CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 3631 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’a vv. prof.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’a vv. IlariaBattistini con domicilio eletto presso il primo ridetto difensore; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’ a vvocatura g enerale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – enei confronti di Oggetto:art 12 c. 7 L. n. 212del2000 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia n.2684/26/20 depositata i n data 28 / 11 /20 20 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente e i soci della stessa ricorreva no avvero gli avvisi di accertamento notificat i alla società e ai soci rispettivamenteper IVA e IRES 2008 e per IRPEF 2008 ; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principalel’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delleEntrate; - ricorr e a questa Cort e l a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c on atto affidato a tre motiv i e illustrato da memoria ; resi ste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] ; par te ricorrente ha depositato ancheseparata istanza di discussione in pubblica udienza; - con ordinanza resa all’adunanza camerale del 27 aprile 2022 questaCorte ha disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti soci della [OSCURATO:PERSONA]; tale incombente risulta adempiuto; Consideratoche: - ritiene la Corte, in primo luogo, che la controversia possa decidersi insede di adunanza camerale non partecipata di fronte a questa VI sezione; i profili di diritto posti in ricorso infatti sono stati da tempo esaminati e risolti dalla giurisprudenza di l egittimità; né l’istanza di discussione presentata dalla società in data 14 aprile 2022 propone argomenti suscettibili di render necessario il confrontoin pubblica udienza tra le parti; - va poi, ancora preliminarmente , affrontata e disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione; l’impugnazione è infatti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 tempestiva poiché dalla data di deposito della pronuncia impugnata (28 novembre 2020) all’atto della proposizione del ricorso per cassazio ne (3 maggio 2021, data della spedizione dell’attoe della ricezione telematica da parte dell’[OSCURATO:PERSONA])non sono trascorsi i sei mesi previsti ex lege; - preso quindi atto dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della ricorrente, venendo ai motiv i di ricorso , il primo motivodedotto si incentra sulla violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n.212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato ante tempus; il motivo in parola può esaminarsi congiuntamente, in quanto ad esso strettamente connesso, con il terzo motivo di ricorsoche denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L.n. 212 del 2000 e 4 della L. n. 241 del 1990 , in relazi one all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. , non risultando sussistenti, in questo caso, le ragionidi urgenz a che avrebbero legittimato la notifica dell’avviso diaccertamento ante tempus; - tali motiv i sono fondat i ; - in fatto va premesso che è pacifico in causa (amme ttendolo anche espressamente l’Agenzia delle Entrate a pag. 1 del proprio atto, terzultimo periodo) che l’attività di controllo ha avuto luogo con accessopresso i locali dell’impresa; - ciò posto, trova applicazione la giurisprudenza oramai monocorde di que sta Corte secondo la quale (tra le molte vedasi Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020; ma anche Cass. Sez.5, Sentenza n. 21815 del 07/09/2018 ) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7 della L. n. 212 de l 2000 deve essere interpretato nel sensoche l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni perl'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dalrilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragionidi urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsidel contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primariaespressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribu ente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva; - inoltre, con riguardo all’affermazione della CTR in ordine alla sussistenza di ragioni di urgenza, il Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza secondo il quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 2592 del 05/02/2014 ) in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza deltermine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l'emissione dell'avvisodi accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso,che non possono identificarsi nell'imminente spira re deltermine di decad enza di cui all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentireil dispiegarsi del contraddittorio procedimentale; - alla luce di quanto sopra, i l residu o secondo motiv o di ricorso è assorbito; - la sentenza è quindi cassata e non risultando necessari ulteriori accertamentiin fatto, la controversia può decidersi nel merito con l’accoglimentodel ricorso originario del la società contribuente; - tale accoglimento comporta, conseguenzialmente, l’accoglimento anche dei ricorsi dei soci che hanno contestato gli avvisi di accertamentoloro notificati ai fini IRPEF per i maggiori redditi da Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 partecipazione anche sulla base della dedotta nullità dell’att o impositivo riguardante l’accertamento base nei confronti della società. - le spese del merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguo la soccombenza e sono dovuta unicamente in favoredella società, non avendo i soci svolto proprie difese ; p.q.m. accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso ; dichiara assorbit o il secondo;cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso della società contribuente e dei soci della stessa ; compensale spese del merito; liquida le