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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 20225/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Roma in funzione di riesame ha confermato il decreto di sequestro, reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ai sensi dell'art.yn data 10 maggio 2021, \ avente ad oggetto autovetture, tra le quali la Fiat 2100 targata RE 535888 (cd. macchina del Papa in quanto appartenuta a [OSCURATO:PERSONA] XXIII) nell'ambito del procedimento per i reati di cui agli artt. 640, 483 e 624 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre ai reati di cui agli artt. 648 e 646 cod. pen., a carico di altri soggetti, a seguito di querela sporta dal coniuge del legale rappresentante della Team boss 2000 s.r.I., per avere tra l'altro sottratto diverse autovetture, tra cui quella targata RE 535888. 1.1.La vettura oggetto di sequestro risulta venduta da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., odierna ricorrente, in data 29 giugno 2018 al prezzo di 120.000,00 euro.

Il Tribunale giustifica il rigetto dell'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. per assenza della buona fede, desumendola dalla serie di passaggi di proprietà, ricavabili dalla lettura del certificato dell'auto che erano avvenuti, secondo il Tribunale, a prezzi sempre inferiori a quello corrisposto dalla società.

Con la conseguente conferma del provvedimento di sequestro preventivo, con la finalità di evitare di aggravare o protrarre le conseguenze dei reati oggetto di accertamento. 2.Avverso il descritto provvedimento propone ricorso per cassazione il terzo interessato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge.

Si assume che il Tribunale, in alcuna parte, indicherebbe la fondatezza della ricostruzione accusatoria a carico dell'indagato e non vi sarebbe alcuna motivazione sulla malafede del terzo.

L'eccessività del prezzo pagato, infatti, non può, per la società ricorrente, essere considerato espressione di malafede.

Anzi, si osserva che, se si fosse stati al corrente dei meccanismi delittuosi posti in essere da Maldera, la società avrebbe potuto avvantaggiarsene, attraverso l'ottenimento di un prezzo favorevole di acquisto.

Inoltre, il Tribunale del riesame trascurerebbe che la società non conosceva Maldera e che questo risultava formalmente, dai certificati in atti, proprietario della vettura.

Il veicolo, poi, sarebbe pertinenza esclusivamente del reato di furto e, dunque, non si ravvisa quali siano gli altri reati, cui si riferisce il Tribunale laddove afferma la necessità del sequestro del mezzo, onde evitare di aggravare o protrarre le conseguenze dei "reati" contestati.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.

Il sequestro preventivo in questo caso, sarebbe utilizzato per assicurare il bene alla vittima del reato di furto, ma l'istituto non può essere utilizzato a tutela di una parte e in pregiudizio di altre risultando, anzi, la società terza interessata a sua volta vittima di truffa perpetrata ai suoi danni, in relazione alla quale si riserva di sporgere querela. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

3.1. Il difensore ha depositato, a mezzo p.e.c., certificato di assenza di iscrizioni a carico del legale rappresentante della società ricorrente e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni ;NuAlivesposte. 1.Si rileva, preliminarmente, che è noto l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio), è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

Sicché il ricorso, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

1.1. Va, inoltre, richiamato, circa i limiti del controllo demandato al Tribunale con funzione di riesame, l'indirizzo di questa Corte secondo il quale, nell'ambito del controllo dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale,%ktIN verificate non solo l'astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato in via provvisoria (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693).

Anzi, si è affermato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice della cautela non può limitare il suo esame alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto, mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi.

Si è, però, rilevato che quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica — non più concepibile in termini solo astratti — della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.

Specularmente a quanto avviene in tema di riesame di misure personali, la verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell'ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è dunque oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790; Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337).

1.2. In relazione, poi, alla posizione del terzo interessato che rileva nel caso al vaglio, si osserva che secondo un orientamento affermato da questa Corte, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore.

Sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691, ove in motivazione è stato precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246358).

In ogni caso, si è affermato che terzo in buona fede è colui che, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta nella situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti, non abbia tratto vantaggio o utilità dal reato (tra le altre, Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270250). 2.Ciò posto e così delimitato il perimetro della motivazione del provvedimento censurato, si osserva che nel caso al vaglio si tratta di sequestro non funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ma di sequestro preventivo adottato ai sensi del comma primo della norma citata, rispetto al quale, comunque, non è rilevabile la denunciata carenza o l'apparente motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento al fumus commissi delicti e al periculum.

Anzi, per certi aspetti, il ricorso presenta profili di aspecificità in quanto trascura elementi decisivi, posti a base della motivazione del Tribunale del riesame, ampiamente illustrati nel corpo dell'ordinanza censurata.

2.1. Con riferimento al fumus dei reati contestati a Maldera (tra cui anche i reati di cui agli artt. 640 e 483 cod. pen., per i quali secondo il ricorso non risulta adottato il provvedimento di sequestro preventivo) vi è, comunque, motivazione sufficiente, ampia e non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), in relazione al delitto di cui all'art. 624 cod. pen.

Con riferimento al periculum, esso viene indicato nella possibilità che il bene, ove restituito possa essere oggetto di ulteriori cessioni a terzi, così reputando quanto meno probabile che il bene stesso, assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato di furto ipotizzato in via provvisoria.

In relazione, poi, alla buona fede del terzo, odierno ricorrente, il Tribunale valorizza, con ragionamento non apparente né manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo, la certificazione di proprietà, di cui l'acquirente era a conoscenza (ed anzi dallo stesso richiamata ed allegata in sede di riesame) attestante i precedenti acquisti della vettura di cui si chiede la restituzione, a prezzi di gran lunga inferiori a quello convenuto per l'ultima compravendita da Maldera, nonché le modalità di pagamento del consistente importo convenuto, direttamente a quest'ultimo e non alla società intestataria formale, della quale il predetto Maldera aveva (falsamente, secondo la prospettazione della denunciante [OSCURATO:PERSONA]) assunto la carica di amministratore.

Si tratta di ratio decidendi con la quale, peraltro, il ricorso non si confronta, specificamente, in considerazione della mera affermazione dell'avvenuto pagamento a Maldera, in quanto proprietario della vettura secondo la documentazione relativa, soffermandosi, invece, sull'ulteriore aspetto, non dirimente ai fini che interessano, della totale assenza di precedenti per la amministratrice della società odierna ricorrente e dell'assenza di precedente conoscenza tra quest'ultima e lo stesso Madera.

3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio 2022 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Roma in funzione di riesame ha confermato il decreto di sequestro, reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ai sensi dell'art.yn data 10 maggio 2021, \ avente ad oggetto autovetture, tra le quali la Fiat 2100 targata RE 535888 (cd. macchina del Papa in quanto appartenuta a [OSCURATO:PERSONA] XXIII) nell'ambito del procedimento per i reati di cui agli artt. 640, 483 e 624 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre ai reati di cui agli artt. 648 e 646 cod. pen., a carico di altri soggetti, a seguito di querela sporta dal coniuge del legale rappresentante della Team boss 2000 s.r.I., per avere tra l'altro sottratto diverse autovetture, tra cui quella targata RE 535888. 1.1.La vettura oggetto di sequestro risulta venduta da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., odierna ricorrente, in data 29 giugno 2018 al prezzo di 120.000,00 euro. Il Tribunale giustifica il rigetto dell'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. per assenza della buona fede, desumendola dalla serie di passaggi di proprietà, ricavabili dalla lettura del certificato dell'auto che erano avvenuti, secondo il Tribunale, a prezzi sempre inferiori a quello corrisposto dalla società. Con la conseguente conferma del provvedimento di sequestro preventivo, con la finalità di evitare di aggravare o protrarre le conseguenze dei reati oggetto di accertamento. 2.Avverso il descritto provvedimento propone ricorso per cassazione il terzo interessato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge. Si assume che il Tribunale, in alcuna parte, indicherebbe la fondatezza della ricostruzione accusatoria a carico dell'indagato e non vi sarebbe alcuna motivazione sulla malafede del terzo. L'eccessività del prezzo pagato, infatti, non può, per la società ricorrente, essere considerato espressione di malafede. Anzi, si osserva che, se si fosse stati al corrente dei meccanismi delittuosi posti in essere da Maldera, la società avrebbe potuto avvantaggiarsene, attraverso l'ottenimento di un prezzo favorevole di acquisto. Inoltre, il Tribunale del riesame trascurerebbe che la società non conosceva Maldera e che questo risultava formalmente, dai certificati in atti, proprietario della vettura. Il veicolo, poi, sarebbe pertinenza esclusivamente del reato di furto e, dunque, non si ravvisa quali siano gli altri reati, cui si riferisce il Tribunale laddove afferma la necessità del sequestro del mezzo, onde evitare di aggravare o protrarre le conseguenze dei "reati" contestati.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Il sequestro preventivo in questo caso, sarebbe utilizzato per assicurare il bene alla vittima del reato di furto, ma l'istituto non può essere utilizzato a tutela di una parte e in pregiudizio di altre risultando, anzi, la società terza interessata a sua volta vittima di truffa perpetrata ai suoi danni, in relazione alla quale si riserva di sporgere querela. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1. Il difensore ha depositato, a mezzo p.e.c., certificato di assenza di iscrizioni a carico del legale rappresentante della società ricorrente e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni ;NuAlivesposte. 1.Si rileva, preliminarmente, che è noto l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio), è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice. Sicché il ricorso, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). 1.1. Va, inoltre, richiamato, circa i limiti del controllo demandato al Tribunale con funzione di riesame, l'indirizzo di questa Corte secondo il quale, nell'ambito del controllo dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale,%ktIN verificate non solo l'astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato in via provvisoria (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693). Anzi, si è affermato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice della cautela non può limitare il suo esame alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto, mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Si è, però, rilevato che quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica — non più concepibile in termini solo astratti — della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. Specularmente a quanto avviene in tema di riesame di misure personali, la verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell'ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è dunque oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790; Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337). 1.2. In relazione, poi, alla posizione del terzo interessato che rileva nel caso al vaglio, si osserva che secondo un orientamento affermato da questa Corte, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore. Sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691, ove in motivazione è stato precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246358). In ogni caso, si è affermato che terzo in buona fede è colui che, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta nella situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti, non abbia tratto vantaggio o utilità dal reato (tra le altre, Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270250). 2.Ciò posto e così delimitato il perimetro della motivazione del provvedimento censurato, si osserva che nel caso al vaglio si tratta di sequestro non funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ma di sequestro preventivo adottato ai sensi del comma primo della norma citata, rispetto al quale, comunque, non è rilevabile la denunciata carenza o l'apparente motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento al fumus commissi delicti e al periculum. Anzi, per certi aspetti, il ricorso presenta profili di aspecificità in quanto trascura elementi decisivi, posti a base della motivazione del Tribunale del riesame, ampiamente illustrati nel corpo dell'ordinanza censurata. 2.1. Con riferimento al fumus dei reati contestati a Maldera (tra cui anche i reati di cui agli artt. 640 e 483 cod. pen., per i quali secondo il ricorso non risulta adottato il provvedimento di sequestro preventivo) vi è, comunque, motivazione sufficiente, ampia e non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), in relazione al delitto di cui all'art. 624 cod. pen. Con riferimento al periculum, esso viene indicato nella possibilità che il bene, ove restituito possa essere oggetto di ulteriori cessioni a terzi, così reputando quanto meno probabile che il bene stesso, assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato di furto ipotizzato in via provvisoria. In relazione, poi, alla buona fede del terzo, odierno ricorrente, il Tribunale valorizza, con ragionamento non apparente né manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo, la certificazione di proprietà, di cui l'acquirente era a conoscenza (ed anzi dallo stesso richiamata ed allegata in sede di riesame) attestante i precedenti acquisti della vettura di cui si chiede la restituzione, a prezzi di gran lunga inferiori a quello convenuto per l'ultima compravendita da Maldera, nonché le modalità di pagamento del consistente importo convenuto, direttamente a quest'ultimo e non alla società intestataria formale, della quale il predetto Maldera aveva (falsamente, secondo la prospettazione della denunciante [OSCURATO:PERSONA]) assunto la carica di amministratore. Si tratta di ratio decidendi con la quale, peraltro, il ricorso non si confronta, specificamente, in considerazione della mera affermazione dell'avvenuto pagamento a Maldera, in quanto proprietario della vettura secondo la documentazione relativa, soffermandosi, invece, sull'ulteriore aspetto, non dirimente ai fini che interessano, della totale assenza di precedenti per la amministratrice della società odierna ricorrente e dell'assenza di precedente conoscenza tra quest'ultima e lo stesso Madera. 3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2022 Il con
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