Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 32322/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13046/2023, pubblicata il 12.05.2023nel giudizio promosso da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; Ric. 2023n. 11125sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato cheLudovico Miele ha segnalato un errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13046 del 2023 , pubblicata il 12.05.2023, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dell’allora ricorrente; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che il procedimento di correzione può essere intrapreso anche su iniziativa di ufficio e che il Presidente della Seconda sezione letta la segnalazione ha disposto procedersi in tal senso; rilevato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale,in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “ per il presente giudizio € 200 per diritti accessori, € 4000 per onorari, oltre I.V.A. e c.p.a.”e prima dell’ultima frase “così deciso in Roma il 5/5/2023”.

Visto l’art. 391-bis c.p.c.; Ric. 2023n. 11125sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13046 del 2023 , pubblicata il 12.05.2023 , venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”dopo la frase “per il presente giudizio € 200 per diritti accessori, € 4000 per onorari, oltre I.V.A. e c.p.a.”e prima dell’ultima frase “così deciso in Roma il 5/5/2023”.

Dispone che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13046/2023, pubblicata il 12.05.2023nel giudizio promosso da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; Ric. 2023n. 11125sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato cheLudovico Miele ha segnalato un errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13046 del 2023 , pubblicata il 12.05.2023, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dell’allora ricorrente; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che il procedimento di correzione può essere intrapreso anche su iniziativa di ufficio e che il Presidente della Seconda sezione letta la segnalazione ha disposto procedersi in tal senso; rilevato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale,in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “ per il presente giudizio € 200 per diritti accessori, € 4000 per onorari, oltre I.V.A. e c.p.a.”e prima dell’ultima frase “così deciso in Roma il 5/5/2023”. Visto l’art. 391-bis c.p.c.; Ric. 2023n. 11125sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13046 del 2023 , pubblicata il 12.05.2023 , venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”dopo la frase “per il presente giudizio € 200 per diritti accessori, € 4000 per onorari, oltre I.V.A. e c.p.a.”e prima dell’ultima frase “così deciso in Roma il 5/5/2023”. Dispone che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
Sentenza Cassazione n. 32322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris