CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 03530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * Rg. 25732/25 Ritenuto che i tre motivi dedotti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello . che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulle ragioni dell'applicata recidiva, non ritenendo che gli elementi prospettati dalla difesa fossero significativi, mentre nel ricorso si sollecita una nuova e diversa valutazione non consentita in sede di legittimità ritenuto che analoghe considerazioni devono ripetersi per il motivo dedotto in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in considerazione dell'inserimento professionale nel traffico di stupefacenti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]