CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di Salem SadkiRilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza in data 10 novembre 2021 del Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilitàdell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 707 cod. pen. commesso in data10 novembre 2021.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata applicazione del disposto dell’art. 131-bis cod. pen.trattandosi di fatto di particolare tenuità anche alla luce delle condizioni personalidel soggetto agente;2. Erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. per eccessività deltrattamento sanzionatorio irrogato alla luce dei parametri indicati dalla norma dequa.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, caratterizzati da genericità, sonoinammissibili;che, il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazioneposta a base della valutazione di mancata applicazione del disposto di cui all’art.131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvononella sostanziale e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, la Corte territoriale ha al riguardo sottolineato i numerosi precedentipenali dell’imputato ritenuti ostativi all’applicazione dell’istituto de quo;che, il motivo di ricorso che denuncia l’erronea applicazione dell’art. 133cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risultaessere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., comesi evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata(si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI