CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 37454/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 29533-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 901/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 901 del 10. 7. 2020 la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3327/2017, sul rilevo che tale decisione aveva annullato la delibera dell'assemblea del condominio [OSCURATO:PERSONA]. A. via [OSCURATO:PERSONA]Orso in Eboli del 16. 3. 2011 da lui impugnata, che gli aveva addebitato il contributo per le spese di riscaldamento, accogliendo il motivo che aveva lamentato la sua omessa convocazione all'assemblea; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della suddetta sentenza; il condominio [OSCURATO:PERSONA]. A. via [OSCURATO:PERSONA] in Eboli non si è costituito; considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 1138 e 1104 cod. civ., errata interpretazione e violazione dell'art. 12 del regolamento condominiale e violazione dell'art. 348 bis cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il suo appello senza tenere conto delle ragioni della sua domanda di impugnativa, con cui aveva sostenuto di non dover pagare alcunché per le spese di riscaldamento in ragione del distacco dall'impianto centralizzato del suo appartamento e che non era applicabile nel suo caso l'art. 12 del regolamento di condominio, che prevedeva un contributo pari al 50% delle stesse solo per le unità immobiliari non abitate, né della circostanza che il giudice di primo grado aveva ritenuto infondate tali contestazioni; il motivo è fondato; dalla lettura della sentenza di primo grado, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che il Tribunale di Salerno aveva solo in parte accolto l'impugnativa proposta dal Fornataro e, per l'effetto, annullato solo alcuni punti della deliberazione assembleare impugnata e, in particolare, che aveva rigettato la domanda di annullamento relativa al primo argomento dell'ordine del giorno, che, secondo quanto sostenuto dall'attore, aveva rigettato la sua richiesta di essere escluso, a seguito del suo distacco, dalle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, osservando al riguardo il giudicante che l'art. 12 del regolamento di condominio stabiliva, per gli appartamenti non abitati, soltanto una riduzione della contribuzione pari al 50% e che tale disposizione era stata richiamata dalla precedente delibera assembleare del 12. 11. 1999, che aveva autorizzato il distacco, mai impugnata sul punto; la Corte di appello ha pertanto errato nel ritenere inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse, sul presupposto che la parte fosse stata interamente vittoriosa in primo grado, atteso che la parte era invece rimasta soccombente rispetto alla statuizione che aveva disatteso la sua domanda di annullamento anche del primo deliberato, relativo al suo obbligo di contribuire alle spese di gestione del riscaldamento, ed aveva con il suo atto di appello censurato questo capo della sentenza; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., va dichiarato assorbito; la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consigl