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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30760/2026

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05/01/1991avverso la sentenza del 18/02/2026 del Tribunale di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e CaldararElena;Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancatadeclaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162ter cod. pen., èmanifestamente infondato in quanto tale disposizione non può trovareapplicazione nel caso in esame in quanto il delitto per cui si procede (art. 493tercod. pen.) è procedibile d'ufficio laddove la norma invocata si applica ai soli reatiprocedibili a querela rimettibile;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con conseguente la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/01/1991avverso la sentenza del 18/02/2026 del Tribunale di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e CaldararElena;Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancatadeclaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162ter cod. pen., èmanifestamente infondato in quanto tale disposizione non può trovareapplicazione nel caso in esame in quanto il delitto per cui si procede (art. 493tercod. pen.) è procedibile d'ufficio laddove la norma invocata si applica ai soli reatiprocedibili a querela rimettibile;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con conseguente la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30760/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris