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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 settembre 2026

Cassazione n. 24984/2026

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, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procuraconferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studioAPOLLONI– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1554 del 2023, pronunciata dallaCORTE D’[OSCURATO:PERSONA] e depositata il 12 aprile 2023 (R.G.N.407/2020).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia delTribunale della medesima sede e ha, dunque, dichiarato non dovute lesomme pretese con il verbale unico di accertamento e notificazione2017020976/DDL del 20 dicembre 2017: alla [OSCURATO:SOCIETA] l’Istituto ha contestato omissioni contributive per il periodo daldicembre 2012 all’ottobre 2017, in relazione al versamento di unaretribuzione inferiore a quella dovuta, al di fuori delle ipotesi tipizzatedall’art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta cheha efficacia preclusiva la sentenza del Tribunale di Napoli del 2008,recante il numero 20217 e oramai inoppugnabile, in quanto ha risoltoin senso sfavorevole all’Istituto le medesime questioni di diritto, pur seriguardo a un periodo anteriore (dal 2001 al 2006).

Nei rapporti didurata, la res iudicata dispiega i suoi effetti vincolanti anche inrelazione al futuro svolgimento del rapporto, con l’unico limite dellapersistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo diriferimento.2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello,articolando un motivo.3.– La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] resiste all’impugnazione concontroricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]- 2 -Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/20261.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909cod. civ. e addebita alla Corte di merito di aver affermato l’autorità digiudicato per una sentenza relativa a un periodo contributivo (dal 2001al 2006) distinto rispetto a quello controverso (dal dicembre 2012all’ottobre 2017) e comunque incentrata su un’erronea interpretazionedella normativa applicabile in tema di minimale contributivo nel settoredell’edilizia (art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, come convertito).Ad avviso del ricorrente, la diversità dei periodi di debenza, purnell’identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto,sarebbe sufficiente a configurare come diversi i rapporti contributiviche a tali periodi afferiscono.2.– Il ricorso non presenta i profili d’inammissibilità eccepiti dallaparte controricorrente nella memoria illustrativa (pagina 2).Lungi dal sollecitare un riesame dei fatti e dal tendere a sovvertirel’accertamento cristallizzato in una “doppia conforme”, le censuresottopongono al vaglio di questa Corte una questione eminentementegiuridica.3.– Le censure sono, dunque, ammissibili e si rivelano fondate.4.– Questa Corte è costante nell’escludere, in tema di obbligazionicontributive, la configurabilità di un unico rapporto giuridicofondamentale che colleghi i debiti relativi ai diversi periodi.Invero, il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivopresuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi e, pertanto,la diversità dei periodi, pur nell’identità dei termini di riferimento e diconnotazione del rapporto, basta a far configurare come diversi irapporti contributivi ad essi afferenti (Cass., S.U., 7 novembre 1997,n. 10933).Ne consegue che il giudicato sull’obbligazione contributiva non puòproiettare la sua vincolatività anche su periodi successivi e cosìinvestire un rapporto di cui non risultano ancora integrati tutti i- 3 -Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/2026presupposti (in tal senso, Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30853,e 20 aprile 2016, n. 7981; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 19novembre 2025, n. 30476, e 26 agosto 2025, n. 23917).5.– A tali princìpi questa Corte ha dato continuità anche di recente(Cass., sez. lav., 30 giugno 2026, n. 22518, n. 22517 e n. 22516),evidenziando che «il principio che estende l’efficacia del giudicato a“beni della vita” diversi da quelli su cui si è già giudizialmenteprovveduto richiede che il secondo giudizio si riferisca al medesimorapporto giuridico e che l’accertamento di cui si pretendel’incontestabilità riguardi punti di fatto o punti relativi a “fatti-diritti”,implicati, come indefettibili passaggi logici, dalla decisione della primacausa, e non soltanto la mera interpretazione dell’astratta volontà dilegge che entra nelle premesse del sillogismo giudiziale con il quale sisez. lav., 23 giugno 2026, n. 21417, punto

4.4. delle Ragioni delladecisione, che riprende diffusamente le affermazioni della sentenza n.10933 del 1997).6.– Ai princìpi in esame, che la parte controricorrente non induce arimeditare con argomenti persuasivi, non si è attenuta la pronunciad’appello.La Corte di merito è incorsa nella violazione dell’art. 2909 cod. civ.,nel reputare dirimente l’accertamento irrevocabile contenuto nellasentenza n. 20217 del 2008, pur se riguardante un diverso periodocontributivo (pagina 6 della sentenza impugnata) e la merainterpretazione dell’astratta volontà di legge in tema di minimalecontributivo nel settore dell’edilizia.In ultima analisi, la pronuncia passata in giudicato, in ragione dellafattispecie allora dedotta, analiticamente descritta nell’odierno ricorso(pagine 11, 12 e 13), non può dispiegare alcuna efficacia preclusivaper periodi temporali posteriori e distinti.- 4 -Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/20267.– Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza impugnata.8.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversacomposizione, procederà a un nuovo esame in conformità ai princìpiribaditi nella presente ordinanza, scrutinando la fondatezza dellepretese dell’Istituto in relazione all’arco temporale che nell’odiernogiudizio rileva.9.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sullespese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’8 luglio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procuraconferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studioAPOLLONI– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1554 del 2023, pronunciata dallaCORTE D’[OSCURATO:PERSONA] e depositata il 12 aprile 2023 (R.G.N.407/2020).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia delTribunale della medesima sede e ha, dunque, dichiarato non dovute lesomme pretese con il verbale unico di accertamento e notificazione2017020976/DDL del 20 dicembre 2017: alla [OSCURATO:SOCIETA] l’Istituto ha contestato omissioni contributive per il periodo daldicembre 2012 all’ottobre 2017, in relazione al versamento di unaretribuzione inferiore a quella dovuta, al di fuori delle ipotesi tipizzatedall’art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta cheha efficacia preclusiva la sentenza del Tribunale di Napoli del 2008,recante il numero 20217 e oramai inoppugnabile, in quanto ha risoltoin senso sfavorevole all’Istituto le medesime questioni di diritto, pur seriguardo a un periodo anteriore (dal 2001 al 2006). Nei rapporti didurata, la res iudicata dispiega i suoi effetti vincolanti anche inrelazione al futuro svolgimento del rapporto, con l’unico limite dellapersistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo diriferimento.2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello,articolando un motivo.3.– La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] resiste all’impugnazione concontroricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]- 2 -Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/20261.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909cod. civ. e addebita alla Corte di merito di aver affermato l’autorità digiudicato per una sentenza relativa a un periodo contributivo (dal 2001al 2006) distinto rispetto a quello controverso (dal dicembre 2012all’ottobre 2017) e comunque incentrata su un’erronea interpretazionedella normativa applicabile in tema di minimale contributivo nel settoredell’edilizia (art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, come convertito).Ad avviso del ricorrente, la diversità dei periodi di debenza, purnell’identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto,sarebbe sufficiente a configurare come diversi i rapporti contributiviche a tali periodi afferiscono.2.– Il ricorso non presenta i profili d’inammissibilità eccepiti dallaparte controricorrente nella memoria illustrativa (pagina 2).Lungi dal sollecitare un riesame dei fatti e dal tendere a sovvertirel’accertamento cristallizzato in una “doppia conforme”, le censuresottopongono al vaglio di questa Corte una questione eminentementegiuridica.3.– Le censure sono, dunque, ammissibili e si rivelano fondate.4.– Questa Corte è costante nell’escludere, in tema di obbligazionicontributive, la configurabilità di un unico rapporto giuridicofondamentale che colleghi i debiti relativi ai diversi periodi.Invero, il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivopresuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi e, pertanto,la diversità dei periodi, pur nell’identità dei termini di riferimento e diconnotazione del rapporto, basta a far configurare come diversi irapporti contributivi ad essi afferenti (Cass., S.U., 7 novembre 1997,n. 10933).Ne consegue che il giudicato sull’obbligazione contributiva non puòproiettare la sua vincolatività anche su periodi successivi e cosìinvestire un rapporto di cui non risultano ancora integrati tutti i- 3 -Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/2026presupposti (in tal senso, Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30853,e 20 aprile 2016, n. 7981; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 19novembre 2025, n. 30476, e 26 agosto 2025, n. 23917).5.– A tali princìpi questa Corte ha dato continuità anche di recente(Cass., sez. lav., 30 giugno 2026, n. 22518, n. 22517 e n. 22516),evidenziando che «il principio che estende l’efficacia del giudicato a“beni della vita” diversi da quelli su cui si è già giudizialmenteprovveduto richiede che il secondo giudizio si riferisca al medesimorapporto giuridico e che l’accertamento di cui si pretendel’incontestabilità riguardi punti di fatto o punti relativi a “fatti-diritti”,implicati, come indefettibili passaggi logici, dalla decisione della primacausa, e non soltanto la mera interpretazione dell’astratta volontà dilegge che entra nelle premesse del sillogismo giudiziale con il quale sisez. lav., 23 giugno 2026, n. 21417, punto 4.4. delle Ragioni delladecisione, che riprende diffusamente le affermazioni della sentenza n.10933 del 1997).6.– Ai princìpi in esame, che la parte controricorrente non induce arimeditare con argomenti persuasivi, non si è attenuta la pronunciad’appello.La Corte di merito è incorsa nella violazione dell’art. 2909 cod. civ.,nel reputare dirimente l’accertamento irrevocabile contenuto nellasentenza n. 20217 del 2008, pur se riguardante un diverso periodocontributivo (pagina 6 della sentenza impugnata) e la merainterpretazione dell’astratta volontà di legge in tema di minimalecontributivo nel settore dell’edilizia.In ultima analisi, la pronuncia passata in giudicato, in ragione dellafattispecie allora dedotta, analiticamente descritta nell’odierno ricorso(pagine 11, 12 e 13), non può dispiegare alcuna efficacia preclusivaper periodi temporali posteriori e distinti.- 4 -Numero registro generale 20702/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 24984/2026Data pubblicazione 04/09/20267.– Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza impugnata.8.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversacomposizione, procederà a un nuovo esame in conformità ai princìpiribaditi nella presente ordinanza, scrutinando la fondatezza dellepretese dell’Istituto in relazione all’arco temporale che nell’odiernogiudizio rileva.9.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sullespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’8 luglio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -
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