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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16882/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NALE di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 15 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Trani ha respintol'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro di undispositivo cellulare tipo iPhone XS, oggetto di decreto di convalida di sequestro dellaProcura della Repubblica di Trani del 12 dicembre 2025 nell’ambito di un procedimentopenale per i reati degli artt. 648 e 697 cod. pen., 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 23 l. 18 aprile1975, n. 110.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per il mancato rispetto delprincipio di proporzionalità rispetto all'acquisizione integrale dei contenuti del dispositivomediante copia forense senza l'indicazione di alcun perimetro temporale e la specificazionedei parametri di ricerca in relazione ai fatti oggetto di indagine.

Nel ricorso si deduce ancheche non sono state individuate le esigenze probatorie poste alla base del vincolo e che ilsequestro probatorio non può assumere una valenza meramente esplorativa.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Al contrario di quanto deduce il ricorso, nel decreto di convalida del sequestro dellaProcura della Repubblica di Trani è indicato, mediante il riferimento al pericolo dimodificazione o di manomissione che porterebbe alla dispersione di una fonte di prova, ilnesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e l’attività di indagine per i reati per cui siprocede, che vengono illustrati anche mediante la formulazione di un analitico capo diimputazione provvisorio.Nel decreto di convalida è indicata anche la limitazione dei contenuti da apprendere daltelefono sequestrato, avvenuta mediante il riferimento ad “eventuali accertamenti tecnici suicellulari diretti ed estrapolare chat, immagini ed altri contenuti multimediali relativi allaprovenienza dei componenti delle vetture, nonché alla provenienza ed all'utilizzo o alladestinazione del compendio illecito comprensivo di armi e di componenti dei veicoli”.Nel decreto di convalida manca, invece, la delimitazione del perimetro temporale delvincolo sul bene.

Questa motivazione è contenuta, invece, nell’ordinanza impugnata, in cui ilTribunale del riesame afferma che “quanto alla delimitazione temporale del vincolosull’apparecchio, deve poi evidenziarsi che in aderenza allo stato dell'indagine al momentodell'apprensione del bene non si poteva pretendere alcuna specificazione sul punto, pena laperdita di dati potenzialmente rilevanti per le investigazioni”.Si tratta di un percorso logico coerente con la giurisprudenza di legittimità che haritenuto che, con riferimento alla delimitazione temporale del sequestro di un telefonocellulare, “non può non tenersi conto delle modalità in cui è avvenuta la scoperta el ’ a p p r e n s i o n e d e l d i s p o s i t i v o d a p a r t e d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a ”( S e z . 1 , n . 7 2 1 9 d e l 2 7 / 0 1 / 2 0 2 6 , P M i n p r o c .

X u e , n . m . ) .Se, infatti, il sequestro è avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria, in esito ad attivitàinvestigativa a sorpresa, specie se contestuale alla flagranza di un reato che consentel’arresto, tutto ciò che è necessario è che siano indicate anche in modo coinciso, leinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione de dati rilevati per le indagini, nonché leragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusivadei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (cfr. Sez. 2, n. 38571 del08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02).Il ricorso non prende posizione su questa parte della motivazione del Tribunale delriesame, che non cita in alcun modo, neanche per confutarla, si limita ad affermazioni dicarattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, ed incorre, pertanto, nellainammissibilità per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave,Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della decisione.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Traniudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 15 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Trani ha respintol'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro di undispositivo cellulare tipo iPhone XS, oggetto di decreto di convalida di sequestro dellaProcura della Repubblica di Trani del 12 dicembre 2025 nell’ambito di un procedimentopenale per i reati degli artt. 648 e 697 cod. pen., 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 23 l. 18 aprile1975, n. 110.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per il mancato rispetto delprincipio di proporzionalità rispetto all'acquisizione integrale dei contenuti del dispositivomediante copia forense senza l'indicazione di alcun perimetro temporale e la specificazionedei parametri di ricerca in relazione ai fatti oggetto di indagine. Nel ricorso si deduce ancheche non sono state individuate le esigenze probatorie poste alla base del vincolo e che ilsequestro probatorio non può assumere una valenza meramente esplorativa.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Al contrario di quanto deduce il ricorso, nel decreto di convalida del sequestro dellaProcura della Repubblica di Trani è indicato, mediante il riferimento al pericolo dimodificazione o di manomissione che porterebbe alla dispersione di una fonte di prova, ilnesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e l’attività di indagine per i reati per cui siprocede, che vengono illustrati anche mediante la formulazione di un analitico capo diimputazione provvisorio.Nel decreto di convalida è indicata anche la limitazione dei contenuti da apprendere daltelefono sequestrato, avvenuta mediante il riferimento ad “eventuali accertamenti tecnici suicellulari diretti ed estrapolare chat, immagini ed altri contenuti multimediali relativi allaprovenienza dei componenti delle vetture, nonché alla provenienza ed all'utilizzo o alladestinazione del compendio illecito comprensivo di armi e di componenti dei veicoli”.Nel decreto di convalida manca, invece, la delimitazione del perimetro temporale delvincolo sul bene. Questa motivazione è contenuta, invece, nell’ordinanza impugnata, in cui ilTribunale del riesame afferma che “quanto alla delimitazione temporale del vincolosull’apparecchio, deve poi evidenziarsi che in aderenza allo stato dell'indagine al momentodell'apprensione del bene non si poteva pretendere alcuna specificazione sul punto, pena laperdita di dati potenzialmente rilevanti per le investigazioni”.Si tratta di un percorso logico coerente con la giurisprudenza di legittimità che haritenuto che, con riferimento alla delimitazione temporale del sequestro di un telefonocellulare, “non può non tenersi conto delle modalità in cui è avvenuta la scoperta el ’ a p p r e n s i o n e d e l d i s p o s i t i v o d a p a r t e d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a ”( S e z . 1 , n . 7 2 1 9 d e l 2 7 / 0 1 / 2 0 2 6 , P M i n p r o c . X u e , n . m . ) .Se, infatti, il sequestro è avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria, in esito ad attivitàinvestigativa a sorpresa, specie se contestuale alla flagranza di un reato che consentel’arresto, tutto ciò che è necessario è che siano indicate anche in modo coinciso, leinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione de dati rilevati per le indagini, nonché leragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusivadei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (cfr. Sez. 2, n. 38571 del08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02).Il ricorso non prende posizione su questa parte della motivazione del Tribunale delriesame, che non cita in alcun modo, neanche per confutarla, si limita ad affermazioni dicarattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, ed incorre, pertanto, nellainammissibilità per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave,Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della decisione.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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