CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01QFEIC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 391 ter cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso. OSSERVA Lo stesso - avente ad oggetto la violazione di legge e del diritto di difesa conseguente alla mancata acquisizione dei video del sistema di sorveglianza da parte della Corte di appello - è generico, a fronte della puntuale motivazione della Giudici, che, a pagina 11, hanno evidenziato che tale acquisizione non era dirimente, atteso che era incontestato che il sistema di videosorveglianza non fosse attivo né all'interno della cella, ove avvenne l'intervento degli agenti di custodia, né all'interno della infermeria, dove fu rinvenuto il telefono cellulare. Le immagini registrate in aree diverse dalle predette non avrebbero, comunque, consentito di verificare le modalità di rinvenimento dell'apparecchio ma soltanto dettagli irrilevanti, quali la posizione degli agenti di scorta rispetto al detenuto nel tragitto che egli percorse dalla cella all'infermeria. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il