CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa; - all'intervenuta estinzione del reato; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i due imputati (I prevenuto e la sua controparte), dopo un banale incidente d'auto, fossero venuti alle mani aggredendosi reciprocamente, come dimostravano i certificati medici prodotti; non vi era quindi possibilità alcuna di ritenerli né incolpevoli nè scriminati; Rilevato che il termine di prescrizione è maturato solo in epoca successiva alla pronuncia impugnata e che tale ulteriore decorso è irrilevante a cagione dell'inammissibilità del ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 lugl