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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 1988

Cassazione n. 24469/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/09/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa il 28 marzo 2022, ha confermato la responsabilità de ricorrente per i reati di rapina impropria di una autovettura e di beni in essa contenuti, resistenza e 1 vv lesioni personali in danno del pubblico ufficiale intervenuto per evitare che il ricorrente si desse alla fuga.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, tenuto c:onto che la cronologia degli eventi avrebbe dimostrato che tra il momento della sottrazione dell'autovettura e quella del ritrovamento del ricorrente da parte delle forze dell'ordine, era intercorso uno iato temporale (di circa mezz'ora) che non consentiva di qualificare il fatto nei termini contestati ma come furto e resistenza a pubblico ufficiale, mancando anche l'elemento soggettivo della volontà di guadagnarsi l'impunità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto assorbito il reato di resistenza a pubblico ufficiale in quello di rapina, con consequenziale illegittimo aumento di pena in continuazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 337 cod.pen.; 3) vizio della motivazione quanto all'entità della diminuzione di pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi che la pacifica giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ritiene che in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa ed in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver forzato un posto di blocco) (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310, n. 30127 del 2009, rv. 24481, n. 40421 del 2012, rv. 254171).

Si è ritenuto anche che il requisito della immediatezza della violenza e della minaccia indicato nell'art. 628, comma 2, ,cod.pen., non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza e la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito 2 v\ alla nozione di flagranza o quasi flagranza (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 12341 del 26/10/2000, Apicella, Rv. 217426).

Nel caso in esame, la Corte di appello, con accertamento di fatto non rivedibile, ha sottolineato che l'intera azione si era svolta senza soluzione di continuità, dal momento che dalla commissione del furto al ritrovamento del ricorrente, con il successivo suo arresto, era passata circa una mezz'ora e l'imputato era stato arrestato quando ancora si trovava all'interno dell'autovettura oggetto di furto, usando violenza nei confronti dell'agente intervenuto nel tentativo di sottrarsi alla cattura, così integrando il reato dì di rapina impropria.

2. Quanto al secondo motivo, in punto di diritto deve ritenersi pacifico il principio secondo il quale, il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente. (Fattispecie in cui gli autori di un tentato furto, al fine di sfuggire alle forze dell'ordine, avevano lanciato la propria autovettura contro quelle delle pattuglie intervenute, cagionando lesioni personali ad uno degli agenti) (Sez. 2, n. 51576 del 03/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502; Sez. 2, n. 26435 del 31/05/2005, Infurna, Rv. 232004).

La regola è applicabile al caso in esame, in ragione di quanto prima precisato sulla dinamica fattuale degli eventi, con la violenza esercitata dal ric:orrente nei confronti dell'agente intervenuto, con causazione di lesioni personali e con la finalità di sottrarsi all'arresto per il furto commesso poco prima, circostanza che integra anche l'elemento soggettivo del reato.

3. Quanto al terzo motivo, la Corte ha operato la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione giustificando la statuizione in ragione della personalità dell'imputato, con ciò alludendo ai precedenti penali dei quali prima ha fatto menzione a proposito della recidiva.

La motivazione è conforme ai principi di diritto, dovendosi ricordare che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ragf 21.7 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/09/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa il 28 marzo 2022, ha confermato la responsabilità de ricorrente per i reati di rapina impropria di una autovettura e di beni in essa contenuti, resistenza e 1 vv lesioni personali in danno del pubblico ufficiale intervenuto per evitare che il ricorrente si desse alla fuga. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, tenuto c:onto che la cronologia degli eventi avrebbe dimostrato che tra il momento della sottrazione dell'autovettura e quella del ritrovamento del ricorrente da parte delle forze dell'ordine, era intercorso uno iato temporale (di circa mezz'ora) che non consentiva di qualificare il fatto nei termini contestati ma come furto e resistenza a pubblico ufficiale, mancando anche l'elemento soggettivo della volontà di guadagnarsi l'impunità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto assorbito il reato di resistenza a pubblico ufficiale in quello di rapina, con consequenziale illegittimo aumento di pena in continuazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 337 cod.pen.; 3) vizio della motivazione quanto all'entità della diminuzione di pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi che la pacifica giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ritiene che in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa ed in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver forzato un posto di blocco) (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310, n. 30127 del 2009, rv. 24481, n. 40421 del 2012, rv. 254171). Si è ritenuto anche che il requisito della immediatezza della violenza e della minaccia indicato nell'art. 628, comma 2, ,cod.pen., non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza e la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito 2 v\ alla nozione di flagranza o quasi flagranza (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 12341 del 26/10/2000, Apicella, Rv. 217426). Nel caso in esame, la Corte di appello, con accertamento di fatto non rivedibile, ha sottolineato che l'intera azione si era svolta senza soluzione di continuità, dal momento che dalla commissione del furto al ritrovamento del ricorrente, con il successivo suo arresto, era passata circa una mezz'ora e l'imputato era stato arrestato quando ancora si trovava all'interno dell'autovettura oggetto di furto, usando violenza nei confronti dell'agente intervenuto nel tentativo di sottrarsi alla cattura, così integrando il reato dì di rapina impropria. 2. Quanto al secondo motivo, in punto di diritto deve ritenersi pacifico il principio secondo il quale, il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente. (Fattispecie in cui gli autori di un tentato furto, al fine di sfuggire alle forze dell'ordine, avevano lanciato la propria autovettura contro quelle delle pattuglie intervenute, cagionando lesioni personali ad uno degli agenti) (Sez. 2, n. 51576 del 03/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502; Sez. 2, n. 26435 del 31/05/2005, Infurna, Rv. 232004). La regola è applicabile al caso in esame, in ragione di quanto prima precisato sulla dinamica fattuale degli eventi, con la violenza esercitata dal ric:orrente nei confronti dell'agente intervenuto, con causazione di lesioni personali e con la finalità di sottrarsi all'arresto per il furto commesso poco prima, circostanza che integra anche l'elemento soggettivo del reato. 3. Quanto al terzo motivo, la Corte ha operato la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione giustificando la statuizione in ragione della personalità dell'imputato, con ciò alludendo ai precedenti penali dei quali prima ha fatto menzione a proposito della recidiva. La motivazione è conforme ai principi di diritto, dovendosi ricordare che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ragf 21.7 [OSCURATO:PERSONA]
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