CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 12677/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ermira [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/11/2025 del G.u.p. presso il Tribunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il G.u.p. presso il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del07/11/2025, atteso l’intervenuto pieno risarcimento della persona offesa, su concorderichiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di mesi dieci direclusione ed euro 700,00 di multa per la imputazione alla stessa ascritta di estorsionetentata. La pena veniva così determinata sull’accordo delle parti: pena base anni cinque direclusione ed euro 1500,00 di multa, ridotta per il tentativo alla pena di anni uno e mesi ottodi reclusione ed euro 1200,00 di multa, ridotta ex art. 62, n.4., cod. pen. ad anni uno, mesicinque di reclusione ed euro 900,00 di multa, ulteriormente ridotta per la diminuente per ilrito alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa, pena subordinata allasospensione condizionale della pena.2.La sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Brescia è stata impugnata dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che con un unico motivo diricorso ha rilevato l’intervenuta violazione di legge, atteso che la decisione aveva applicatouna pena illegale, perché inferiore al limite minimo previsto per legge, attesa l’intervenutariduzione per il rito in misura superiore al massimo consentito, la pena in conclusione nonavrebbe potuto scendere al di sotto di undici mesi e giorni dieci di reclusione, mentre la penapecuniaria era stata correttamente determinata.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.La pena per come determinata sulla base dell’accordo delle parti non può essereritenuta una pena illegale. In tal senso deve essere richiamato il dictum delle Sezioni Unite diquesta Corte (n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01) che nel ricapitolare,confermandoli, gli approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020,dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539-01), nell'ambito di una più ampia riflessione in chiavecostituzionale e convenzionale, hanno messo a fuoco le nozioni di illegalità e di illegittimitàdella pena.Si è difatti chiarito che l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori(espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo)assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato.Dunque, tenuto conto della individuazione delle cornici edittali di riferimento, è solo laviolazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale dideterminazione della pena - ad integrare la pena illegale, sicché ne consegue che ogni altraviolazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggereintegra un errato esercizio del potere nella commisurazione della stessa e dà luogo ad unapena che è illegittima.In altri termini, gli errori che, nell'applicazione delle diverse discipline, incidono sullacommisurazione della pena, danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero lapena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa daquella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto ilfatto storico reato. Oltre tale ipotesi, la pena si deve ritenere illegittima, perché commisuratasulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modelloargomentativo normativamente previsto (così Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, Pg/Bartolini,Rv. 287213-01; principi ribaditi in diversa fattispecie anche da Sez. U n. 27059 del27/02/2025, Elian, Rv. 288214-02).2.Quanto al caso di specie, come correttamente considerato dalla Procura generalenelle proprie conclusioni, richiamando la giurisprudenza di legittimità su questo tema, “esula,dall'àmbito della pena illegale il trattamento sanzionatorio che risulti complessivamentelegittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo attraverso il quale il giudicesia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna attraverso il quale ilgiudice sia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna”. Nelprocedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, l'accordo si forma nontanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa vienedeterminata, bensì sul risultato finale di queste ultime, sicché si deve ritenere l’irrilevanzadegli errori relativi ai vari passaggi interni, attraverso i quali si giunge a tale risultato.3.Alla luce di tale principio, posto che il giudice di primo grado, nel computo della penadetentiva, pur essendo partito dal minimo edittale della sanzione detentiva prevista per ilreato di estorsione tentata (anni uno, mesi otto di reclusione), ha applicato una riduzione perla concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. inferiore al massimo (mesi tre direclusione rispetto al massimo consentito di mesi sei), la pena finale di mesi dieci direclusione anziché di mesi undici e giorni dieci non configura un’ipotesi di pena illegale inquanto rientra, “per specie e quantità”, in quella astrattamente prevista per la fattispecie inesame (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; n. 40986 del 19/07/2018,P., Rv. 273934-01; n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, 2 Rv. 279348-01; principiribaditi anche quanto al concordato in appello da Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi,Rv. 289033-02). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]