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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29351/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale terza estranea, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello, proposto dall'interessata, contro il provvedimento - adottato dal Tribunale collegiale nell'ambito del processo cd.

"[OSCURATO:PERSONA]" - di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo della ditta Superauto e dell'azienda agricola di cui è titolare.

Al riguardo, deduce:

1. violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione.

Si lamenta come l'ordinanza impugnata abbia del tutto svalutato, ai fini del fumus delicti, l'assenza di qualsivoglia contestazione a carico della ricorrente nell'intestazione fittizia contestata al marito [OSCURATO:PERSONA], requisito indispensabile per la consumazione dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento del sequestro.

Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore Mantella a cui il Tribunale aveva fatto riferimento quale elemento di prova, non risolvevano il tema relativo alla necessità di accertare il collegamento dell'attività di impresa della ricorrente con la ‘ndrangheta, né quale fosse l'ipotetico apporto economico che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito per l'apertura della nuova attività commerciale.

Peraltro, si era omesso di valutare la produzione della difesa relativa alla detenzione dell'Accoriniti nel 2017 e alla provenienza del denaro utilizzato per avviare l'attività derivante dalla precedente liquidazione della società.

Inoltre, la ditta, rispetto alla precedente, era stata costituita nel 2004 e lo stesso Accoriniti era stato ininterrottamente detenuto dal 2003 sino al 2008 e successivamente dal 2012 al 2014 ed ancora per diversi periodi negli anni successivi.

Ancora si era omesso di apprezzare la valenza "a discarico" delle dichiarazioni di collaboratori escussi nel corso del dibattimento: [OSCURATO:PERSONA], non era stato in grado di riferire se l'Accoriniti - additato di cedere molte autovetture della ditta con trattamenti di favore agli amici - fosse un socio occulto del marito della ricorrente, né aveva riferito in modo specifico sul reale interesse di quest'ultimo verso la società, né sull'apporto dato; [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato arrestato nel 2004, aveva riferito di acquisti di autovetture negli anni 1999, 2000 e 2001 e di alcuni assegni che Accoriniti dava al Cicchello, ma si trattava di vicende che, in ragione del periodo di detenzione del collaboratore e dell'epoca di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] (2004), erano estranee alla ditta della ricorrente.Infine, si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto che - sulla scorta dell'imputazione (capo L) - l'impresa additata di legami con la 'ndrangheta fosse quella già oggetto di sequestro di prevenzione (decreto 21/11/2013 a carico del marito [OSCURATO:PERSONA]), poi posta nel 2014 in liquidazione ed oggetto di dissequestro con decreto del 16/9/2015 con cui è stata rigettata la proposta di applicazione della misura patrimoniale della confisca.

La ricorrente, invece, conduce una nuova ditta individuale costituita nel 2017, nello stesso settore di vendita di auto usate ma in luogo differente e costituita in forza di quanto ricevuto dalla liquidazione della precedente attività. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In particolare:

1.1. Il mancato rinvio a giudizio della ricorrente a cui risulta, secondo l'ipotesi accusatoria, intestato fittiziamente il bene non determina, di per sé, l'insussistenza del reato contestato al solo marito Cichello, potendo il concorso del fittizio intestatario non ricorrere qualora non si verifichi un pieno coinvolgimento dello stesso sia sul piano della fattiva collaborazione che su quello della consapevolezza, assumendo rilievo, ai fini dell'integrazione del reato, che venga realizzata consapevolmente da taluno dei concorrenti - che può essere anche il solo interposto - la difformità tra titolarità formale e apparente da un lato e titolarità di fatto dei beni dall'altro, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. 1.2.

In tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa a seguito dell'udienza preliminare, nella quale l'esistenza degli elementi costituenti il "fumus" è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell'accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694; Sez. 3, n. 19991 del 23/06/2016, dep. 2017, Rv. 269762).

Peraltro, valenza di merito assumono le censure in ordine alla sussistenza di un valido compendio indiziario posto a fondamento della disposta cautela, prestandosi anche a genericità in quanto non scrutinate con gli elementi di prova posti a fondamento della misura reale, peraltro già valutati e validati nelle precedenti fasi incidentali.

1.3. Generico, infine, è il motivo in ordine alla corretta individuazione del compendio sequestrato.

A fronte, infatti, di mancata allegazione sia dell'avvenuta cessazione dell'impresa primigenia (non assumendo a tale fine rilievo, per come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, i documenti allegati in quanto privi della certificazione di avvenuta cessazione dell'attività, degli atti attinenti alla fase di liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese), sia della documentazione attestante la costituzione e l'esercizio della nuova e "diversa" impresa, l'affermazione di una sostanziale continuità dell'attività successivamente al 2017 sulla scorta dell'identità di scopo, dell'oggetto sociale e della persona della titolare sfugge al denunciato vizio di mancanza di motivazione e non si presta a rilievi di violazione di legge in questa sede.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale terza estranea, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello, proposto dall'interessata, contro il provvedimento - adottato dal Tribunale collegiale nell'ambito del processo cd. "[OSCURATO:PERSONA]" - di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo della ditta Superauto e dell'azienda agricola di cui è titolare. Al riguardo, deduce: 1. violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Si lamenta come l'ordinanza impugnata abbia del tutto svalutato, ai fini del fumus delicti, l'assenza di qualsivoglia contestazione a carico della ricorrente nell'intestazione fittizia contestata al marito [OSCURATO:PERSONA], requisito indispensabile per la consumazione dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento del sequestro. Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore Mantella a cui il Tribunale aveva fatto riferimento quale elemento di prova, non risolvevano il tema relativo alla necessità di accertare il collegamento dell'attività di impresa della ricorrente con la ‘ndrangheta, né quale fosse l'ipotetico apporto economico che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito per l'apertura della nuova attività commerciale. Peraltro, si era omesso di valutare la produzione della difesa relativa alla detenzione dell'Accoriniti nel 2017 e alla provenienza del denaro utilizzato per avviare l'attività derivante dalla precedente liquidazione della società. Inoltre, la ditta, rispetto alla precedente, era stata costituita nel 2004 e lo stesso Accoriniti era stato ininterrottamente detenuto dal 2003 sino al 2008 e successivamente dal 2012 al 2014 ed ancora per diversi periodi negli anni successivi. Ancora si era omesso di apprezzare la valenza "a discarico" delle dichiarazioni di collaboratori escussi nel corso del dibattimento: [OSCURATO:PERSONA], non era stato in grado di riferire se l'Accoriniti - additato di cedere molte autovetture della ditta con trattamenti di favore agli amici - fosse un socio occulto del marito della ricorrente, né aveva riferito in modo specifico sul reale interesse di quest'ultimo verso la società, né sull'apporto dato; [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato arrestato nel 2004, aveva riferito di acquisti di autovetture negli anni 1999, 2000 e 2001 e di alcuni assegni che Accoriniti dava al Cicchello, ma si trattava di vicende che, in ragione del periodo di detenzione del collaboratore e dell'epoca di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] (2004), erano estranee alla ditta della ricorrente.Infine, si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto che - sulla scorta dell'imputazione (capo L) - l'impresa additata di legami con la 'ndrangheta fosse quella già oggetto di sequestro di prevenzione (decreto 21/11/2013 a carico del marito [OSCURATO:PERSONA]), poi posta nel 2014 in liquidazione ed oggetto di dissequestro con decreto del 16/9/2015 con cui è stata rigettata la proposta di applicazione della misura patrimoniale della confisca. La ricorrente, invece, conduce una nuova ditta individuale costituita nel 2017, nello stesso settore di vendita di auto usate ma in luogo differente e costituita in forza di quanto ricevuto dalla liquidazione della precedente attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In particolare: 1.1. Il mancato rinvio a giudizio della ricorrente a cui risulta, secondo l'ipotesi accusatoria, intestato fittiziamente il bene non determina, di per sé, l'insussistenza del reato contestato al solo marito Cichello, potendo il concorso del fittizio intestatario non ricorrere qualora non si verifichi un pieno coinvolgimento dello stesso sia sul piano della fattiva collaborazione che su quello della consapevolezza, assumendo rilievo, ai fini dell'integrazione del reato, che venga realizzata consapevolmente da taluno dei concorrenti - che può essere anche il solo interposto - la difformità tra titolarità formale e apparente da un lato e titolarità di fatto dei beni dall'altro, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. 1.2. In tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa a seguito dell'udienza preliminare, nella quale l'esistenza degli elementi costituenti il "fumus" è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell'accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694; Sez. 3, n. 19991 del 23/06/2016, dep. 2017, Rv. 269762). Peraltro, valenza di merito assumono le censure in ordine alla sussistenza di un valido compendio indiziario posto a fondamento della disposta cautela, prestandosi anche a genericità in quanto non scrutinate con gli elementi di prova posti a fondamento della misura reale, peraltro già valutati e validati nelle precedenti fasi incidentali. 1.3. Generico, infine, è il motivo in ordine alla corretta individuazione del compendio sequestrato. A fronte, infatti, di mancata allegazione sia dell'avvenuta cessazione dell'impresa primigenia (non assumendo a tale fine rilievo, per come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, i documenti allegati in quanto privi della certificazione di avvenuta cessazione dell'attività, degli atti attinenti alla fase di liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese), sia della documentazione attestante la costituzione e l'esercizio della nuova e "diversa" impresa, l'affermazione di una sostanziale continuità dell'attività successivamente al 2017 sulla scorta dell'identità di scopo, dell'oggetto sociale e della persona della titolare sfugge al denunciato vizio di mancanza di motivazione e non si presta a rilievi di violazione di legge in questa sede. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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