modificato, prevedendo in aggiunta l’allungamento serale fino alle ore 22.00 e la giornata della domenica».

Il ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia esaminato il fatto che, a decorrere dal 1°.5.2005, e fino al 5.2.2006, la fine del turno pomeridiano sarebbe stataprotratta dalle ore 20.42 alle ore 22.00e i l fatto che egli avrebbe svolto , nel medesimo periodo, anche turni festivi.

L’illustrazione del motivo consiste nel richiamo sommario de lla narrativa d el ricorso di primo grado, in un cenno alla non contestazione di tale narrativa da parte dell’I.N.P.D.A.P. e nella descrizione del contenuto di due documenti pure prodotti in primo grado («ipotesi di accordo di sede del 2.8.2005»e «fogli di rilevazione delle presenze»).

4.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, sotto la dichiarata intenzione di denuncia re l’ omesso esame di un fatto decisivo, in realtà si pretende dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, anche mediante apprezzamento del contenuto dei documenti già esaminati dalla Corte d’Appello.

Quest’ultima ha accertato, in fatto, che «gli appellanti non hanno mai effettuato turni notturni o in giornate festive nel periodo dedotto in giudizio ».

L’accertamento, negativo o positivo, rappresenta l’esito dell’esame del fatto(esame che, quindi, non è stato omesso) ed è di per sé insindacabile in sede di legittimità, in mancanza di denunciadi violazione, da parte del giudice del merito, dei limiti legali al potere di prudente apprezzamento delle prove o dell’obbligo di rispettare il «minimo costituzionale» nella motivazione della decisione assunta.

4.2. Quanto al cenno alla non contestazione dei fatti allegati (prolungamento dell’orario del turno pomeridiano e lavoro prestato in giornate festive), il motivo è parimenti inammissibile: da un lato, perché non viene chiaramente censurata la violazione del principio di non contestazione, inteso come criterio legale che delimita l’ambito della materia del contendere in fatto, sulla quale il giudice del merito esercita il suo potere-dovere di prudente apprezzamento delle prove (art. 115, comma 1, c.p.c.); dall’altro lato, perché la genericità della descrizione dell’oggettodell’allegazione impedisce la necessaria verifica sui presupposti della non contestazione giuridicamente rilevante, che si ha solo a fronte di un’allegazione specifica e puntuale (v.

Cass. nn. 20525/2020; 3023/2016).

5. Segue all’esame del ricorso principale, quello dei ricorsi incidentali degli altri due lavoratori, che sono sovrapponibili al primo e che, quindi, devono essere analogamente di chiarati inammissibili.

6. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con i primi due motivi: 6.1.«Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

V iolazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi.

Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998 … quale norma regolatrice della fattispecie concreta.

Mancata applicazione dell’accordo collettivo integrativo del 2001 (art. 11) che ha disciplinato in maniera innovativa il riconoscimento dell’indennità di turno»;6.2.

«Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Vi olazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi e, segnatamente, dell’art. 11 dell’accordo collettivo integrativo del 2001 … Erronea identificazione del concetto di “copertura massima dell’orario di servizio previsto” con l’orario di funzionamento dell’intero convitto, in luogo dell’orario di funzionamento della sola area socio-educativa cui il ricorrente era preposto».

6.3. Rispetto al ricorso principale, le rubriche dei motivi di questo ricorso incidentale si fanno apprezzare per la correttezza, in astratto, del riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e della denuncia della violazione dei criteri legali di interpretazione del contrattoe non direttamente delle norme dei contratti integrativi.

Tuttavia, al di là della correzione delle rubriche, le argomentazioni a sostegnodei due motivi sono le medesime di quelle spese a sostegno del ricorso principale.

L a denunciata violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (collettivamente e indistintamente richiamati), rimane del tutto generica e d è pertanto sufficiente ribadi re che « il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità».

6.4. Il terzo motivo delricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, della circostanza che l’orario del (sic)ricorrente, dal 1°.5.2005 al 5.2.2006, veniva parzialmente modificato, prevedendo in aggiunta l’allungamento serale fino alle ore 22.00 e la giornata della domenica».

6.5. Tanto la rubrica quanto l’illustrazione del motivo sono esattamente sovrapponibili a quelle del terzo motivo del ricorso principale.Pertanto, a decretarne l’inammissibilità è sufficiente il rinvio a quanto già argomentato al precedente punto 4.1.

7. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] articolato in tre motivi, che ricalcano quelli degli altri due lavoratori.

7.1. Il primo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivinazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998».

7.2. Il secondo motivo è rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’accordo collettiv o integrativo di ente del 2001ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

7.3. In entrambi i motiv i il riferimento alla dirett a interpretazione dei contratti collettivi integrativi è esplicito (senza nemmeno un’apparente invocazione degli artt. 1362 e ss. c.c.), sicché è sufficiente richiamare – per sa ncirne l’inammissibilità – quanto esposto al precedente punto 3.2: la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, mentre i contratti integrativi, se pure applicabili nell’intero ter ritorio nazionale , in ragione dell a amministrazione interessata, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.7.4.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ».

Il fatto ( recti u s : i fatti) di cui sarebbe stato omesso l’esame è sempre lo stesso ( prolungamento del turno pomeridiano alle ore 22.00e lavoro in turni festivi a partire dal 1°.5.2005).

In questo caso, peraltro, il ricorrente non richiama il contenuto di documenti prodotti, ma invoca soltanto la non contestazione del fatto allegato nel ricorso introduttivo.

7.5. Il motivo rimane comunque del pari inammissibile, sia perché il fatto è stato esaminato dal giudice del merito, per giungere al suo accertamento negativo, sia perché l’estrema genericità della descrizione dell’allegazione di parte rende impossibile la verifica dei presupposti della prospettata non contestazione.

8. Il primo motivo di ricorso incidentale dell’I.N.P.S. (ricorso principale nel processo riunito, divenuto incidentale a seguito della riunione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) denuncia «violazione efalsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordicollettivi, ovvero in particolare dell’art. 13 ed allegato A del CCNL 1998/2001 per il personale degli enti pubblici non economici, dell’art. 10 del CCNL 2002/2005 per il personale degli enti pubblici non economici, degli artt. 6, 7, 8, 9 ed allegato A CCNL 2006/2009 per il personale degli enti pubblici non economici, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., anche con riferimento all’art. 2 ed allegato B del CCIE I.N.P.D.A.P. , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Oggetto di censuraè l’accertamento – confermato dalla Corte d’Appello, dopo la conforme decisione del Tribunale –che i lavoratori avevano svolto mansioni superiori rispetto a quelle tipiche del loro inquadramento in area Be riconducibili, invece, all’area C.

8.1. Il motivo è inammissibile per ragioni analoghe a quelle che hanno determinato la stessa sorte ai ricorsi dei lavoratori.

Nella lunga illustrazione del motivo le declaratorie delle mansioni riferibili alle diverse aree sono diffusamente richiamate, masenza chiaramente indicare un errore commesso dalla Corte d’Appellonell’interpretazione dei CCNL .

La censura è invece condotta e argomentata sulla scorta di un esame delle risultanze istruttorie (v., ad esempio, pag. 10: «In base alle prove acquisite nei gradi di merito si evince che il proprium delle mansioni svolte dai ricorrenti consisteva nel porre in essere le direttive impartite dall’ufficio in ottica sia di controllo delle fasi lavorative che di attitudine al problem solving»; pag. 19: «… capacità di gestire le risorse umanee strumentali per garantire l’ottimizzazione del sistema.

Capacità e poteri che, anche all’esito dell’istruttoria testimoniale, nel caso in esame sono rimasti indimostrati»; pag. 27: «dall’accertamento compiuto dai giudici di merito è emerso che i ricorrenti agivano nell’ambito di direttive di massima comunicate da responsabile di settore»).

Non è dunque sulpiano dell’interpretazione delle norme (della contrattazione collettiva) che viene criticata la decisione della Corte territoriale secondo cui gli istitutori lavoravano «con “piena autonomia”, sia pure nell’ambito di norme, procedure predeterminate e direttive di massima»; bensì sul piano dell’accertamento, in fatto, delle modalità con cui vennero effettivamente svolte le prestazioni dei lavoratori.

Del resto,che la questione controversa riguardasse il fatto si desume anche dalla descrizione del motivo d’appello contenuta nella sentenza impugnata: «l’I.N.P.S. ha impugnato la sentenza di primo grado… deducendo che a tale conclusione il Tribunale era pervenuto sulla base di una erronea valutazione del testimoniale assunto…».

8.2. Sotto altro profilo, il confronto tra le declaratorie delle mansioni di area non viene condotto dal ricorrente sulla scorta dei soli CCNL, ma anche con riferimento a lle clausole de i contratti collettivi integrativi di ente , di cui si rileva che definiscono i distinti ruoli «in modo più specifico» (pag. 15 del ricorso).

Sennonché l ’ interpretazione dei contratti collettivi integrativi – come più volte ricordato sopra nel motivare l’inammissibilità dei ricorsi dei lavoratori– è riservata ai giudici del merito e può essere censurata in cassazione solo mediante una specifica denuncia di violazione dei criteri legali di interpretazione degli atti negoziali.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale dell’I.N.P.S. denuncia «violazione efalsa applicazione dei principi e criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento al CCIE

I. N .

P .

D .

A .

P . per l’anno 2003, al CCIE I.N.P.D.A.P. per l’anno 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Il motivo è diretto contro il capo della sentenza impugnata in cui è stata confermata la decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto ai lavoratoriil diritto al pagamento della «indennità istitutori».

9.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento ai criteri legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) è puramente di facciata, intendendosi proporre, anche in questo caso, semplicemente una diversa (e preferita) interpretazione della contrattazione collettiva integrativa.10.

Dichiarati inammissibili tutti i ricorsi, le spese del presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate, in ragione delle reciproche soccombenze. 11.In base all’esito del giudizio, sussist e i l presuppost o per il versamento, da parte di tutti i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte: dichiarainammissibile il ricorso principale ; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; compensa le spese delgiudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
69/2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7404/2018R.G. proposto da -ricorrente - contro -intimato - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] QUIRINI ed Erika CORTESE-intimati - nonché sul riunito ricorso iscritto al n. 7569/2018 R.G.proposto da -ricorrente principale nel processo riunito (ricorrente incidentale in esito alla riunione)e controricorrente incidentale- contro -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro -intimato - avverso la sentenza n. 3834 /20 17 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 31.8.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GrazianoQuirini, assunti con contratti di formazione - lavoro , si rivolsero al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo varie domande nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. (cui poi è succeduto l’I.N.P.S.)con riferimento a lle prestazioni rese, tra il 5.11.2001 e il 5.2.2006,presso il convitto unificato di Spoleto con mansioni di assistenti socio-assistenziali («istitutori») e inquadramento in Area B, posizione economicaB2. Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale accolse parzialmente le domande, accertando lo svolgimento di mansioni superiori (inquadrabili in Area C, posizione economica C1), con riconoscimento del diritto dei lavoratori al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale; inoltre, venneroaccolte l e domand e di condanna dell’I.N.P.S. al pagamento dell’indennità di turno e della «indennità istitutori», secondo le previsioni della contrattazione collettivaintegrativa di ente. L’I.N.P.S.si rivolse allora alla Corte d’Appello di Roma, che accolse parzialmente il gravame, rigettando le domande aventi ad oggetto l’indennità di turno. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi , iscritto al n. 7404/2018 R.G. Anche l’I.N.P.S. ha proposto separato ricorso per cassazione, articolato in due motivi, iscritto al n. 7569/2018 R.G., contro il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con distinti controricorsi, contenenti a loro volta ricorsi incidentali, articolati in tre motivi. L’I.N.P.S. si difeso a sua volta con due controricorsi sui ricorsi incidentali. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data della camera di consiglio fissata, ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c., per la trattazione di entrambi ricorsi.In camera di consiglio è stata preliminarmente disposta la riunione al primo ricorso( proposto da [OSCURATO:PERSONA] e iscritto al n. 7404/2018 R.G.) del ricorso presentato d a ll’I.N.P.S. (iscritto al n. 7569/2018 R.G. insieme a i ricorsi incidentali dei due lavoratori), in applicazione dell’art. 335 c.p.c.; con il che anche il ricorso dell’I.N.P.S. va qualificato come ricorso incidentale, in rappor to al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 36057/2021; 28259/2019). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi de ll’art. 360, comma 1 , n. 1 ( sic ) , c.p.c. , «violazione o falsa applicazione d i contratti e accordi collettivi. Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998 … quale norma regolatrice della fattispecie concreta. Mancata applicazione dell’accordo collettivo integrativo del 2001 (art. 11) che ha disciplinato in maniera innovativa il riconoscimento dell’indennità di turno». Si contesta alla Corte territoriale di avere applicato, per negare il diritto all’indennità di turno, il contratto collettivo integrativo di ente del 1998e non, invece, quello stipulato dalle parti sociali nel 2001, di cui si afferma che avrebbe esteso la possibilitàdi riconoscere quell’indennità agli istitutori. 2. Il secondo motivo censura – ancora una volta con anomalo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. – «violazione o falsa applicazione d i contratti e accordi collettivi e, segnatamente, dell’art. 11 dell’accordo collettivo integrativo del 2001 … Erronea identificazione del concetto di “copertura massima dell’orario di servizio previsto” con l’orario di funzionamento dell’intero convitto, in luogo dell’orario di funzionamento della sola area socio-educativa cui il ricorrente era preposto».Il mezzorappresenta uno sviluppo della medesima critica oggetto del primo motivo, in quanto p assa alla diretta interpretazione del contratto collettivo integrativo di ente del 2001, allo scopo di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento agli istitutori dell’indennità di turno. 3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto han no in comun e i l medesimo , assorbente , profilo di inammissibilità. 3.1. Il ricorrente propone una diversa interpretazione della contrattazione collettiva integrativarispetto a quella fatta propria dalla Corte d’Appello per decidere la causa in parte qua. Sebbene nell’illustrazione del primo motivo compaia un fugace e generico cenn o alle «regole ermeneutiche che presiedono all’interpretazione del contenuto dei contratti collettivi», in realtà entrambi i motivi sono schiettamente volti a denunciare direttamente l’interpretazione delle disposizioni dei due contratti integrativi. 3.2. Occorre allora ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle pubbliche amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis ( v ., ex multis, Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023). 3.3. Si aggiunga, ad abundantiam , con riferimento al generico accenno alla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale da parte d e lla Corte territoriale , che , una volta esclusa l’applicabilità ai contratti integrativi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione assente ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità» (Cass. nn. 17168/2012; 9054/2013; 10271/2016). 4. Il terzo motivo di ricorso principaledenuncia:«art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, della circostanza che l’orario del ricorrente, dal 1°.5.2005 al 5.2.2006, veniva parzialmente modificato, prevedendo in aggiunta l’allungamento serale fino alle ore 22.00 e la giornata della domenica». Il ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia esaminato il fatto che, a decorrere dal 1°.5.2005, e fino al 5.2.2006, la fine del turno pomeridiano sarebbe stataprotratta dalle ore 20.42 alle ore 22.00e i l fatto che egli avrebbe svolto , nel medesimo periodo, anche turni festivi. L’illustrazione del motivo consiste nel richiamo sommario de lla narrativa d el ricorso di primo grado, in un cenno alla non contestazione di tale narrativa da parte dell’I.N.P.D.A.P. e nella descrizione del contenuto di due documenti pure prodotti in primo grado («ipotesi di accordo di sede del 2.8.2005»e «fogli di rilevazione delle presenze»). 4.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, sotto la dichiarata intenzione di denuncia re l’ omesso esame di un fatto decisivo, in realtà si pretende dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, anche mediante apprezzamento del contenuto dei documenti già esaminati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima ha accertato, in fatto, che «gli appellanti non hanno mai effettuato turni notturni o in giornate festive nel periodo dedotto in giudizio ». L’accertamento, negativo o positivo, rappresenta l’esito dell’esame del fatto(esame che, quindi, non è stato omesso) ed è di per sé insindacabile in sede di legittimità, in mancanza di denunciadi violazione, da parte del giudice del merito, dei limiti legali al potere di prudente apprezzamento delle prove o dell’obbligo di rispettare il «minimo costituzionale» nella motivazione della decisione assunta. 4.2. Quanto al cenno alla non contestazione dei fatti allegati (prolungamento dell’orario del turno pomeridiano e lavoro prestato in giornate festive), il motivo è parimenti inammissibile: da un lato, perché non viene chiaramente censurata la violazione del principio di non contestazione, inteso come criterio legale che delimita l’ambito della materia del contendere in fatto, sulla quale il giudice del merito esercita il suo potere-dovere di prudente apprezzamento delle prove (art. 115, comma 1, c.p.c.); dall’altro lato, perché la genericità della descrizione dell’oggettodell’allegazione impedisce la necessaria verifica sui presupposti della non contestazione giuridicamente rilevante, che si ha solo a fronte di un’allegazione specifica e puntuale (v. Cass. nn. 20525/2020; 3023/2016). 5. Segue all’esame del ricorso principale, quello dei ricorsi incidentali degli altri due lavoratori, che sono sovrapponibili al primo e che, quindi, devono essere analogamente di chiarati inammissibili. 6. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con i primi due motivi: 6.1.«Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. V iolazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi. Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998 … quale norma regolatrice della fattispecie concreta. Mancata applicazione dell’accordo collettivo integrativo del 2001 (art. 11) che ha disciplinato in maniera innovativa il riconoscimento dell’indennità di turno»;6.2. «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Vi olazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi e, segnatamente, dell’art. 11 dell’accordo collettivo integrativo del 2001 … Erronea identificazione del concetto di “copertura massima dell’orario di servizio previsto” con l’orario di funzionamento dell’intero convitto, in luogo dell’orario di funzionamento della sola area socio-educativa cui il ricorrente era preposto». 6.3. Rispetto al ricorso principale, le rubriche dei motivi di questo ricorso incidentale si fanno apprezzare per la correttezza, in astratto, del riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e della denuncia della violazione dei criteri legali di interpretazione del contrattoe non direttamente delle norme dei contratti integrativi. Tuttavia, al di là della correzione delle rubriche, le argomentazioni a sostegnodei due motivi sono le medesime di quelle spese a sostegno del ricorso principale. L a denunciata violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (collettivamente e indistintamente richiamati), rimane del tutto generica e d è pertanto sufficiente ribadi re che « il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità». 6.4. Il terzo motivo delricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è rubricato «art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, della circostanza che l’orario del (sic)ricorrente, dal 1°.5.2005 al 5.2.2006, veniva parzialmente modificato, prevedendo in aggiunta l’allungamento serale fino alle ore 22.00 e la giornata della domenica». 6.5. Tanto la rubrica quanto l’illustrazione del motivo sono esattamente sovrapponibili a quelle del terzo motivo del ricorso principale.Pertanto, a decretarne l’inammissibilità è sufficiente il rinvio a quanto già argomentato al precedente punto 4.1. 7. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] articolato in tre motivi, che ricalcano quelli degli altri due lavoratori. 7.1. Il primo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivinazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998». 7.2. Il secondo motivo è rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’accordo collettiv o integrativo di ente del 2001ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 7.3. In entrambi i motiv i il riferimento alla dirett a interpretazione dei contratti collettivi integrativi è esplicito (senza nemmeno un’apparente invocazione degli artt. 1362 e ss. c.c.), sicché è sufficiente richiamare – per sa ncirne l’inammissibilità – quanto esposto al precedente punto 3.2: la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, mentre i contratti integrativi, se pure applicabili nell’intero ter ritorio nazionale , in ragione dell a amministrazione interessata, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.7.4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». Il fatto ( recti u s : i fatti) di cui sarebbe stato omesso l’esame è sempre lo stesso ( prolungamento del turno pomeridiano alle ore 22.00e lavoro in turni festivi a partire dal 1°.5.2005). In questo caso, peraltro, il ricorrente non richiama il contenuto di documenti prodotti, ma invoca soltanto la non contestazione del fatto allegato nel ricorso introduttivo. 7.5. Il motivo rimane comunque del pari inammissibile, sia perché il fatto è stato esaminato dal giudice del merito, per giungere al suo accertamento negativo, sia perché l’estrema genericità della descrizione dell’allegazione di parte rende impossibile la verifica dei presupposti della prospettata non contestazione. 8. Il primo motivo di ricorso incidentale dell’I.N.P.S. (ricorso principale nel processo riunito, divenuto incidentale a seguito della riunione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) denuncia «violazione efalsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordicollettivi, ovvero in particolare dell’art. 13 ed allegato A del CCNL 1998/2001 per il personale degli enti pubblici non economici, dell’art. 10 del CCNL 2002/2005 per il personale degli enti pubblici non economici, degli artt. 6, 7, 8, 9 ed allegato A CCNL 2006/2009 per il personale degli enti pubblici non economici, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., anche con riferimento all’art. 2 ed allegato B del CCIE I.N.P.D.A.P. , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Oggetto di censuraè l’accertamento – confermato dalla Corte d’Appello, dopo la conforme decisione del Tribunale –che i lavoratori avevano svolto mansioni superiori rispetto a quelle tipiche del loro inquadramento in area Be riconducibili, invece, all’area C. 8.1. Il motivo è inammissibile per ragioni analoghe a quelle che hanno determinato la stessa sorte ai ricorsi dei lavoratori. Nella lunga illustrazione del motivo le declaratorie delle mansioni riferibili alle diverse aree sono diffusamente richiamate, masenza chiaramente indicare un errore commesso dalla Corte d’Appellonell’interpretazione dei CCNL . La censura è invece condotta e argomentata sulla scorta di un esame delle risultanze istruttorie (v., ad esempio, pag. 10: «In base alle prove acquisite nei gradi di merito si evince che il proprium delle mansioni svolte dai ricorrenti consisteva nel porre in essere le direttive impartite dall’ufficio in ottica sia di controllo delle fasi lavorative che di attitudine al problem solving»; pag. 19: «… capacità di gestire le risorse umanee strumentali per garantire l’ottimizzazione del sistema. Capacità e poteri che, anche all’esito dell’istruttoria testimoniale, nel caso in esame sono rimasti indimostrati»; pag. 27: «dall’accertamento compiuto dai giudici di merito è emerso che i ricorrenti agivano nell’ambito di direttive di massima comunicate da responsabile di settore»). Non è dunque sulpiano dell’interpretazione delle norme (della contrattazione collettiva) che viene criticata la decisione della Corte territoriale secondo cui gli istitutori lavoravano «con “piena autonomia”, sia pure nell’ambito di norme, procedure predeterminate e direttive di massima»; bensì sul piano dell’accertamento, in fatto, delle modalità con cui vennero effettivamente svolte le prestazioni dei lavoratori. Del resto,che la questione controversa riguardasse il fatto si desume anche dalla descrizione del motivo d’appello contenuta nella sentenza impugnata: «l’I.N.P.S. ha impugnato la sentenza di primo grado… deducendo che a tale conclusione il Tribunale era pervenuto sulla base di una erronea valutazione del testimoniale assunto…». 8.2. Sotto altro profilo, il confronto tra le declaratorie delle mansioni di area non viene condotto dal ricorrente sulla scorta dei soli CCNL, ma anche con riferimento a lle clausole de i contratti collettivi integrativi di ente , di cui si rileva che definiscono i distinti ruoli «in modo più specifico» (pag. 15 del ricorso). Sennonché l ’ interpretazione dei contratti collettivi integrativi – come più volte ricordato sopra nel motivare l’inammissibilità dei ricorsi dei lavoratori– è riservata ai giudici del merito e può essere censurata in cassazione solo mediante una specifica denuncia di violazione dei criteri legali di interpretazione degli atti negoziali. 9. Il secondo motivo del ricorso incidentale dell’I.N.P.S. denuncia «violazione efalsa applicazione dei principi e criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento al CCIE I. N . P . D . A . P . per l’anno 2003, al CCIE I.N.P.D.A.P. per l’anno 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il motivo è diretto contro il capo della sentenza impugnata in cui è stata confermata la decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto ai lavoratoriil diritto al pagamento della «indennità istitutori». 9.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento ai criteri legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) è puramente di facciata, intendendosi proporre, anche in questo caso, semplicemente una diversa (e preferita) interpretazione della contrattazione collettiva integrativa.10. Dichiarati inammissibili tutti i ricorsi, le spese del presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate, in ragione delle reciproche soccombenze. 11.In base all’esito del giudizio, sussist e i l presuppost o per il versamento, da parte di tutti i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: dichiarainammissibile il ricorso principale ; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; compensa le spese delgiudizi
Sentenza Cassazione n. 20009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris