CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15100/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, ed unitamente a questi elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Lima n. 7 -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata inRoma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende -controricorrente- IRES-IRAP-IVA r.g. n. 15100/2014 2 avverso la sentenza n. 1 30 / 0 9 /13 della [OSCURATO:PERSONA], sezione staccata di Salerno, emessa in data 16 gennaio 2013 e pubblicata in data 26 aprile 2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con tre distinti avvisi di accertamento, emessi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., esercente vendita all’ingrosso di apparecchi accessori di impianti idraulici e di riscaldamento, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, recuperava , a fini Ires, Irap e Iva, maggior imponibile per gli anni 2003, 2004, 2005 per maggiori ricavi non contabilizzati, e, per il solo anno 2004, disconosceva costi non documentati, non deducibili e non inerenti. Il recupero del maggior imponibile trovava fondamento in un verbale della Guardia di Finanza di Brescia redatto a seguito di una verifica fiscale nei confronti di altra società (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nel corso della quale era rinvenuta documentazione extracontabile attestante la vendita di materiali senza fattura alla [OSCURATO:SOCIETA] che li avrebbe rivenduti in evasione di imposta, m entre il disconoscimento dei costi si fondava su un verbale redatto da funzionari della stessa Agenzia. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, riuniti i tre distinti ricorsi della società,annullava integralmente gli avvisi relativi agli anni 2003 e 200 5 e parzialmente quello relativo al 2004, nella parte relativa ai ricavi,confermando i recuperi a tassazione di alcuni costi non inerenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, adita in appello dall’Ufficio, con la sentenza oggetto di ricorso, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all’anno 2003,per intervenuto condono, e, riformando la sentenza di r.g. n. 15100/2014 3 primo grado, confermava l’accertamento per il 2005 e per il 2004, con esclusione, quanto a tale anno, dei costi accertati. In particolare, per quanto concerne i ricavi, riteneva insussistente il vizio denunciato dalla ricorrente, e condiviso dalla CTP, relativo al difetto di motivazione per adesione acritica alle risultanze del p.v.c., evidenziando che il nucleo essenziale di questo era stato riportato nell’avviso al quale era allegato, conformemente agli orientamenti di legittimità circa la motivazione per relationem; che il p.v.c. faceva piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato dai verbalizzanti, e che l’appellata non aveva fornito alcuna prova che potesse giustificare l’emissione di 32 assegni alla [OSCURATO:PERSONA], omettendo di dimostrare il rapporto sottostante agli stessi. 4. Contro tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con il primo motivo la società lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc civ.e deduce che la CTR abbia deciso ultra petita in quanto il difetto di motivazione dell’atto impugnato non era stato tra i motivi di ricorso introduttivo, poi riproposti in appello, avendo la società lamentato i diversi vizi dell’omessa redazione del verbale, del la violazione dell’onere della prova a carico dell’Agenzia e dell’inosservanza del divieto di doppia presunzione. Col secondo motivo la società deduce la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. r.g. n. 15100/2014 4 proc. civ., e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. Deduce infatti che non sia stato redatto né tantomeno prodotto in giudizio alcun verbale redatto dalla Guardia di Finanza, con conseguente mancanza di prova della pretesa dell’Agenzia; del resto, il p.v.c. costituisce piena prova dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e non dei suoi giudizi valutativi per cui nessuna efficacia privilegiata poteva essere attribuita alla valutazione relativa alla riconducibilità dei codici clienti e dei titoli rinvenuti alla [OSCURATO:SOCIETA], non essendo essi emessi o girati da questa (ad esclusione di un assegno per il 2004, per il quale esisteva regolare fattura). Col terzo motivo la società deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. In particolare, deduce che la CTR non abbia deciso in merito all’eccezione di illegittimità degli accertamenti per violazione del principio del divieto di doppia presunzione, presumendo sia l’acquisto della merce senza fattura sia la rivendita della stessa. 2. In corso di causa, dopo aver chiesto in data 11 aprile 2019 la sospensione del giudizio, in data 4 giugno 2019la società ricorrente ha prodottodue domand e di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 119 del 2018 conv. in l. 136 del 2018 , relative all’accertamento REP030100069 per il 2004 e all’accertamento REP0301000070 per il 2005, accompagnate dalle quietanze di pagamento della prima rata. Non essendo stata presentata istanza di trattazione né prodotto alcun diniego, il processo va dichiarato estinto per intervenuta definizione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018. r.g. n. 15100/2014 5 Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. dichiara estinto il processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del