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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40136/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 20 e 14 del d.lvo n. 30 del 2017 perché, colpita da provvedimento di allontanamento del Prefetto di Milano in data 13/10/2016, faceva rientro nel territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, deducendo: - Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Eccessività della pena irrogata e carenza di motivazione Erronea qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico.

La ricorrente si è, infatti, limitata ad enunciare la violazione di legge, la carenza di motivazione e l'eccessivo trattamento sanzionatorio senza alcun riferimento alla vicenda processuale.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., essendo del tutto privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto ed è stato richiesto l'annullamento della sentenza impugnata, giacché, pur non essendo richiesto l'esercizio di espressioni tipiche o codificate, ma sia consentita un'ampia libertà di formulazione, essendo piuttosto decisiva la manifestazione di volontà di ottenere una revisione in senso più favorevole della decisione emessa nel grado inferiore e la specificazione delle richieste e dei motivi, l'art. 581 cod. proc. pen., impone dei requisiti minimi ed imprescindibili per la validità dell'atto di gravame, compresa l'indicazione "delle ragioni di diritti e degli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta" con riferimento alla fattispecie in questione.

Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ex plurimis, Cass.

IV 1° aprile 2004, Distante, RV 228586; Cass.

II 8 luglio 1999, Albanese, RV 214249; Cass.

V 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass.

I 31 gennaio 1996, Arra, RV 203513; Cass.

I 5 marzo 1994, Settecase, RV 196795; Cass.

VI 1° dicembre 1993, p.m. in c.

Marongiu, RV 197180).Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 20 e 14 del d.lvo n. 30 del 2017 perché, colpita da provvedimento di allontanamento del Prefetto di Milano in data 13/10/2016, faceva rientro nel territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, deducendo: - Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Eccessività della pena irrogata e carenza di motivazione Erronea qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico. La ricorrente si è, infatti, limitata ad enunciare la violazione di legge, la carenza di motivazione e l'eccessivo trattamento sanzionatorio senza alcun riferimento alla vicenda processuale. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., essendo del tutto privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto ed è stato richiesto l'annullamento della sentenza impugnata, giacché, pur non essendo richiesto l'esercizio di espressioni tipiche o codificate, ma sia consentita un'ampia libertà di formulazione, essendo piuttosto decisiva la manifestazione di volontà di ottenere una revisione in senso più favorevole della decisione emessa nel grado inferiore e la specificazione delle richieste e dei motivi, l'art. 581 cod. proc. pen., impone dei requisiti minimi ed imprescindibili per la validità dell'atto di gravame, compresa l'indicazione "delle ragioni di diritti e degli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta" con riferimento alla fattispecie in questione. Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ex plurimis, Cass. IV 1° aprile 2004, Distante, RV 228586; Cass. II 8 luglio 1999, Albanese, RV 214249; Cass. V 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. I 31 gennaio 1996, Arra, RV 203513; Cass. I 5 marzo 1994, Settecase, RV 196795; Cass. VI 1° dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180).Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021 Il
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