Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29757/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi con la ricostruzione proposta dalla Corte territoriale, che, nel confermare la ravvisabilità del delitto di resistenza, ha rilevato come il ricorrente, oltre ad essersi scagliato contro il lavello dell'infermeria, si fosse opposto agli operatori presenti, scalciando e dimenandosi e procurando le lesioni personali menzionate nel capo di imputazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi con la ricostruzione proposta dalla Corte territoriale, che, nel confermare la ravvisabilità del delitto di resistenza, ha rilevato come il ricorrente, oltre ad essersi scagliato contro il lavello dell'infermeria, si fosse opposto agli operatori presenti, scalciando e dimenandosi e procurando le lesioni personali menzionate nel capo di imputazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 29757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris