CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 47237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata, con atto di appello, la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 lug:io 2022, con a quale, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 200 euro di ammenda, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art.659 cod. pen. (capo B), accertato in Palermo il 30 luglio 2016 con condotta permanente, mentre, in relazione 2i concorrente reato di cui all'art. 681 cod. pen. (capo A), interveniva declaratoria di est:nzoine del reato per prescrizione; preso atto che, con ordinanza del 6 marzo 2023 della Corte territoriale, l'appello è stato convertito in ricorso per cessazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., posto che con :a sentenza di condanna è stata inflitta all'imputato la sola pena pecuniaria dell'ammenda; letta :a memoria difensiva trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Dragotto, I 19 :Liglio 2023, con cui è stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna alla pera dell'ammenda, anche in presenza di contestuale condanna al risarcimento del danno; lette altresì le conclusioni scritte trasmesse il 5 settembre 2023, unitamente alla nota spese, dall'avvocato Ma,-- a [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo, con cui la difesa si duole della mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui eH'art. 681 cod. pen. in luogo della declaratoria di estinzione del reato per prescr1:one, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermaz:one di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 2.83131, Sez. 4, n. 8135 dei 31/01/2019, Pv. 275219 e Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200), secondo cui, in terra (P rnougnaz;oni„ rmputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di. inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile. di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la cormmissone dei medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinc±:e possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, con- ma 2, cod, orco. pen., con la precisazione che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza r. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), la pronuncia assolutor:a a roma dell'articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando, emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere 'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rile,anza penae, !n modo ta:2 che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incornpatioile con qualsiasi necessità d accertamento o di approfondimento; considerato che, alla luce di tali premesse interpretative, le doglianze difensive in punto di conlo:f-aollità del 'reato per il quale è intervenuta la declaratoria di estinzione per prescrizione, devono (iteners tutte nam!-.nissibir, non tanto perché non sia ravvisabile un interesse a impugnare in capo all'imputato, ma piuttosto perché non sono configurabili nel caso di specie elementi idonei a escludere, con il necessario grado di evidenza richiesto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza del fatto e la commissione dello stesso da parte del ricorrente; ritenuto che anche il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza degli art. 659 cod. pen. e 521 cod. proc. pen., l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al reato ex art. 659 cod. pen. di cui al capo B, sono parimenti manifestamente infondati, non confrontandosi adeguatamente le doglianze difensive con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale sono state richiamate le dichiarazioni sia delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia del tecnico [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso da taii fonti dimostrative, completate da altre acquisizioni documentali, che [OSCURATO:PERSONA] era il egaie rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.1..", società che organizzava eventi e serate danzanti che in più occasioni hanno causato molestie alle persone residenti nei dintorni di "Largo delle MagnoUe" in Palermo, dove operava la società, essendosi sommato al superamento dei limiti differenziali l'elemento ulteriore del disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, con conseguente configurabilità della contravvenzione ex art. 659 cod. pen a che ben può essere integrata dall'elemento soggettivo della colpa, anche "in vigilando", per cui non è in sé dirimente la circostanza che le serate danzanti siano state organizzate da altra persona, incombendo sull'Imputato 'onere di controllare la liceità delle iniziative riconducibili alla sua società; rilevato dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni raziona, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti :n sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); richiamata, quanto all'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2000, dep. 2001, Rv. 218194), secondo cui è manifestamente nfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione, dedotta nella parte in cui dispone l'inappel!abllità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la scia pena dell'ammenda nelle fattispecie in cui è prevista la pena alternativa, atteso che il diritto ai 'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 C-0st., ne !a suddetta limitazione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art.3 Cost., in quanto l legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il .giudice abbia condannato il contravventore ala sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto, posto che la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato, non apparendo decisiva in senso contrarlo ia presenza delle contestuali statuizioni civilistiche della sentenza di condanna; considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; evidenziato infine che, stante l'esito del giudizio, l'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle costituite parti civili, spese liquidate in complessivi euro 4.408,46, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dille parti civili che liquida in complessivi euro 4.408,46, oltre accessori di legge. Così deciso in Ro