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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18353/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11731/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di Milano, sez. 32, n. 5668/2016, depositata in data 4 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 Numero sezionale 1625/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 18353/2022Data pubblicazione 07/06/2022 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’irrogazione di sanzioni in relazione agli anni 2005/2009, in relazione e come conseguenza di indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale.

In particolare veniva esibito al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente.

L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inattendibilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate.

2. Con sentenza 29 aprile 2015 la CTP rigettava il ricorso.

La stessa veniva appellata dal contribuente davanti alla CTR.

Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, rigettava l’appello.

La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda richiamando la sent. Cass. 28/04/2015 n. 8605, in quanto la decisione ben poteva fondarsi su qualsiasi elemento indiziario col limite della lesione dei diritti fondamentali del contribuente.

D’altronde la scheda era dotata di validi riscontri, in particolare il riferimento all’istituto bancario dal quale il contribuente aveva effettuato il rimpatrio di alcune somme, e ancor prima la dimostratata disponibilità di somme all’estero poi rimpatriate.

Circa il procedimento di acquisizione si sottolineava l’unicità della lista e dunque l’utilizzabilità già sancita dalla giurisprudenza di legittimità, né dovrebbe comunque l’Agenzia procedere a una preventiva verifica della documentazione pacificamente acquisita tramite i canali internazionali.

Ancora la commissione sottolineava la sussistenza di titolarità di conti per importi superiori a quelli oggetto di dichiarazione riservata F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 di emersione: da un lato sottolineava come, dimostrata la presenza Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 di conti e disponibilità, sarebbe piuttosto spettata al contribuente la Data pubblicazione 07/06/2022 prova che trattasi delle somme già oggetto di regolarizzazione; dall’altro emergeva la diversità poiché mentre le somme “emerse” risultavano cointestate al contribuente in oggetto e altri due soggetti; quelle emergenti dalla scheda erano in parte relative a un conto intestato alla società KBA Limited con sede a Guernsey, di cui il contribuente è amministratore; le altre cointestate al contribuente stesso con altro soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il gravame a nove motivi.

L’Agenzia si è limitata a depositare in data 4 luglio 2017, ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

0. L’Agenzia si è limitata a depositare in data 4 luglio 2017, ai fini della partecipazione all’udienza di discussione, una nota che peraltro non risulta notificata.

Come noto non è sufficiente il mero deposito presso la Corte perché un atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio (Cass.09/10/2008, n. 22928; Cass. Sez.

Un. 10/04/2019, n.10019). 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ.

Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi, per cui con ciò essa aveva acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma.

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 applicazione degli artt.6, comma 2, 10, comma 1 e 12 comma 2 Data pubblicazione 07/06/2022 della l. 27 luglio 2000, n. 212; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo- francese ratificata dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ..

Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di prova, a fronte delle puntuali contestazioni del contribuente, non risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate nell’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo il contribuente assume violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma n.4, cod. proc. civ. per aver omesso di pronunciarsi sulla necessità di riscontri rispetto al valore meramente indiziario della scheda esibita;

4. Con il quarto motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ.

Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n.600/1973, allegando come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratta di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione.

Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma violata, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato.

6. Con il sesto motivo si assume la violazione dell’art.14, comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350.

Infatti il contribuente aveva esibito la F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente.

Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali. 7.I motivi da primo a quarto di ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione.

Essi sono infondati.

Va premesso in generale che l’utilizzabilità della cd scheda “Falciani” ha trovato oramai positivo riscontro nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute appunto nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa).

Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779).

Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 Numero sezionale 1625/2022 sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso Numero di raccolta generale 18353/2022Data pubblicazione 07/06/2022 nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa.

Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd.

Pessina).

I requisiti caratteristici della praesumptio hominis, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, i quali se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v.

Cass. 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509).

In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894).

Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, in quanto il materiale rivenuto col sequestro - e in proposito va ricordato che la provenienza dall'autorità francese e in generale la correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestati nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890) è incontestabile - ha valore indiziario forte per F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova chData pubblicazione 07/06/2022e sconfessino quegli stessi elementi.

E’ dunque «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (così Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani).

Alla luce di quanto precede va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d.

“black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di un unico elemento fondante una presunzione semplice, purché grave e preciso.

Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632- 29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834).

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7.2. Del pari infondato risulta il motivo quinto.

Con esso come detto si sostiene la mancata allegazione delle informazioni e documenti ulteriori cui farebbe riferimento l’avviso, ma del riferimento da parte del verbale a tali supposti ulteriori elementi non v’è traccia in atti.

In effetti l’avviso fa riferimento a “informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale” ed alla “documentazione acquisita dall’amministrazione fiscale francese”, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, senza che vi sia ragione di escludere che esso riguardi esclusivamente la scheda.

7.3. Pure infondato è il motivo sesto.

Infatti deve preliminarmente osservarsi come l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l.

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I. Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 23 novembre 2001, n. 409, incombe sul contribuente, stante la Data pubblicazione 07/06/2022 valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984).

Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui.

Ma anche qui non va trascurato come aldilà delle risultanze dei saldi periodici, la commissione ha altresì valorizzato la presenza di specifiche disponibilità di conti ulteriori, dimostrata dalla diversa titolarità di quelli di cui alla scheda “Falciani” rispetto a quelli oggetto di rimpatrio, come emerge da quanto riportato dalla CTR, su cui il contribuente si limita ad osservare la pretesa “astrattezza” delle dichiarazioni di emersione, deduzione del tutto generica e che non scalfisce le osservazioni di cui sopra.

La parzialità dell’emersione dunque determina senz’altro la prosecuzione dell’attività di accertamento.

8. In definitiva il ricorso dev’essere respinto.

Nulla per le spese in assenza di regolare costituzione e comunque di difesa dell’Agenzia, come sopra precisato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11731/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di Milano, sez. 32, n. 5668/2016, depositata in data 4 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 Numero sezionale 1625/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 18353/2022Data pubblicazione 07/06/2022 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’irrogazione di sanzioni in relazione agli anni 2005/2009, in relazione e come conseguenza di indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale. In particolare veniva esibito al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente. L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inattendibilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate. 2. Con sentenza 29 aprile 2015 la CTP rigettava il ricorso. La stessa veniva appellata dal contribuente davanti alla CTR. Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, rigettava l’appello. La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda richiamando la sent. Cass. 28/04/2015 n. 8605, in quanto la decisione ben poteva fondarsi su qualsiasi elemento indiziario col limite della lesione dei diritti fondamentali del contribuente. D’altronde la scheda era dotata di validi riscontri, in particolare il riferimento all’istituto bancario dal quale il contribuente aveva effettuato il rimpatrio di alcune somme, e ancor prima la dimostratata disponibilità di somme all’estero poi rimpatriate. Circa il procedimento di acquisizione si sottolineava l’unicità della lista e dunque l’utilizzabilità già sancita dalla giurisprudenza di legittimità, né dovrebbe comunque l’Agenzia procedere a una preventiva verifica della documentazione pacificamente acquisita tramite i canali internazionali. Ancora la commissione sottolineava la sussistenza di titolarità di conti per importi superiori a quelli oggetto di dichiarazione riservata F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 di emersione: da un lato sottolineava come, dimostrata la presenza Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 di conti e disponibilità, sarebbe piuttosto spettata al contribuente la Data pubblicazione 07/06/2022 prova che trattasi delle somme già oggetto di regolarizzazione; dall’altro emergeva la diversità poiché mentre le somme “emerse” risultavano cointestate al contribuente in oggetto e altri due soggetti; quelle emergenti dalla scheda erano in parte relative a un conto intestato alla società KBA Limited con sede a Guernsey, di cui il contribuente è amministratore; le altre cointestate al contribuente stesso con altro soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il gravame a nove motivi. L’Agenzia si è limitata a depositare in data 4 luglio 2017, ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 0. L’Agenzia si è limitata a depositare in data 4 luglio 2017, ai fini della partecipazione all’udienza di discussione, una nota che peraltro non risulta notificata. Come noto non è sufficiente il mero deposito presso la Corte perché un atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio (Cass.09/10/2008, n. 22928; Cass. Sez. Un. 10/04/2019, n.10019). 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ. Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi, per cui con ciò essa aveva acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 applicazione degli artt.6, comma 2, 10, comma 1 e 12 comma 2 Data pubblicazione 07/06/2022 della l. 27 luglio 2000, n. 212; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo- francese ratificata dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ.. Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di prova, a fronte delle puntuali contestazioni del contribuente, non risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate nell’avviso di accertamento. 3. Con il terzo motivo il contribuente assume violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma n.4, cod. proc. civ. per aver omesso di pronunciarsi sulla necessità di riscontri rispetto al valore meramente indiziario della scheda esibita; 4. Con il quarto motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ. Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n.600/1973, allegando come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratta di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione. Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma violata, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato. 6. Con il sesto motivo si assume la violazione dell’art.14, comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350. Infatti il contribuente aveva esibito la F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente. Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali. 7.I motivi da primo a quarto di ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione. Essi sono infondati. Va premesso in generale che l’utilizzabilità della cd scheda “Falciani” ha trovato oramai positivo riscontro nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute appunto nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa). Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779). Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 Numero sezionale 1625/2022 sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso Numero di raccolta generale 18353/2022Data pubblicazione 07/06/2022 nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd. Pessina). I requisiti caratteristici della praesumptio hominis, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, i quali se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v. Cass. 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509). In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894). Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, in quanto il materiale rivenuto col sequestro - e in proposito va ricordato che la provenienza dall'autorità francese e in generale la correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestati nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890) è incontestabile - ha valore indiziario forte per F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova chData pubblicazione 07/06/2022e sconfessino quegli stessi elementi. E’ dunque «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (così Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani). Alla luce di quanto precede va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. “black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di un unico elemento fondante una presunzione semplice, purché grave e preciso. Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632- 29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834). F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 Numero sezionale 1625/2022 E’ dunque legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante Numero di raccolta generale 18353/2022Data pubblicazione 07/06/2022 gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) indiziario forte a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). 7.1.Alla luce di quanto precede i motivi suddetti sono infondati, senza peraltro trascurare il fatto che la CTR ha indicato altresì elementi di riscontro alla scheda, costituito come già ricordato dalla provenienza dalla stessa banca dalla quale il contribuente ha effettuato il rimpatrio di capitali e dallo stesso possesso di attività all’estero dimostrato dal relativo rimpatrio; 7.2. Del pari infondato risulta il motivo quinto. Con esso come detto si sostiene la mancata allegazione delle informazioni e documenti ulteriori cui farebbe riferimento l’avviso, ma del riferimento da parte del verbale a tali supposti ulteriori elementi non v’è traccia in atti. In effetti l’avviso fa riferimento a “informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale” ed alla “documentazione acquisita dall’amministrazione fiscale francese”, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, senza che vi sia ragione di escludere che esso riguardi esclusivamente la scheda. 7.3. Pure infondato è il motivo sesto. Infatti deve preliminarmente osservarsi come l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11731/2017 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla I. Numero sezionale 1625/2022Numero di raccolta generale 18353/2022 23 novembre 2001, n. 409, incombe sul contribuente, stante la Data pubblicazione 07/06/2022 valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984). Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui. Ma anche qui non va trascurato come aldilà delle risultanze dei saldi periodici, la commissione ha altresì valorizzato la presenza di specifiche disponibilità di conti ulteriori, dimostrata dalla diversa titolarità di quelli di cui alla scheda “Falciani” rispetto a quelli oggetto di rimpatrio, come emerge da quanto riportato dalla CTR, su cui il contribuente si limita ad osservare la pretesa “astrattezza” delle dichiarazioni di emersione, deduzione del tutto generica e che non scalfisce le osservazioni di cui sopra. La parzialità dell’emersione dunque determina senz’altro la prosecuzione dell’attività di accertamento. 8. In definitiva il ricorso dev’essere respinto. Nulla per le spese in assenza di regolare costituzione e comunque di difesa dell’Agenzia, come sopra precisato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :
Sentenza Cassazione n. 18353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris