Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 29 gennaio 1987
Corte di giustizia UE/1987
ECLI:EU:C:1987:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986C0009 - IT
Avviso legale importante
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61986C0009
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 29 gennaio 1987. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 9/86.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 01331
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
1 Nelle mie conclusioni relative al procedimento di violazione del trattato di cui si è occupata stamani la Corte di giustizia, posso esprimermi molto brevemente .
2 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, ricorrente, chiede che venga dichiarato, ponendosi le spese a carico del convenuto, che il regno del [OSCURATO:PERSONA], convenuto, ha violato il trattato CEE non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, n . 1263/80 ( 1 ), relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria .
3 Il convenuto non ha formulato conclusioni esplicite .
4 Ai sensi dell' art . 12, n . 1, della direttiva, gli Stati membri avevano l' obbligo di adottare in tempo utile, ma non oltre il 30 giugno 1982, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per la sua attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1983 . E' pacifico che ciò non è avvenuto .
5 Pertanto concludo proponendo che la domanda venga accolta e che il convenuto venga condannato alle spese .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU L 375 del 31.12.1980, pag . 1 .