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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24121/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento, è manifestamente infondato ed è il frutto di una lettura selettiva e non corretta della sentenza, ancor prima che del materiale probatorio; considerato che la pretesa di rinvenire una contraddizione nella motivazione, in ordine alla sufficienza probatoria, deriva solamente dalla attribuzione, alle frasi trascritte, di un significato alieno da quello garantito dalla lettura complessiva della sentenza, da cui emerge (pg. 28) indubitabile la conferma, in relazione al danneggiamento, dell'apprezzamento giudiziale già raggiunto in primo grado; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Co sigliere estensore Il PresidenteFra cesco [OSCURATO:PERSONA] DCPOSKITN9,IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento, è manifestamente infondato ed è il frutto di una lettura selettiva e non corretta della sentenza, ancor prima che del materiale probatorio; considerato che la pretesa di rinvenire una contraddizione nella motivazione, in ordine alla sufficienza probatoria, deriva solamente dalla attribuzione, alle frasi trascritte, di un significato alieno da quello garantito dalla lettura complessiva della sentenza, da cui emerge (pg. 28) indubitabile la conferma, in relazione al danneggiamento, dell'apprezzamento giudiziale già raggiunto in primo grado; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Co sigliere estensore Il PresidenteFra cesco [OSCURATO:PERSONA] DCPOSKITN9,IN
Sentenza Cassazione n. 24121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris