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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 09219/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2280/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],in proprio, rappresentat o e difes o da se stesso , con domicilio elettoin Roma, presso il proprio studio , via Stimigliano n. 5 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Firenze); –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6263 del 20 21 pubblicatail 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa Oggetto: rimborso somma indebitamente trattenuta.

C.C. 17.01.2023 r.g.n. 2280/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di restituzione di somma indebitamente trattenuta dalla Banca CR di Firenze,davanti al Giudice di pace di Roma; in particolare, l’attore chiedeva il rimborso della somma di euro 1.200, a suo dire arbitrariamente aggiudicata ai creditori Barbara e [OSCURATO:PERSONA],benché non esistente sul conto corrente. [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Roma si dichiarava incompetente in favore del locale Tribunale. 2.Il Tribunale di Roma ha dichiarato estinto il giudizio per tardività della riassunzione, avvenuta oltre il termine di tre mesi fissato dal primo giudice.

3. La Corte di appello ha confermato la sentenza di prime cure,sul rilievo che l’appellante non aveva documentato se e quando fosse effettivamente avvenuta la suddetta comunicazione; del r e sto , la pubblicazione della sentenza del Giudice di pace risal iva al 18 giugno 2013 e , quindi , la riassunzione del giudizio risultava in effetti tardiva, in quanto, a sua volta, intervenuta solo il 16 novembre dello stesso anno. 4.Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , difendendosi in proprio, con atto contenenteun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. C on l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 50 c.p.c., sostenendo che il provvedimento, depositato il 18 giugno 2013 (pur recando la data del 21/01/2011), era stato a lui comunicato solo l’8 novembre 2013, per cui la riassunzione, avvenuta in data 6 novembre 2013, eratempestiva.

2. Del motiv o è superflua la disamina , in quanto il ricorso è inammissibileper una ragione preliminare e decisiva.

Dal controllo del fascicolo d’ufficio e dalla verifica esperita sull’applicativo desk del processo telematico non risulta depositata la copia notificata del ricorsoda parte del ricorrente alla parte re sistente .

C.C. 17.01.2023 r.g.n. 2280/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] carenza della notifica del ricorso alla parte destinataria e il mancato deposito della relat a di notifica del ricorso per cassazione rend ono inammissibile il ricorso,non essendosi instaurato alcun rapporto processuale.

Va osservato, come già di recente ricordato da questa Corte, che la notificazione costituisce atto di unprocedimento (articolato in fasi e finalizzato allo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità) , autonomo rispetto all’ atto da notificare, e da ciò sorge anzituttol'esigenza primaria processuale della necessaria confo rmità dell’atto notificato all'originale per consentire al destinatario dell'atto di avere piena, effettiva ed univoca sicurezza giuridica della sua cognizione.Ciò comporta che l’atto difforme rende inesistente la notificazione seppure effettuata, mentre nel caso in esame la carenza di notificazione rende inesistente e non validamente instaurato lo stesso rapporto processuale (Cass. Sez. 2 - 19/01/2022, n. 1515; in tema di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione v. inoltre Cass. Sez.U. 20/07/2016 n. 14916). 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile .

Non si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcunrapporto processuale.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d ̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

C.C. 17.01.2023 r.g.n. 2280/2022 Pres.

F.M. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2280/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],in proprio, rappresentat o e difes o da se stesso , con domicilio elettoin Roma, presso il proprio studio , via Stimigliano n. 5 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Firenze); –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6263 del 20 21 pubblicatail 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa Oggetto: rimborso somma indebitamente trattenuta. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 2280/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di restituzione di somma indebitamente trattenuta dalla Banca CR di Firenze,davanti al Giudice di pace di Roma; in particolare, l’attore chiedeva il rimborso della somma di euro 1.200, a suo dire arbitrariamente aggiudicata ai creditori Barbara e [OSCURATO:PERSONA],benché non esistente sul conto corrente. [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Roma si dichiarava incompetente in favore del locale Tribunale. 2.Il Tribunale di Roma ha dichiarato estinto il giudizio per tardività della riassunzione, avvenuta oltre il termine di tre mesi fissato dal primo giudice. 3. La Corte di appello ha confermato la sentenza di prime cure,sul rilievo che l’appellante non aveva documentato se e quando fosse effettivamente avvenuta la suddetta comunicazione; del r e sto , la pubblicazione della sentenza del Giudice di pace risal iva al 18 giugno 2013 e , quindi , la riassunzione del giudizio risultava in effetti tardiva, in quanto, a sua volta, intervenuta solo il 16 novembre dello stesso anno. 4.Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , difendendosi in proprio, con atto contenenteun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. C on l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 50 c.p.c., sostenendo che il provvedimento, depositato il 18 giugno 2013 (pur recando la data del 21/01/2011), era stato a lui comunicato solo l’8 novembre 2013, per cui la riassunzione, avvenuta in data 6 novembre 2013, eratempestiva. 2. Del motiv o è superflua la disamina , in quanto il ricorso è inammissibileper una ragione preliminare e decisiva. Dal controllo del fascicolo d’ufficio e dalla verifica esperita sull’applicativo desk del processo telematico non risulta depositata la copia notificata del ricorsoda parte del ricorrente alla parte re sistente . C.C. 17.01.2023 r.g.n. 2280/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] carenza della notifica del ricorso alla parte destinataria e il mancato deposito della relat a di notifica del ricorso per cassazione rend ono inammissibile il ricorso,non essendosi instaurato alcun rapporto processuale. Va osservato, come già di recente ricordato da questa Corte, che la notificazione costituisce atto di unprocedimento (articolato in fasi e finalizzato allo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità) , autonomo rispetto all’ atto da notificare, e da ciò sorge anzituttol'esigenza primaria processuale della necessaria confo rmità dell’atto notificato all'originale per consentire al destinatario dell'atto di avere piena, effettiva ed univoca sicurezza giuridica della sua cognizione.Ciò comporta che l’atto difforme rende inesistente la notificazione seppure effettuata, mentre nel caso in esame la carenza di notificazione rende inesistente e non validamente instaurato lo stesso rapporto processuale (Cass. Sez. 2 - 19/01/2022, n. 1515; in tema di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione v. inoltre Cass. Sez.U. 20/07/2016 n. 14916). 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile . Non si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcunrapporto processuale. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d ̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 2280/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] deciso nella
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