CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 luglio 2023
Cassazione n. 23012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22267-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, ope legis rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale Dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente - avverso l'ordinanza n. 263/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI, depositata il 13/08/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 22267/2022 Numero sezionale 2343/2023 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l’ordinanza del Numero di raccolta generale 23012/2023Data pubblicazione 28/07/2023 giudice di pace di Trapani, notificata il 16 agosto 2022, con cui è stata respinta l’impugnazione dallo stesso proposta nei confronti del decreto di respingimento emesso dal questore di Trapani in data 24/6/2022 e notificato in pari data. 2. Il giudice di pace, dopo aver dato atto dei motivi dedotti dal ricorrente, riconosceva la propria competenza a provvedere, non rientrando il procedimento in oggetto fra quelli di competenza delle sezioni specializzate. 3. Nel merito, considerava che il legame sentimentale dedotto dal Salem non era stato provato in termini rilevanti ai fini della tutela riconosciuta alla vita familiare in conformità all’art. 8 CEDU. 4. Inoltre, reputava che non fosse stata allegata alcuna circostanza idonea far ritenere illegittimo il decreto di respingimento emesso ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, constatando che risultava documentata alcuna istanza di protezione internazionale. 5. Il giudice di pace, dato atto di quanto sopra e ritenuti assorbiti e/o superati gli ulteriori motivi, respingeva il ricorso. 6. La cassazione dell’ordinanza sin qui illustrata è chiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 13 settembre 2022 ed affidato a tre motivi. 7. L’intimata amministrazione si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.. considerato che 8. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: l'ordinanza impugnata è – in tesi - affetta da nullità in quanto il giudice di pace di Trapani ha omesso integralmente la pronunzia sulle domande preliminari poste a base del ricorso. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 22267/2022 Numero sezionale 2343/2023 8.1. Il ricorrente, in particolare, assume che aveva impugnato i Numero di raccolta generale 23012/2023Data pubblicazione 28/07/2023 provvedimenti emessi dal questore, il primo con il quale era stato decretato il respingimento c.d. differito del ricorrente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998, e il secondo con cui gli era stato ordinato di lasciare il territorio della Repubblica Italiana. 8.2. A sostegno del ricorso col primo motivo si denunciava la nullità dei provvedimenti della questura per violazione dell'art. 18 del d.P.R. 445 del 2000 nonché dell'art. 2714 cod. civ., dato che gli stessi erano sforniti dell'autenticazione, secondo le forme dell'attestazione di conformità all'originale, a cura del pubblico ufficiale che aveva emesso l'atto. Col secondo motivo preliminare se ne lamentava la nullità per essere gli atti de quo sottoscritti soltanto dalla vice-questore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], funzionario sfornito della qualifica di “primo dirigente” e del corrispondente potere amministrativo. Con il terzo motivo denunciava l'incompetenza del funzionario che aveva emesso gli atti, in quanto formalmente titolare di un diverso settore della questura (segnatamente l'Anticrimine). 8.3. Nel merito il migrante aveva lamentato l'ingiustizia dei provvedimenti impugnati, dato che, malgrado fosse giunto in Italia con mezzi di fortuna, aveva, tuttavia, ricevuto una proposta di lavoro da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale aveva lavorato come stampatore; in Italia, peraltro, poteva contare sull'appoggio morale e materiale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo fidanzato con la figlia di quest'ultima. Tali doglianze preliminari non sarebbero state esaminate dal giudice di pace, motivo per cui l’odierno ricorrente assume la nullità del provvedimento impugnato. 9. Con il secondo motivo dell'odierno ricorso si deduce la violazione dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 2714 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., riproponendo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 22267/2022 Numero sezionale 2343/2023 una delle violazioni preliminari dedotte con il ricorso avverso i Numero di raccolta generale 23012/2023Data pubblicazione 28/07/2023 provvedimenti del questore. 10. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto oggetto di discussione, riguardante il contenuto delle deposizioni testimoniali, e decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso. 11. I motivi di ricorso risultano in parte infondati, in parte inammissibili. 12. Il primo motivo è infondato. 12.1. In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. 2334/2020; Cass. 18832/2021). 12.2. Nel caso di specie le questioni preliminari debbono ritenersi assorbite nel rigetto del ricorso e non danno luogo ad un’omessa pronuncia. 13. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, poiché non censurano tutte le rationes decidendi. 13.1. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass., Sez. U., F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 22267/2022 Numero sezionale 2343/2023 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293; Cass.,Numero di raccolta generale 23012/2023Data pubblicazione 28/07/2023 18/06/2019, n. 16314). 13.2. La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633). 13.3. Nella specie, il giudice di pace ha ritenuto legittimo il provvedimento di respingimento, sulla base di una serie di rationes decidendi, alcune delle quali non impugnate (mancata proposizione della domanda di protezione internazionale, ingresso nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera) o impugnate al fine di sollecitare in questa sede di legittimità un’inammissibile rivalutazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito (mancanza di ragioni familiari effettive ex art. 8 CEDU). 14. Pertanto il ricorso deve essere respinto. 15. Nulla va disposto sulle spese di lite, atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’Amministrazione resistente. Il procedimento è esente dal versamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, in applicazione dell’art. 13 bis, comma 3, d.lgs. 286/1998. P.Q.M. La Corte rig