CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Sassari del 22 dicembre scorso, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata in udienza, il 25 novembre precedente, dal medesimo Tribunale in funzione di giudice del dibattimento, con la quale - sostiene il ricorrente - sarebbe stata respinta l'istanza di revoca dell'obbligo di dimora, da lui avanzata oralmente in tale sede. 2. Ha ritenuto il Tribunale, invece, che nessuna istanza in tal senso fosse stata formalizzata nell'occasione, poiché, all'anticipazione della relativa richiesta da parte del difensore, il giudice aveva risposto con l'invito a depositarla per iscritto fuori udienza, ottenendo l'assenso del difensore medesimo: talché nessun provvedimento cautelare era stato da quel giudice emesso. L'ordinanza scambiata per tale dalla difesa, resa subìto dopo, riguardava, invece, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, pure proposta dal difensore in quel contesto, ed il riferimento operato dal giudice alle esigenze cautelari, nella relativa motivazione, costituiva soltanto un passaggio argomentativo per escludere la prognosi di astensione dell'imputato da future condotte delittuose, necessaria per l'ammissione al beneficio. 3. Il ricorso denuncia violazione di legge processuale e vizi di motivazione, sostenendo che l'istanza di revoca della misura fosse stata presentata e che così l'avesse intesa lo stesso giudice del dibattimento, come si evincerebbe dall'espresso riferimento, contenuto nel suo provvedimento reso immediatamente dopo, alla permanenza delle esigenze cautelari ed a quanto statuito in proposito con un'ordinanza del 28 ottobre precedente, conseguente ad altra istanza de libertate. Pertanto, l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello cautelare sarebbe illegittima, in quanto emessa fuori dei casi consentiti dalla legge. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. 2. Dalla lettura dei verbale d'udienza dibattimentale, riportato per esteso nel provvedimento impugnato per la parte d'interesse, si rileva senza possibilità d'equivoco: a) che l'istanza di revoca della misura cautelare non è stata formalizzata in quella sede, poiché, all'invito del giudice di presentarla «per iscritto.., da parte», il difensore ha espressamente assentito (rispondendo «okay»); b) che il successivo provvedimento dettato a verbale ha riguardato esclusivamente l'istanza di sospensione con messa alla prova, come recita il relativo dispositivo («rigetta l'istanza di ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova»). Nessun significato diverso può essere assegnato al riferimento, nella motivazione di tale decisione, alla persistenza di esigenze cautelari e ad un precedente provvedimento de libertate sul tema: risulta chiaramente, infatti, come esso rappresentasse un semplice passaggio argonnentativo per giustificare J... l'impossibilità di addivenire alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati, richiesta per l'ammissione alla prova dall'art. 464 -quater, cod. proc. pen., in effetti espressamente richiannat4 dal giudice. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme