CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 maggio 1964; avverso la sentenza n. 435/2021 della Corte di appello di Napoli del 20 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria del 27 settembre 2021 con la quale il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO, del foro di Napoli, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata in data 20 gennaio 2021, ha confermato la precedente decisione con la quale, in data 28 gennaio 2013, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 171 -ter, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, della legge n. 633 del 1941, per avere detenuto per la vendita ovvero per altro uso commerciale n. 31 supporti magnetici contenenti opere protette dal diritto di autore, prive della prescritta apposizione del contrassegno della SIAE nonché n. 10.744 files contenenti programmi per videogiochi anch'essi privi della certificazione della SIAE, e di cui all'art. 648 cod. pen., per avere ricevuto, al fine di trarne profitto, quanto sopra indicato, costituente materiale proveniente da delitto; lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza il Tommasino deducendo 3 motivi di impugnazione. Il primo motivo ha ad oggetto la nullità della sentenza impugnata per non essere stata dichiarata la intervenuta prescrizione del reato a lui contestato sub a) della rubrica; infatti il termine massimo di durata della prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6 era scaduto in data 27 aprile 2017, mentre la sentenza impugnata è stata pronunziata in data 20 gennaio 2021; ha osservato, al proposito il ricorrente che, sebbene fosse stata contestata la recidiva, il Tribunale ha espressamente riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sicchè non sarebbe stato possibile operare l'aumento previsto dall'art. 161 cod. pen.; ha, d'altra parte, precisato il ricorrente che, anche a voler applicare il predetto aumento, egualmente il reato sub a) sarebbe stato prescritto al momento della pronunzia della sentenza impugnata. Analogo ragionamento il ricorrente ha fatto, con il secondo motivo di ricorso, in relazione al reato sub b), evidenziando che anche in relazione alla ricettazione, la recidiva era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, sicché la stessa non poteva essere considerata neppure ai fini della prescrizione differita. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la condanna per il reato di ricettazione, sebbene non vi fossero elementi da cui desumere il fatto che il Tomasino avesse ricevuto da altri i supporti contraffatti e non li avesse, invece, realizzati in proprio.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente a quanto di ragione. Si osserva, in via preliminare che logica impone di esaminare per prima la doglianza che la difesa del prevenuto ha formulato quale terza censura, avendo la stessa ad oggetto la ritenuta illegittimità della sentenza impugnata in relazione alla intervenuta condanna per il reato di ricettazione. Si afferma da parte della ricorrente difesa che la Corte partenopea, nel confermare la sentenza di primo grado sul punto, non avrebbe dimostrato la circostanza che il prevenuto abbia ricevuto da terzi i supporti informatici e digitali, frutto di una precedente duplicazione, nella cui detenzione egli è stato sorpreso, laddove sarebbe, invece, possibile che la duplicazione che ha portato alla loro realizzazione sia stata materialmente eseguita da lui stesso. In tale modo, ad avviso della ricorrente difesa, nella sentenza impugnata non si sarebbe data prova di uno degli elementi costitutivi del reato a quello contestato. Il motivo di ricorso è privo di pregio. Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene sia evidentemente vero che la provenienza da delitto della cosa ricevuta dal soggetto agente sia uno degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, tuttavia, come nella particolare materia della ricettazione delle opere protette dal diritto d'autore questa Corte ha chiarito, 'pur nella ribadita necessità che la contraffazione sia opera di terzi e non dello stesso soggetto che ha in detenzione i supporti illecitamente riprodotti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2012, n. 7880), questa Corte ha precisato che vi è, tuttavia un onere, da parte di tale soggetto, di indicare, in termini di convincente attendibilità, la provenienza delle opere da lui detenute (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 ottobre 2019, n. 40385), fornendo (ove necessario in quanto assuma di non avere ricevuto da terzi i beni in questione) gli elementi per atti a dimostrare la possibilità per lui di riprodurre autonomamente il contenuto dei supporti stessi. La circostanza che nel caso che ora interessa il Tommasino non abbia fornito alcun elemento nel senso sopra indicato, giustifica la conclusione cui è giunta la Corte di merito in ordine alla integrazione del reato di ricettazione.Venendo, ora, ai motivi di ricorso aventi ad oggetto la ritenuta nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte di Napoli rilevato la intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte di merito, nel confermare la sentenza a suo tempo emessa, si parla, infatti, del 28 gennaio 2013, dal Tribunale partenopeo, ebbe ad affermare che il Tommasino era responsabile dei reati a lui contestati, comprensivi della recidiva a lui contestata, essendo stata questa ritenuta subvalente non alle circostanze attenuanti generiche, che non gli erano state riconosciute, ma alla attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 648, cpv, cod. pen.. Ciò posto si osserva che, come da questa Corte in più occasioni rilevato, la circostanza aggravante della recidiva, se non esclusa, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario per la estinzione del reato per effetto della prescrizione, a nulla rilevando che la stessa sia stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, come espressamente previsto dall'art. 157, comma terzo, cod. pen. (in generale con riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 ottobre 2021, n. 38618; con specifico riferimento alla recidiva: Corte di cassazione, Sezione I penale, 17 dicembre 2020, n. 36258). Tanto considerato si rileva che, tenendosi conto della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione del reato, mentre il reato di ricettazione - il quale è ordinariamente punito, nella (ora ritenuta) fattispecie attenuata con la pena detentiva sino a 6 anni di reclusione che, per effetto della contestata recidiva potrebbe arrivare ad un massimo di 10 anni di reclusione, di modo che il termine prescrizionale, aumentato ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. stante la ritenuta recidiva, è nell'occasione di 16 anni ed 8 mesi - non è prescritto neppure alla data odierna (essendo stato contestato il relativo reato a carico del Tonnmasino alla data del 27 ottobre 2009), lo stesso non può dirsi per ciò che attiene alla imputazione legata alla violazione delle disposizioni sul diritto di autore, per la quale il termine di prescrizione, considerati gli aumenti connessi alla contestata recidiva, è pari a 10 anni. Esso, pertanto, identico all'altro reato essendo il dies commissi delicti, già era spirato alla data del 20 gennaio 2021 nella quale è stata pronunziata la sentenza della Corte di appello confermativa di quella del Tribunale partenopeo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla imputazione di cui al capo a) della contestazione mossa al Tommasino, essendo il relativo reato estinto per prescrizione e la pena irrogata a carico del predetto va pertanto rideterminata, escludendo l'aumento applicato per la continuazione con il reato estinto ed applicando la diminuente per la scelta del rito alla sola pena irrogata per la ricettazione per come congruamente determinata in sede di merito, nei termini di cui in dispositivo PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo A), perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi 6 d