Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25924/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste che ha riferito che le offese si erano svolte alla presenza della infermiera e, proprio perché la condotta contestata avveniva nei presse delle celle, degli altri detenuti, così fornendo una corretta valutazione rispettosa dei dati processuali di cui si dava completo e logico conto; osservato che risulta egualmente riproduttivo di identica censura la questione afferente alla negata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. avendo la Corte di merito posto l'attenzione sulla non scarsa offensività della condotta a causa della durata dell'azione e del dato che vedeva le frasi offensive accompagnate da frasi minacciose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo teso a smentire la presenza di più persone è riproduttivo di identica questione prospettata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto facendo pertinente riferimento alle chiare dichiarazioni del teste che ha riferito che le offese si erano svolte alla presenza della infermiera e, proprio perché la condotta contestata avveniva nei presse delle celle, degli altri detenuti, così fornendo una corretta valutazione rispettosa dei dati processuali di cui si dava completo e logico conto; osservato che risulta egualmente riproduttivo di identica censura la questione afferente alla negata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. avendo la Corte di merito posto l'attenzione sulla non scarsa offensività della condotta a causa della durata dell'azione e del dato che vedeva le frasi offensive accompagnate da frasi minacciose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 25924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris