CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 09607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.500/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1073/2019depositata il 21/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA]Anello, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di due nubifragi avvenuti in data 11/10/2004 e 7/11/2004 ed indennizzabili, secondo l’attore, a norma di polizza stipulata con la [OSCURATO:PERSONA].ni. Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 83/2014, rigettava la domanda attrice ritenendo che i danni lamentati non rientrassero nella copertura assicurativa. 2.La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1073/2019 del 21 maggio 2019, rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata. Nel negare la copertura assicurativa, la Corte territoriale riteneva che i danni patiti dalla struttura alberghiera non erano conseguenza diretta del vento e della grandine ma piuttosto dell’accumulo esterno di acqua piovana. Inoltre anche l’allagamento dei locali, non si era verificato in seguito a problemi della struttura immobiliare assicurata ma, piuttosto, ad infiltrazione d’acqua entrata attraverso gli infissi. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Anello propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 6 delle “[OSCURATO:PERSONA] di Contratto” in relazione agli artt. 1341, 1342, 1362, 1363 e 1370 c.c. Il ricorrente censura l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello degli artt. 1362 e segg. c.c. in forza della quale è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 1341 c.c. al caso concreto. Il ricorrente sostiene, infatti, che le limitazioni previste dalla seconda parte del citato art. 6 delle “[OSCURATO:PERSONA] di Contratto” sarebbero tali da rendere praticamente inoperante la garanzia, escludendo di fatto il rischio assicurato. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte della censura il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dei criteri interpretativi contrattuali con specifico riferimento alla clausola limitativa precedentemente citata e contenuta nella seconda parte sub. b) dell’art 6 riguardante “i danni subiti da serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione”. Nello specifico, il ricorrente sostiene che tale eccezione non prevederebbe, a differenza della prima parte dell’art 6, che debba trattarsi di danni materiali e diretti affinché sia operante l’indennizzo. L’esegesi interpretativa basata sugli artt.1341, 1342, 1362, 1363 e 1370 c.c., conseguentemente, avrebbe dovuto condurre a riconoscere l’operatività di tale eccezione indipendentemente dalla qualificazione come diretta o indiretta dei danni. Non sarebbe ragionevole, infatti, ritenere che la polizza assicuri contro i danni causati dalla pioggia e neghi, al contempo, i danni determinati da accumulo esterno di acqua. In aggiunta, il ricorrente lamenta che, secondo l’art. 1370, in caso di dubbi interpretativi la clausola andrebbe letta “contra proferentem” . Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato Per quanto riguarda la prima parte della censura, è inammissibile in quanto del tutto nuova. La prospettata violazione dell’art. 1341 c.c. non è stata infatti rilevata nei giudizi di merito dove, al contrario, il ricorrente lamentava unicamente vizi circa l’interpretazione della clausola e non la sua vessatorietà. E comunque, la censura sarebbe infondata anche nel merito, non essendo individuabile una violazione dell’art. 1341 c.c. In ambito assicurativo, infatti, “sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (Cass. n. 15598/2019; Cass. n. 8235/2010). Le clausole contenute nel citato art. 6 sono state correttamente interpretate dal Giudice di merito quali identificative del rischio garantito specificando natura ed eziologia dei danni risarcibili senza con ciò compromettere l’operatività generale della garanzia. In particolare, quanto all’applicazione degli artt. 1362 e 1363, l’interpretazione del Giudice di merito, subordinando l’operatività della clausola all’esistenza del requisito di immediata causalità tra danno ed evento, appare corretta. Con l’inserimento nell’art 6 del lemma “diretti” si deve infatti ritenere che le parti abbiano inteso restringere i pregiudizi assicurati riconoscendo indennizzo solo rispetto a quelli di derivazione causale diretta. Sulla base delle perizie, convergenti nei risultati, sia del CTU che dell’accertatore assicurativo, risulta che la dinamica dell’evento “…non sia causata direttamente dalla grandine e dalle piogge, ma da conseguenze delle stesse, nel senso che le forti piogge e grandine hanno provocato un trascinamento di fango e vari detriti provenienti dal lato monte della struttura…” (cfr. pag. 9). Quanto all’applicazione dell’art. 1370, inoltre, l’interpretazione della clausola “contra stipulatorem” è da ritenersi operativa in caso vi sia dubbio circa le modalità operative della clausola stessa. Nel caso specifico, il Giudice di merito non avrebbe dovuto far ricorso a tale criterio in quanto il testo dell’art. 6 risulta chiaro nel suo significato letterale, non mostrando elementi di ambiguità. Non può che concludersi che le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. E' noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. 4.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 132 c.p.c. n. 4. In particolare, la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe indicato “sic et simpliciter” le ragioni poste a fondamento della decisione senza una sufficiente analisi logico-giuridica, rendendo la motivazione inadeguata a permettere l’indispensabile verifica di quelli che sono gli elementi in fatto e diritto allegati. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, e nulla, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 27112/2018). Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (Cass. n. 26764/2019). Nel caso in specie, non è dato rinvenire gli estremi per dichiarare la dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. La sentenza impugnata, infatti, nonostante la sua brevità, permette di individuare i criteri logico-giuridici ed il conseguente ragionamento posto dal giudice di merito a sostegno delle conclusioni. La sentenza risulta, quindi, adeguatamente motivata. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso