CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con cuisi sono ripercorsi i temi trattati nel ricorso e si è insistito per l’accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 novembre 2024, la Sesta sezione di questa Corteannullava la decisione della Corte d’appello di Bari, resa in data 25 gennaio 2024nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.Rn.309/1990, limitatamente alla ritenuta recidiva, specifica e infra-quinquennale.Nella sentenza rescindente si evidenziava che i reati oggetto delprocedimento dequo erano stati commessi dal maggio 2007 al dicembre 2008; lacontestata recidiva era stata ritenuta in ragione di una sentenza divenutadefinitiva il 4 dicembre 2007 e, dunque, successivamente all'inizio della condottadelittuosa. Per i reati posti in essere prima del passaggio in giudicato di talesentenza, quindi, la recidiva non poteva ritenersi sussistente, in difetto deirelativi presupposti. Sul punto, la Cassazione annullava la sentenza, con rinvioad altra Sezione cella Corte di appello di Bari, demandando a quest’ultima diverificare l’eventuale esistenza di episodi criminosi successivi al passaggio ingiudicato, per i quali potesse operare l'aggravamento di pena per la recidiva.La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 20 giugno 2025, ha confermatola sentenza di primo grado, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore digiustizia, [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di un acquisto di una partita di cocainada 1 kg da parte del [OSCURATO:PERSONA] in data 11 dicembre 2008.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite dei propri difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3. Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]3.1 Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., atteso chealcuno degli elementi richiamati dalla Corte territoriale assurge al livello diriscontro individualizzante delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto quest’ultimo non ha mai fatto riferimento a unepisodio di cessione di stupefacente occorso in data 11 dicembre 2008, come sievince dalla sentenza di primo grado La sentenza gravata avrebbe, quindi,operato malgoverno dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità intema di chiamata in correità, violando altresì l’art. 99 cod. pen., data la mancataprova dell’episodio delittuoso in parola.3.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 99cod. pen., per avere la Corte distrettuale ancorato la recidiva al mero datoformale dell’esistenza di una precedente sentenza di condanna, passata ingiudicato prima della commissione del reato de quo, omettendo di rendereragioni in merito alla maggiore pericolosità sociale dell’imputato e della maggioreriprovevolezza della condotta posta in essere in seguito alla precedentesentenza.4. Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]4.1 Il primo motivo espone le medesime censure oggetto del motivosecondo del precedente ricorso.4.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione e si sottopone acritica l’illogica affermazione della Corte d’appello circa l’irrilevanza dellacircostanza che l’imputato, al momento del fatto ascritto, si trovasse in regime didetenzione domiciliare.4.3 Il terzo motivo ha a oggetto il mancato esame della richiesta diconcessione delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.4.4 Il quarto motivo del ricorso è sovrapponibile al primo motivo delprecedente ricorso, per quel che ha riguardo alla lamentata violazione dell’art.192, comma 3, cod. proc. pen. Si aggiunge che è mancata la prova dell’analisitossicologica della sostanza asseritamente acquistata dall’imputato, dato ilmancato sequestro della medesima. Inoltre, la sentenza impugnata non haconsiderato che l’imputato, nel febbraio 2009, era detenuto in carcere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sono fondati limitatamente alle doglianze relative all'omessavalutazione inerente all'impossibilità di escludere la ritenuta recidiva; sul punto,la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Bari. Le censure poste a oggetto degli altrimotivi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.2. Il secondo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo delricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono fondati.Come correttamente lamentato dalle difese, la Corte territoriale si è limitataa individuare l’esistenza di eventuali episodi delittuosi successivi al momento diformazione del giudicato della precedente sentenza, senza tuttavia renderealcuna esplicita motivazione circa la necessità di ritenere la recidiva.E, infatti, pur dopo aver evidenziato l’episodio di cessione a fine di spaccio,occorso in data 11 dicembre 2008 e, dunque, successivamente al passaggio ingiudicato ‒ 4 dicembre 2007 ‒ della precedente pronuncia di cui il ricorrente eragravato, la Corte d’appello non ha indicato i motivi per cui la nuova condottadovesse ritenersi indicativa, in concreto, di maggior pericolosità socialedell’imputato. Non può, quindi, ritenersi realmente colmato il deficitmotivazionale indicato dalla sentenza rescindente (v., ex plur., Sez. 2, n. 27116del 22/05/2014, Grande, Rv. 259811 – 01).Colgono, pertanto, nel segno le censure, là dove sostengono che la Corteterritoriale, nel confermare l’applicazione della recidiva, si sia limitata al meroeindifferenziato riscontro formale dell'esistenza del precedente, senza valutare inconcreto «se la reiterazione dell'illecito [fosse] sintomo effettivo di riprovevolezzadella condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura deireati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado dioffensività dei comportamenti» (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010,Calibè, Rv. 247838 – 01).3. Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché i motivisecondo e quarto del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono aspecifici. L’impugnatasentenza, in coerenza con quella di primo grado ‒ con cui si salda, costituendoun unico, complessivo corpo decisionale ‒ ha compiutamente ricostruitol’episodio concernente l'attività di cessione di sostanza stupefacente da parte delVorzillo in favore dell'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Le censurerelative all’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e all’asserita mancanza di riscontrisono state già disattese dai giudici di merito, concordi nel ritenere le puntualidichiarazioni del predetto teste compatibili con quelle dei coimputati (tra i quali ilfratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ‒ a dispetto di marginali discrasie(v. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01) ‒oltre che col dato, su cui le difese tornano a insistere nei motivi in esame, delmancato sequestro della sostanza in occasione del successivo arresto di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, i motivi eludono il confronto con le razionaliargomentazioni della Corte d’appello, che, a conferma di quanto testimoniato daNuzzi [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato come la sostanza stupefacente venissecomunque pagata nel successivo febbraio 2009.Radicalmente aspecifica è anche l’obiezione concernente lo stato detentivodel ricorrente ‒ in tesi difensiva, ristretto in carcere ‒ al momento dell’episodio,smentita dalla Corte territoriale, che ha puntualizzato 1) essere il ricorrente,all’epoca, ristretto agli arresti domiciliari, 2) essere la detenzione domiciliareostacolo di puro diritto, e non fattuale, alla condotta dell’11 dicembre 2008.In disparte la mancata decisività della censura (ben potendo altri averprovveduto alla corresponsione del prezzo della sostanza stupefacente: si veda ilriferimento, operato in sentenza, alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di“disimpegnare la corresponsione del prezzo”, nonostante l’ordine, di segnocontrario, impartito dal [OSCURATO:PERSONA]), sufficiente a ritenerla generica, le difese silimitano ad asserire che fosse “documentalmente provato” (così, anche nellamemoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) lo stato di detenzione carceraria delVorzillo, senza nulla allegare a conforto dell’assunto.4. Il terzo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si duole (anchesub par. 4 della memoria a sua firma) del mancato esame della richiesta diconcessione delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., è manifestamenteinfondato. Con corretta interpretazione degli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., laCorte di appello ha ritenuto la richiesta di concessione delle circostanzePeraltro, la sentenza rescindente (v. par. 7 della citata sentenza n. 01083 del 6novembre 2024, cui si rinvia) riteneva il diniego delle invocate circostanzemotivato. Di talché non può rimproverarsi alla Corte territoriale ‒ stretta dalvincolo posto dall’art. 627, comma 3, cod. proc. pen, secondo cui “il giudice dirinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerneogni questione di diritto con essa decisa” ‒ di aver considerato precluso alproprio esame una nuova valutazione della materia.5. Per le ragioni illustrate, il Collegio, annulla la sentenza impugnata,limitatamente all'omessa valutazione inerente all’impossibilità di escludere laritenuta recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso e irrevocabilel'affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione inerenteall'impossibilita' di escludere la ritenuta recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nelresto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]