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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07803/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4 marzo 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze il 29 ottobre 2021, ha rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 , per aver omesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni relative a dette imposte per l'anno di imposta 2015; fatto commesso in Firenze il 29/12/2016.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda (v. pag. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), chiarendo che l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il reddito dell'imputato, con metodo induttivo, sulla base a) dello spesometro integrato, b) del bilancio di verifica al 31/12/2015, c) della documentazione societaria acquisita presso il curatore fallimentare, dando atto che le fatture di vendita acquisite presso il curatore presentavano dei salti di numerazione, che il loro ammontare era inferiore ai ricavi indicati nel bilancio di verifica del 31/12/2015 ed anche a quanto dichiarato dai clienti della [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle Entrate e ricavato dallo spesometro, mentre l'imputato non aveva prodotto la documentazione contabile neanche in sede dibattimentale; contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano stati ricostruiti i ricavi sulla base di dati certi, vale a dire sulla base delle rimanenze del 2014, a cui erano stati sommati gli acquisti del 2015 e detratte le rimanenze finali, applicando sul risultato delle operazioni un indice di ricarico determinato sulla base della media del settore, così individuando l'imponibile, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'IVA, senza che l'imputato abbia indicato l'esistenza di spese non considerate: tanto in conformità all'insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuti dagli Uffici finanziari o dalla Guardia di Finanza, per la determinazione dell'imposta dovuta, anche attraverso il ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 3, n. 38503 del 01/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni, non mass.; Sez. 3, n. 16538 del 25/02/2022, Cellino, non mass.; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581; e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano, non mass.).

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4 marzo 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze il 29 ottobre 2021, ha rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 , per aver omesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni relative a dette imposte per l'anno di imposta 2015; fatto commesso in Firenze il 29/12/2016. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda (v. pag. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), chiarendo che l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il reddito dell'imputato, con metodo induttivo, sulla base a) dello spesometro integrato, b) del bilancio di verifica al 31/12/2015, c) della documentazione societaria acquisita presso il curatore fallimentare, dando atto che le fatture di vendita acquisite presso il curatore presentavano dei salti di numerazione, che il loro ammontare era inferiore ai ricavi indicati nel bilancio di verifica del 31/12/2015 ed anche a quanto dichiarato dai clienti della [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle Entrate e ricavato dallo spesometro, mentre l'imputato non aveva prodotto la documentazione contabile neanche in sede dibattimentale; contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano stati ricostruiti i ricavi sulla base di dati certi, vale a dire sulla base delle rimanenze del 2014, a cui erano stati sommati gli acquisti del 2015 e detratte le rimanenze finali, applicando sul risultato delle operazioni un indice di ricarico determinato sulla base della media del settore, così individuando l'imponibile, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'IVA, senza che l'imputato abbia indicato l'esistenza di spese non considerate: tanto in conformità all'insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuti dagli Uffici finanziari o dalla Guardia di Finanza, per la determinazione dell'imposta dovuta, anche attraverso il ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 3, n. 38503 del 01/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni, non mass.; Sez. 3, n. 16538 del 25/02/2022, Cellino, non mass.; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581; e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano, non mass.). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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