CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 36376/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 27.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo presentato avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza del 22.2.2025, che aveva rigettato la concessione del beneficio della liberazione anticipata; Evidenziato che l'ordinanza impugnata ha disatteso il reclamo mediante il richiamo alla due infrazioni disciplinari in cui è incorso il condannato nel semestre oggetto dell'istanza, per desumerne che fossero dimostrative di una condotta irregolare e, quindi, sufficienti a vanificare la formale adesione alle regole che il condannato evidenziava avesse connotato il restante periodo oggetto di valutazione; Osservato che il ricorso contesta essenzialmente che il Tribunale di Sorveglianza abbia omesso di verificare la partecipazione complessiva del condannato, nel semestre oggetto dell'istanza, all'opera di rieducazione e l'incidenza delle due condotte di rilievo disciplinare sulla valutazione globale della partecipazione stessa; [OSCURATO:PERSONA] che, invece, l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo della doglianza già disattesa in sede di reclamo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. < '— tN41 Così decis