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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 06391/2025

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[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - INSUSSISTENZA Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24155/2023 R.G. , al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 24287/2023 R.G., propost i da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.24312/2023 depositata i l 9/08/2023 ; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 2/ 01/ 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 24312 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata da questa Corte e avente ad oggetto il ricorso proposto dalla stessa Saldarelli, avvocato, avverso la sentenza n.3263 del 28/09/2020; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; LucioClarizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Avino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloVerrone sono rimasti intimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ha presentato, altresì, istanza affinché il ricorso per revocazione in oggetto recante R.g. n. 24155 del 2023, fosse attribuito ad altra sezione di questa Corte, seguita da altra di invito ad astensione o, in mancanza, di ricusazione dell’intera sezione; disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] l’immediata disamina di questa con Collegio della Prima Sezione civile, essa è stata dichiarata inammissibile con ordinanzan. 1463 del 21/01/2025 ; all’esito, alla già fissata adunanza camerale del 22/01/2025 la Corte ha riunito al ricorso r.g. n. 24155 del 2023 quello recante r.g. n. 24287 del 2023 (in apparenza, integrante la duplicazione della iscrizione a ruolo generale del medesimo atto di impugnazione)e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: il ricorso contiene plurime censure, alcune delle quali sono palesementeinammissibili, per carenza dei requisiti minimi di cui agli all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 c.p.c. , che devo sussistere anche con riferimento all’impugnazione per revocazione, r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle applicandosi a detta impugnazione l’art. 366 c.p.c. (Cass. n. 30720 del 19/10/2022 Rv. 666067 -02 ) ; la censura o motivo, relativo alla mancata sottoscrizione dell’ordinanza da parte del consigliere relatore è manifestamente inammissibile, in quanto il testo dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza; l’ordinanzacollegiale, ai sensi dell’art. 134, primo comma, ultima parte, c.p.c. è sottoscritta dal solo presidente del collegio e, pertanto, anche se essa assume carattere sostanzialmentedecisorio la prescrizione formale del codice di rito processuale civile non può essere interpretata con riferimento al principio della prevalenza del contenuto sulla forma; i restanti motivi – ove appunto si riesca a discernerli adeguatamente, il che è impedito dall’assenza di tecnica di redazione –del ricorso sono inammissibili, in quanto chiedono il riesame delle valutazioni compiute dall’ordinanza impugnata per revocazione rispetto ai motivi di appelloe sono, dunque, al di fuori del perimetro del rimediodella revocazione per errore di fatto, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U n. 20013 del 19/07/2024 Rv. 671759 -01), laddove afferma che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle nella specie: quanto al motivo due, non integra un motivo di revocazione un preteso vizio della motivazione dell’ordinanza, del resto insussistente, attesa la compiuta esaustività della disamina ivi operata; quanto a ognuno degli altri, oltre alla non configurabilità di errori di fatto meramente percettivi, vi è radicale ed insanabile difetto di specificità; il ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto in concreto prospetta un a sorta di inammissibile ulteriore impugnazione dell’ordinanza n. 24312 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]di questa Corte; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti delle controricorrent i , e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.; il Collegio, in considerazione dell’evidente temerarietà dell’impugnazione per revocazione, avverso un provvedimento ampiamente motivato con completa disamina delle risultanze di fatto,e in accoglimento dell’istanza formulata d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ritiene sussistenti i presupposti di cui all’ art. 96, terzo comma, c.p.c. perl’ irrogazione a carico della Saldarelli di condanna pecuniaria, in favore delle controparti processuali e con liquidazione, equitativa, rapportata al valore della controversia, come da dispositivo; in considerazione, inoltre, della prospettazione di gravissimi fatti di reato procedibili d’ufficio , già nella memoria , nonché negli atti depositati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in vista dell’odierna adunanza , ritiene il Collegio che deve essere disposta la trasmissione degli atti (ricorso per revocazione, memoria, documenti prodotti in vista dell’odierna adunanza e presente ordinanza) alla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Roma, per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p.; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle vertendosi in ipotesi di lite temeraria il Collegio ritiene sussistenti, altresì, i presupposti per la pronuncia di condanna ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, quale strument o dissuasiv o di condotte processuali rivelatesi prive di ogni giustificazione , con liquidazione come da dispositivo; non può, inoltre, essere disposta la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dalla memoria , delle espressioni offensive, quali quelle riguardanti i magistrati di questa Corte e le presunte influenze extraprocessuali, per impossibilità di una puntuale espunzione, essendo l’intero atto infarcito delle dette espressioni offensive , con calunnie personalizzate,mai attinenti alla controversia; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorsoiscritto ai nn. 24155/2023 e 24287/2023r.g.; condanna laricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.623,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocatoStefano Parlati; condanna la ricorrenteal pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro4.623,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente, altresì, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro

1. 000 ,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; dispone la trasmissione degli atti indicati in motivazione alla Procura della Repubblica presso il Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - INSUSSISTENZA Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24155/2023 R.G. , al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 24287/2023 R.G., propost i da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.24312/2023 depositata i l 9/08/2023 ; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 2/ 01/ 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 24312 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata da questa Corte e avente ad oggetto il ricorso proposto dalla stessa Saldarelli, avvocato, avverso la sentenza n.3263 del 28/09/2020; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; LucioClarizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Avino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloVerrone sono rimasti intimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ha presentato, altresì, istanza affinché il ricorso per revocazione in oggetto recante R.g. n. 24155 del 2023, fosse attribuito ad altra sezione di questa Corte, seguita da altra di invito ad astensione o, in mancanza, di ricusazione dell’intera sezione; disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] l’immediata disamina di questa con Collegio della Prima Sezione civile, essa è stata dichiarata inammissibile con ordinanzan. 1463 del 21/01/2025 ; all’esito, alla già fissata adunanza camerale del 22/01/2025 la Corte ha riunito al ricorso r.g. n. 24155 del 2023 quello recante r.g. n. 24287 del 2023 (in apparenza, integrante la duplicazione della iscrizione a ruolo generale del medesimo atto di impugnazione)e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: il ricorso contiene plurime censure, alcune delle quali sono palesementeinammissibili, per carenza dei requisiti minimi di cui agli all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 c.p.c. , che devo sussistere anche con riferimento all’impugnazione per revocazione, r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle applicandosi a detta impugnazione l’art. 366 c.p.c. (Cass. n. 30720 del 19/10/2022 Rv. 666067 -02 ) ; la censura o motivo, relativo alla mancata sottoscrizione dell’ordinanza da parte del consigliere relatore è manifestamente inammissibile, in quanto il testo dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c. prevede che il ricorso trattato in camera di consiglio sia deciso con ordinanza; l’ordinanzacollegiale, ai sensi dell’art. 134, primo comma, ultima parte, c.p.c. è sottoscritta dal solo presidente del collegio e, pertanto, anche se essa assume carattere sostanzialmentedecisorio la prescrizione formale del codice di rito processuale civile non può essere interpretata con riferimento al principio della prevalenza del contenuto sulla forma; i restanti motivi – ove appunto si riesca a discernerli adeguatamente, il che è impedito dall’assenza di tecnica di redazione –del ricorso sono inammissibili, in quanto chiedono il riesame delle valutazioni compiute dall’ordinanza impugnata per revocazione rispetto ai motivi di appelloe sono, dunque, al di fuori del perimetro del rimediodella revocazione per errore di fatto, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 20013 del 19/07/2024 Rv. 671759 -01), laddove afferma che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle nella specie: quanto al motivo due, non integra un motivo di revocazione un preteso vizio della motivazione dell’ordinanza, del resto insussistente, attesa la compiuta esaustività della disamina ivi operata; quanto a ognuno degli altri, oltre alla non configurabilità di errori di fatto meramente percettivi, vi è radicale ed insanabile difetto di specificità; il ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto in concreto prospetta un a sorta di inammissibile ulteriore impugnazione dell’ordinanza n. 24312 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]di questa Corte; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti delle controricorrent i , e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.; il Collegio, in considerazione dell’evidente temerarietà dell’impugnazione per revocazione, avverso un provvedimento ampiamente motivato con completa disamina delle risultanze di fatto,e in accoglimento dell’istanza formulata d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ritiene sussistenti i presupposti di cui all’ art. 96, terzo comma, c.p.c. perl’ irrogazione a carico della Saldarelli di condanna pecuniaria, in favore delle controparti processuali e con liquidazione, equitativa, rapportata al valore della controversia, come da dispositivo; in considerazione, inoltre, della prospettazione di gravissimi fatti di reato procedibili d’ufficio , già nella memoria , nonché negli atti depositati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in vista dell’odierna adunanza , ritiene il Collegio che deve essere disposta la trasmissione degli atti (ricorso per revocazione, memoria, documenti prodotti in vista dell’odierna adunanza e presente ordinanza) alla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Roma, per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p.; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle vertendosi in ipotesi di lite temeraria il Collegio ritiene sussistenti, altresì, i presupposti per la pronuncia di condanna ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende, quale strument o dissuasiv o di condotte processuali rivelatesi prive di ogni giustificazione , con liquidazione come da dispositivo; non può, inoltre, essere disposta la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dalla memoria , delle espressioni offensive, quali quelle riguardanti i magistrati di questa Corte e le presunte influenze extraprocessuali, per impossibilità di una puntuale espunzione, essendo l’intero atto infarcito delle dette espressioni offensive , con calunnie personalizzate,mai attinenti alla controversia; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorsoiscritto ai nn. 24155/2023 e 24287/2023r.g.; condanna laricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.623,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocatoStefano Parlati; condanna la ricorrenteal pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro4.623,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente, altresì, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1. 000 ,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; r.g. n. 24155 del 2023 al quale è riunito il ricorso r.g. n. 24287 del 2023 ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; dispone la trasmissione degli atti indicati in motivazione alla Procura della Repubblica presso il Trib
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