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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26122/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18955-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GORGOLINI A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BELLUZZO n. 1, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 443/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio.

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida.

Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.

Con la sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale ha accolto l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inammissibile il ricorso cumulativo proposto da diversi soggetti, relativamente a diverse sanzioni elevate in tempi e situazioni differenti, non ravvisando né una ipotesi di connessione per identità dell’oggetto (essendo il ricorso diretto a contestare, come detto, sanzioni diverse tra loro) né un caso di connessione per identità del soggetto (essendo le singole sanzioni state elevate nei confronti di soggetti differenti l’uno dall’altro).

Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso detta decisione, è articolato in diecimotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avversouna serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio.

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida.

Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.

Con la sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale ha accolto l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inammissibile il ricorso cumulativo proposto da diversi soggetti, relativamente a diverse sanzioni elevate in tempi e situazioni differenti, non ravvisando né una ipotesi di connessione per identità dell’oggetto (essendo il ricorso diretto a contestare, come detto, sanzioni diverse tra loro) né un casodi connessione per identità del soggetto (essendo le singole sanzioni state elevate nei confronti di soggetti differenti l’uno dall’altro).

Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso detta decisione, è articolato in dieci motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità ed ha quindi prestato acquiescenza alla sentenza di seconde cure.

Per ragioni di ordine logico, vanno esaminati innanzitutto i motivi dal quinto in poi.

Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabile, perché prodotta solo in appello, la consulenza tecnica redatta in diverso giudizio, senza considerare che tale documento sarebbe stato conosciuto dai ricorrenti solo in data 28.2.2019, e dunque dopo la fine del primo grado, conclusosi il 5.11.2018.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non indicano sulla base di quali elementi sarebbe dimostrata la circostanza che essi avrebbero conosciuto l’esistenza della consulenza tecnica di cui si discute soltanto in epoca successiva alla conclusione del primo grado del presente giudizio.

Sul punto, va ribadito che “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato” (Cass. Sez.

U , Sentenza n . 20181 del25/07/2019, Rv. 654876; cfr. anche Cass. Sez . 1 , Sentenza n. 2771del 02/02/2017 , Rv. 643715 e Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 11 70 del23/01/2004, Rv. 569603).

Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio di merito; in particolare, della determinazione dirigenziale del Comune di Roma del 21.2.2017, della consulenza tecnica di ufficio di cui al precedente motivo, della documentazione fotografica e degli screenshot di vari siti dedicati alla mobilità.

Secondo i ricorrenti, dal complesso dei richiamati elementi emergerebbe la prova dell’inadeguatezza della segnaletica di preavviso dell’esistenza della corsia preferenziale di cui è causa.

La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio.

Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso ad 80 metri dall’inizio della stessa e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell’aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l’11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili ancorché sbiaditi.

Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l’omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell’ambito dell’accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull’idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa.

Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il settimo motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei numerosi atti e documenti da essi prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale.

La censura è inammissibile, posto che –al contrario di quanto sostengono i ricorrenti–il Tribunale ha esaminato, come già visto, i documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale, dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco, non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione.

Il giudice di merito, dunque, non ha applicato l’istituto della presunzione, in favore della tesi propugnata dai ricorrenti, poiché ha ritenuto assente la prova, che essi avevano l’onere di fornire, dell’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell’onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca –come nel caso di specie– la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999 , Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016 , Rv. 639939 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017 , Rv. 645584).

Né risulta decisivo, ai fini della prova dell’inadeguatezza della segnaletica, il fatto – evidenzi ato a pag. 8 della sentenza impugnata–che su di essa fosse stato eseguito un intervento nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 2017.

L’esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma, infatti, che la stessa era esistente, il che pone a carico della parte opponente l’onere di dimostrare la non adeguatezza o l’insufficienza della segnaletica stessa.

Né può affermarsi -come vorrebbero i ricorrenti- che il giudice di merito abbia errato nel rilevare che gli stessi non avevano indicato quale, dei diversi cartelli, aveva in concreto inciso sulla loro condotta di guida, ingenerando il dubbio sull’effettiva esistenza della corsia preferenziale di cui è causa, in quanto avrebbe dovuto considerare che le loro censure riguardavano l’inadeguatezza, nel suo complesso, di tutta la segnaletica esistente in loco.

L’adeguatezza, o l’inadeguatezza, di un segnale stradale, infatti, risulta del tutto irrilevante qualora l’interessato non dimostri che proprio quello specifico segnale abbia costituito, a causa dell’incertezza che da esso sia derivata per l’utente della strada, la ragione dell’infrazione sanzionata: la decisione del Tribunale è dunque corretta, nella misura in cui il giudice di merito ha rilevato che i ricorrenti avrebbero dovuto, oltre a contestare la scarsa chiarezza della segnaletica esistente in loco, nel suo complesso, anche precisare quale specifico segnale, in relazione al percorso seguito da ognuno di essi, li aveva indotti in errore.

Con il nono motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell’elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioniamministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020 , Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv. 657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell’intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall’ordinamento), e, dall’altro lato, che l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez.2, Ordinanza n . 11977 del 19/06/2020 , Rv. 658272 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 13610 del 11/06/2007 , Rv. 597317 ).

Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell’errore, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile.

Né - come già visto in occasione dello scrutinio dell’ottavo motivo di ricorso- i ricorrenti avevano avuto cura di precisare, nel corso del giudizio di merito, quale specifico segnale, in relazione al percorso da essi seguito prima di commettere l’infrazione sanzionata, li avesse in concreto indotti in errore, e perché.

Con il decimo motivo , i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l’esistenza della taratura originaria dell’apparato [OSCURATO:PERSONA] installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell’autorizzazione alla sua installazione.

La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità.

Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato, limitandosi a trattare quello della necessità della sua omologazione, dando atto che i verbali impugnati contenevano l’indicazione a detto requisito (cfr. pag. 9).

I ricorrenti non si curano di indicare, né nel motivo in esame (cfr. pag. 41 e seguenti del ricorso), né nell’esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 3 e seguenti dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avrebbero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato [OSCURATO:PERSONA]; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente “differente e distinto” (cfr. pag. 41 del ricorso) da quello della omologazione dell’apparecchio.

Né viene adeguatamente contestato, nel motivo in esame, l’accertamento in punto di fatto condotto dal giudice di merito, relativamente all’avvenuta indicazione, nei verbali oggetto di impugnazione, del requisito relativo all’omologazione dell’apparato di rilevazione delle infrazioni.

Peraltro, va sul punto ribadito che “La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961).

Tali dispositivi, oltre a disciplinare l’accesso a determinate zone della città, “… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029).

In definitiva, tutti i motivi attinenti al merito della vicenda, dal quinto al decimo, vanno dichiarati inammissibili.

L’esito di essi consente di ritenere assorbiti i primi tre motivi di ricorso , con i quali i ricorrenti si dolgono, in dettaglio: 1) dell’erronea dichiarazione, da parte del Tribunale, dell’inammissibilità del ricorso cumulativo da essi proposto avverso le sanzioni ricevute per il transito, in diversi momenti ed alla guida di diversi veicoli, nella corsia preferenziale esistente in Roma, via di Portonaccio; l’eccezione sarebbe stata infatti proposta da [OSCURATO:PERSONA] solo in atto di appello, e dunque tardivamente, poiché nulla, al riguardo, era stato eccepito in prima istanza; 2) del fatto che il Tribunale non abbia comunque ritenuto sussistenti i requisiti per la proposizione di un ricorso collettivo, unica essendo la questione di diritto sottesa a tutte le impugnazioni delle diverse sanzioni ricevute dai vari ricorrenti; 3) del fatto che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile il ricorso, anziché disporre la separazione delle diverse impugnazioni.

A fronte del rigetto, nel merito, dell’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, che per loro era stata sfavorevole, la statuizione del Tribunale, di accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al profilo dell’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo costituisce un obiter dictum.

Sul punto, va data continuità al principio per cui, quando il Giudice di merito, dopo aver esaminato nel merito una censura, concludendo per la loro infondatezza, affermi anche l’inammissibilità della stessa, si pone il problema di valutare se la potestas decidendi si sia esaurita con la seconda statuizione, restando quindi la prima ininfluente ai fini della decisione; ovvero se la seconda statuizione non costituisca un semplice obiter rispetto alla vera ratio decidendi, rappresentata dall’infondatezza della doglianza.

Identico criterio va applicato anche all’ipotesi in cui il giudice di merito, dopo aver esaminato nel merito, e rigettato, uno o più motivi di impugnazione, affermi l’inammissibilità di alcuni di essi, ovvero dell’intera impugnazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha certamente esaminato nel merito tutti i motivi di gravame proposti dagli odierni ricorrenti, rigettandoli sulla scorta di un apprezzamento in fatto, condotto sulla base di un ragionamento logico chiaramente individuabile dalla lettura della sentenza impugnata.

L’accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo proposto dagli odierni ricorrenti, costituisce quindi un mero obiter, non rilevante rispetto alla decisione assunta dal Tribunale.

Va, dunque, data continuità al principio secondo cui “E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017, Rv.647172; conf.

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22782 del25/09/2018).

In ogni caso, occorre anche rilevare che, a prescindere dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse, o meno, proposto la questione in prime cure, il giudice di secondo grado era comunque tenuto alla verifica della sussistenza delle forme prescritte per l’impugnazione dei verbali oggetto del giudizio di merito.

Né il Tribunale era tenuto a concedere alle parti un termine per discutere la questione, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., da un lato in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentale sul punto, in relazione al quale gli odierni ricorrenti avevano avuto modo di controdedurre nell’ambito del contraddittorio interno al giudizio di impugnazione, e dall’altro lato in applicazione del principio secondo cui “La sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di "errore in iudicando", ovvero di "error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicché, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnarato lo stesso valore del contraddittorio” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 2984del 16/02/2016, Rv. 638556; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17473 del 04/07/2018 , Rv. 649352 e Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 16049del 18/06/2018 , Rv. 649531).

Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia ravvisato, in relazione alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza del giudicato esterno derivante dal passaggio in giudicato di tre diverse sentenze del Giudice di Pace di Roma (rispettivamente, la n. 18452/18 per Nardelli, la n. 28444/18 per Cocchi e la n. 14211/18 per Crispi) con le quali erano stati accolti altrettanti ricorsi proposti dagli interessati avverso alcuni verbali di contestazione di violazione al codice della strada diversi da quelli oggetto di impugnazione nel presente giudizio, ma relativi alla identica infrazione commessa nello stesso luogo.

La censura è inammissibile, poiché – come correttament e rilevato dal giudice di merito a pag.11 della sentenza impugnata– le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso.

In proposito, va ribadito che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 , Rv. 654562; conf.

Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 8101del 23/04/2020 , Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive).

Ciò comporta, ad esempio, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell’efficacia di giudicato derivante dall’accoglimento dell’opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, soltanto qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 26345 del 19/ 11/2020 , Rv. 659682); ma non anche quando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo derivi dall’intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale (Cass. Sez.1, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004 , Rv. 577903).

Poiché nel caso di specie il Tribunale, all’esito di giudizio in fatto, ha ritenuto che le fattispecie oggetto dei diversi giudizi fossero diverse (differenti essendo i verbali impugnati in ognuno di essi e le circostanze temporali delle infrazioni al codice della strada contestate con detti verbali), non può ravvisarsi alcun profilo di identità della questione”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando che il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non riporta il contenuto della consulenza tecnica che afferma di aver conosciuto soltanto dopo il deposito della sentenza di prime cure, non consentendo in tal modo al Collegio di verificarne la decisività.

Sul punto, va data continuità al principio per cui “ In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.,di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame”(Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf.

Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017, Rv. 645334; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 4980del 04/03/2014 , Rv. 63 0291).

L’inammissibilità del quarto motivo, inoltre, discende soprattuttodal fatto che nel ricorso non vi è nessun riferimento alla avvenuta produzione della attestazione del passaggio in giudicato delle relative sentenze (cfr. tra le varie, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018 Rv. 650322; Sez. 1 -, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022 Rv. 664109).

La memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva.

Va dato atto, peraltro, che il ricorso pone questioni già scrutinate da questa Corte in precedenti occasioni, tutte aventi ad oggetto contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 36275 del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6–2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 34887, n. 34895 , n. 34917, n. 35085, n. 35088, tuttedel 17/11/ 2021, non massimate ) ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento appena richiamato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18955-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GORGOLINI A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BELLUZZO n. 1, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 443/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio. Con la sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale ha accolto l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inammissibile il ricorso cumulativo proposto da diversi soggetti, relativamente a diverse sanzioni elevate in tempi e situazioni differenti, non ravvisando né una ipotesi di connessione per identità dell’oggetto (essendo il ricorso diretto a contestare, come detto, sanzioni diverse tra loro) né un caso di connessione per identità del soggetto (essendo le singole sanzioni state elevate nei confronti di soggetti differenti l’uno dall’altro). Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso detta decisione, è articolato in diecimotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso collettivamente proposto dagli odierni ricorrenti avversouna serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, i ricorrenti avevano contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio. Con la sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale ha accolto l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inammissibile il ricorso cumulativo proposto da diversi soggetti, relativamente a diverse sanzioni elevate in tempi e situazioni differenti, non ravvisando né una ipotesi di connessione per identità dell’oggetto (essendo il ricorso diretto a contestare, come detto, sanzioni diverse tra loro) né un casodi connessione per identità del soggetto (essendo le singole sanzioni state elevate nei confronti di soggetti differenti l’uno dall’altro). Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso detta decisione, è articolato in dieci motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità ed ha quindi prestato acquiescenza alla sentenza di seconde cure. Per ragioni di ordine logico, vanno esaminati innanzitutto i motivi dal quinto in poi. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabile, perché prodotta solo in appello, la consulenza tecnica redatta in diverso giudizio, senza considerare che tale documento sarebbe stato conosciuto dai ricorrenti solo in data 28.2.2019, e dunque dopo la fine del primo grado, conclusosi il 5.11.2018. La censura è inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non indicano sulla base di quali elementi sarebbe dimostrata la circostanza che essi avrebbero conosciuto l’esistenza della consulenza tecnica di cui si discute soltanto in epoca successiva alla conclusione del primo grado del presente giudizio. Sul punto, va ribadito che “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato” (Cass. Sez. U , Sentenza n . 20181 del25/07/2019, Rv. 654876; cfr. anche Cass. Sez . 1 , Sentenza n. 2771del 02/02/2017 , Rv. 643715 e Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 11 70 del23/01/2004, Rv. 569603). Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio di merito; in particolare, della determinazione dirigenziale del Comune di Roma del 21.2.2017, della consulenza tecnica di ufficio di cui al precedente motivo, della documentazione fotografica e degli screenshot di vari siti dedicati alla mobilità. Secondo i ricorrenti, dal complesso dei richiamati elementi emergerebbe la prova dell’inadeguatezza della segnaletica di preavviso dell’esistenza della corsia preferenziale di cui è causa. La censura è inammissibile, poiché il Tribunale di Roma ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio. Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso ad 80 metri dall’inizio della stessa e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell’aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l’11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili ancorché sbiaditi. Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l’omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell’ambito dell’accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull’idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa. Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il settimo motivo, i ricorrenti si dolgono che il giudice di merito non abbia, sulla base dei numerosi atti e documenti da essi prodotti, ritenuto presuntivamente dimostrata l’inadeguatezza della segnaletica e la mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale. La censura è inammissibile, posto che –al contrario di quanto sostengono i ricorrenti–il Tribunale ha esaminato, come già visto, i documenti da essi prodotti, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che i ricorrenti non avessero specificamente indicato quale, dei diversi cartelli di preavviso esistenti in loco, non fosse stato per loro visibile ed avesse dunque inciso sulla loro condotta di guida, tanto da indurli a commettere la violazione oggetto di contestazione. Il giudice di merito, dunque, non ha applicato l’istituto della presunzione, in favore della tesi propugnata dai ricorrenti, poiché ha ritenuto assente la prova, che essi avevano l’onere di fornire, dell’inadeguatezza della segnaletica oggetto di contestazione. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell’onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca –come nel caso di specie– la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999 , Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016 , Rv. 639939 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017 , Rv. 645584). Né risulta decisivo, ai fini della prova dell’inadeguatezza della segnaletica, il fatto – evidenzi ato a pag. 8 della sentenza impugnata–che su di essa fosse stato eseguito un intervento nella notte tra l’11 e il 12 luglio del 2017. L’esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma, infatti, che la stessa era esistente, il che pone a carico della parte opponente l’onere di dimostrare la non adeguatezza o l’insufficienza della segnaletica stessa. Né può affermarsi -come vorrebbero i ricorrenti- che il giudice di merito abbia errato nel rilevare che gli stessi non avevano indicato quale, dei diversi cartelli, aveva in concreto inciso sulla loro condotta di guida, ingenerando il dubbio sull’effettiva esistenza della corsia preferenziale di cui è causa, in quanto avrebbe dovuto considerare che le loro censure riguardavano l’inadeguatezza, nel suo complesso, di tutta la segnaletica esistente in loco. L’adeguatezza, o l’inadeguatezza, di un segnale stradale, infatti, risulta del tutto irrilevante qualora l’interessato non dimostri che proprio quello specifico segnale abbia costituito, a causa dell’incertezza che da esso sia derivata per l’utente della strada, la ragione dell’infrazione sanzionata: la decisione del Tribunale è dunque corretta, nella misura in cui il giudice di merito ha rilevato che i ricorrenti avrebbero dovuto, oltre a contestare la scarsa chiarezza della segnaletica esistente in loco, nel suo complesso, anche precisare quale specifico segnale, in relazione al percorso seguito da ognuno di essi, li aveva indotti in errore. Con il nono motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto dell’elemento psicologico, senza considerare tuttavia, da un lato, che in materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioniamministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020 , Rv. 658212; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020, Rv. 657466, che ricollega la sanzione al semplice accertamento dell’intervenuta violazione di una norma che impone un agire, o un omettere, ritenuto doveroso dall’ordinamento), e, dall’altro lato, che l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (Cass. Sez.2, Ordinanza n . 11977 del 19/06/2020 , Rv. 658272 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 13610 del 11/06/2007 , Rv. 597317 ). Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la scusabilità dell’errore, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile. Né - come già visto in occasione dello scrutinio dell’ottavo motivo di ricorso- i ricorrenti avevano avuto cura di precisare, nel corso del giudizio di merito, quale specifico segnale, in relazione al percorso da essi seguito prima di commettere l’infrazione sanzionata, li avesse in concreto indotti in errore, e perché. Con il decimo motivo , i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che il motivo di gravame da essi proposto avverso la decisione di prima istanza aveva ad oggetto non già l’esistenza della taratura originaria dell’apparato [OSCURATO:PERSONA] installato a presidio della corsia preferenziale di cui si discute, ma dell’autorizzazione alla sua installazione. La censura è inammissibile per difetto di specificità e novità. Il giudice di seconde cure non esamina affatto il profilo relativo all’autorizzazione dell’apparato, limitandosi a trattare quello della necessità della sua omologazione, dando atto che i verbali impugnati contenevano l’indicazione a detto requisito (cfr. pag. 9). I ricorrenti non si curano di indicare, né nel motivo in esame (cfr. pag. 41 e seguenti del ricorso), né nell’esposizione in fatto del ricorso (cfr. pag. 3 e seguenti dello stesso) in quale momento del giudizio di merito essi avrebbero introdotto l’argomento dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato [OSCURATO:PERSONA]; argomento che gli stessi ricorrenti sostengono, nella loro esposizione, essere completamente “differente e distinto” (cfr. pag. 41 del ricorso) da quello della omologazione dell’apparecchio. Né viene adeguatamente contestato, nel motivo in esame, l’accertamento in punto di fatto condotto dal giudice di merito, relativamente all’avvenuta indicazione, nei verbali oggetto di impugnazione, del requisito relativo all’omologazione dell’apparato di rilevazione delle infrazioni. Peraltro, va sul punto ribadito che “La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20222 del 31/07/2018, Rv. 649961). Tali dispositivi, oltre a disciplinare l’accesso a determinate zone della città, “… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029). In definitiva, tutti i motivi attinenti al merito della vicenda, dal quinto al decimo, vanno dichiarati inammissibili. L’esito di essi consente di ritenere assorbiti i primi tre motivi di ricorso , con i quali i ricorrenti si dolgono, in dettaglio: 1) dell’erronea dichiarazione, da parte del Tribunale, dell’inammissibilità del ricorso cumulativo da essi proposto avverso le sanzioni ricevute per il transito, in diversi momenti ed alla guida di diversi veicoli, nella corsia preferenziale esistente in Roma, via di Portonaccio; l’eccezione sarebbe stata infatti proposta da [OSCURATO:PERSONA] solo in atto di appello, e dunque tardivamente, poiché nulla, al riguardo, era stato eccepito in prima istanza; 2) del fatto che il Tribunale non abbia comunque ritenuto sussistenti i requisiti per la proposizione di un ricorso collettivo, unica essendo la questione di diritto sottesa a tutte le impugnazioni delle diverse sanzioni ricevute dai vari ricorrenti; 3) del fatto che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile il ricorso, anziché disporre la separazione delle diverse impugnazioni. A fronte del rigetto, nel merito, dell’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, che per loro era stata sfavorevole, la statuizione del Tribunale, di accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al profilo dell’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo costituisce un obiter dictum. Sul punto, va data continuità al principio per cui, quando il Giudice di merito, dopo aver esaminato nel merito una censura, concludendo per la loro infondatezza, affermi anche l’inammissibilità della stessa, si pone il problema di valutare se la potestas decidendi si sia esaurita con la seconda statuizione, restando quindi la prima ininfluente ai fini della decisione; ovvero se la seconda statuizione non costituisca un semplice obiter rispetto alla vera ratio decidendi, rappresentata dall’infondatezza della doglianza. Identico criterio va applicato anche all’ipotesi in cui il giudice di merito, dopo aver esaminato nel merito, e rigettato, uno o più motivi di impugnazione, affermi l’inammissibilità di alcuni di essi, ovvero dell’intera impugnazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha certamente esaminato nel merito tutti i motivi di gravame proposti dagli odierni ricorrenti, rigettandoli sulla scorta di un apprezzamento in fatto, condotto sulla base di un ragionamento logico chiaramente individuabile dalla lettura della sentenza impugnata. L’accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo proposto dagli odierni ricorrenti, costituisce quindi un mero obiter, non rilevante rispetto alla decisione assunta dal Tribunale. Va, dunque, data continuità al principio secondo cui “E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017, Rv.647172; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22782 del25/09/2018). In ogni caso, occorre anche rilevare che, a prescindere dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse, o meno, proposto la questione in prime cure, il giudice di secondo grado era comunque tenuto alla verifica della sussistenza delle forme prescritte per l’impugnazione dei verbali oggetto del giudizio di merito. Né il Tribunale era tenuto a concedere alle parti un termine per discutere la questione, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., da un lato in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentale sul punto, in relazione al quale gli odierni ricorrenti avevano avuto modo di controdedurre nell’ambito del contraddittorio interno al giudizio di impugnazione, e dall’altro lato in applicazione del principio secondo cui “La sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di "errore in iudicando", ovvero di "error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicché, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnarato lo stesso valore del contraddittorio” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 2984del 16/02/2016, Rv. 638556; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17473 del 04/07/2018 , Rv. 649352 e Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 16049del 18/06/2018 , Rv. 649531). Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia ravvisato, in relazione alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza del giudicato esterno derivante dal passaggio in giudicato di tre diverse sentenze del Giudice di Pace di Roma (rispettivamente, la n. 18452/18 per Nardelli, la n. 28444/18 per Cocchi e la n. 14211/18 per Crispi) con le quali erano stati accolti altrettanti ricorsi proposti dagli interessati avverso alcuni verbali di contestazione di violazione al codice della strada diversi da quelli oggetto di impugnazione nel presente giudizio, ma relativi alla identica infrazione commessa nello stesso luogo. La censura è inammissibile, poiché – come correttament e rilevato dal giudice di merito a pag.11 della sentenza impugnata– le sentenze indicate dai ricorrenti si riferiscono a fatti e verbali diversi da quelli oggetto del presente giudizio e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso. In proposito, va ribadito che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 , Rv. 654562; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 8101del 23/04/2020 , Rv. 657573, la quale escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive). Ciò comporta, ad esempio, con specifico riferimento alle violazioni al codice della strada, che il proprietario del veicolo beneficia dell’efficacia di giudicato derivante dall’accoglimento dell’opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, soltanto qualora detto accoglimento si fondi sul l'oggettiva insussistenza dell'illecito (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 26345 del 19/ 11/2020 , Rv. 659682); ma non anche quando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo derivi dall’intervenuta definizione della sua posizione, trattandosi di posizioni di responsabilità concorrente, e non solidale (Cass. Sez.1, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004 , Rv. 577903). Poiché nel caso di specie il Tribunale, all’esito di giudizio in fatto, ha ritenuto che le fattispecie oggetto dei diversi giudizi fossero diverse (differenti essendo i verbali impugnati in ognuno di essi e le circostanze temporali delle infrazioni al codice della strada contestate con detti verbali), non può ravvisarsi alcun profilo di identità della questione”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando che il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non riporta il contenuto della consulenza tecnica che afferma di aver conosciuto soltanto dopo il deposito della sentenza di prime cure, non consentendo in tal modo al Collegio di verificarne la decisività. Sul punto, va data continuità al principio per cui “ In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.,di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame”(Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017, Rv. 645334; Cass. Sez. L , Sentenza n. 4980del 04/03/2014 , Rv. 63 0291). L’inammissibilità del quarto motivo, inoltre, discende soprattuttodal fatto che nel ricorso non vi è nessun riferimento alla avvenuta produzione della attestazione del passaggio in giudicato delle relative sentenze (cfr. tra le varie, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018 Rv. 650322; Sez. 1 -, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022 Rv. 664109). La memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Va dato atto, peraltro, che il ricorso pone questioni già scrutinate da questa Corte in precedenti occasioni, tutte aventi ad oggetto contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 36275 del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6–2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 34887, n. 34895 , n. 34917, n. 35085, n. 35088, tuttedel 17/11/ 2021, non massimate ) ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento appena richiamato. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella
Sentenza Cassazione n. 26122/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris