Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 24675/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8094/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 135, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Grosseto, via della Prefettura, n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana , n. 1592 /201 6 , depositata il 20.9.2016e non notificata.

Oggetto:Ipoteca esattoriale - Estratto di ruolo -Idoneità per l’iscrizione -Sussistenza.Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione di iscrizione di ipoteca, inviatagli dall’agente della riscossione per il mancato pagamento di tributi, contestando la validità del titolo esecutivo, in quanto costituito dal solo estratto di ruolo, e la conformità all’originale delle copie delle relate di notifica delle cartelle presupposte.

In primo ed in secondo grado, l’impugnazione veniva accolta, poiché l’agente della riscossione non aveva depositato, né in copia né in originale, le cartelle esattoriali presupposte, essendosi limita a produrre il solo estratto di ruolo, ritenuto inidoneo,quale mero atto interno, ad assumere valenza di titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, riteneva che non vi fosse prova della riconducibilità delle relate di notifica, prodotte solo in copia, agli estratti di ruolo posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria, potendo essere frutto di un fotomontaggio.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Equitalia servizi di riscossione s.p.a., sulla base di due motivi.

Il contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di doglianza, l’Equitalia servizi di riscossione s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2714 e 2718 c.c., 26, 49 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 5 del d.m. n. 321 del 1999, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la Ctr nel ritenere che l’estratto di ruolo è un documento meramente interno e che per l’iscrizione di ipoteca sarebbe necessaria la produzione della cartella di pagamento, poiché essa viene notificata dall’agente della riscossione in unico originale , mentreè il ruolo a costituire il titolo esecutivo, idoneo per l’iscrizione di ipoteca.

Non sarebbe, pertanto, necessaria la produzione della cartella di pagamento presupposta, essendo sufficiente, ai fini probatori, il deposito dell’estratto di ruolo, che sin dal primo grado era stato versato in atti, unitamente alle copie delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, con attestazione di conformità all’originale. 2.Con il secondo motivo di doglianza, l’agente della riscossione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la Ctr nell’affermare che le copie delle cartoline di ricevimento non sarebbero idonee a provare la compatibilità con gli estratti di ruolo, poiché era fatto pacifico, in quanto non contestato, che l’ipoteca fosse stata iscritta con riferimento ai crediti riportati nelle cartelle indicate nell’estratto medesimo. 3.Il primo motivo è fondato e va accolto.

Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 49 del d.

P.R. n. 602 del 1973, per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.

Il concessionario può, altres ì, promuovere azioni cautelari e conservative, nonchéogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Il successivo art. 77 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui all'art.50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati,per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Infine, il quinto comma dell’art. 26 precisa che il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.Con riferimento all’estratto di ruolo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che esso è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato,(Cass. n. 11794/2016, Rv. 640105-01; conf. n. 15315/2017, Rv. 644736 - 01; n. 11028/2018 , Rv. 648806 - 01; n. 12883/2020,Rv. 658297-01).

E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella di pagamento, non sussiste un onere a carico dell’agente della riscossione di produzione della cartella, essendo sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo (cfr. Cass. n. 20769/2021, Rv. 661896-01; n. 23039/2016, Rv. 641888- 01;n. 10326/2014, Rv. 630907-01).

4. Sicché, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, l’estratto di ruolo non è un mero atto interno privo della valenza di titolo esecutivo, trattandosi della fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate con la procedura di riscossione.

Di conseguenza, esso, riproducendo il ruolo che rappresenta il titolo esecutivo, consente l’iscrizione dell’ipoteca a carico del contribuente inadempiente.

E’, inoltre, errata l’affermazione della Ctr secondo cui l’agente della riscossione era tenuto a consegnare alla Conservatoria la copia della cartella esattoriale con le copie delle cartoline di ricevimento, poiché, ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella,non sussiste un onere di produzione in giudizio dell’originale o della copia autenticadella stessa, essendo sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo.5.

Parimenti fondato è il secondo motivo di doglianza.

Con riferimento alla contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la Suprema Corte ha affermato che essa non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633/2018, Rv. 651376- 01).

Inoltre, con riferimento agli effetti del disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio, è stato precisato che quello effettuato ai sensi dell'art.2719 c.c. non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 1324/2022, Rv. 663748-01).

Poi, con specifico riguardo alla notifica della cartella esattoriale, la Suprema Corte ha precisato che,laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass.n. 23426/2020, Rv. 659342-01).6.

Ciò posto, devesi innanzitutto osservare che, nel caso in esame, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali risulta effettuato dal contribuente in modo generico e non circostanziato.

E comunque, come sopra osservato, il disconoscimento effettuato ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di verificare tale conformità, anche mediante presunzioni.

Risulta, quindi, erratala decisione della Ctr, che, sulla base del solo generico disconoscimento, non ha attribuito alcuna valenza probatoria alle copie delle cartoline di ricevimento delle notifiche delle cartelle, limitandosi a sostenere che queste potevano costituire l’oggettodi un montaggio fotocopiato, poiché tale affermazione non risulta basata su alcun elemento concreto, neanche indiziario .

Inoltre, contrariamente agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, la Ctr ha omesso di indagare se vi fossero altri elementi, anche presuntivi, per ritenere dimostrato il collegamento tra le cartoline di ricevimento in questione e l’estratto di ruolo prodotto dall’agente della riscossione.

In particolare, il giudice del merito non ha tenuto conto, da un lato, che l’estratto in esame contiene tutti i dati essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, così costituendo prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale e, dall’altro, che non sia stata contestata la corrispondenza tra i numeri delle cartelle rispettivamente indicati nell’estratto di ruolo, nelle relate di notifica e nell’iscrizione ipotecaria.

7. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quoper l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’agente della riscossione e per il regolamento delle spese di liteanche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’agente della riscossione e per il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8094/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n. 135, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Grosseto, via della Prefettura, n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana , n. 1592 /201 6 , depositata il 20.9.2016e non notificata. Oggetto:Ipoteca esattoriale - Estratto di ruolo -Idoneità per l’iscrizione -Sussistenza.Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione di iscrizione di ipoteca, inviatagli dall’agente della riscossione per il mancato pagamento di tributi, contestando la validità del titolo esecutivo, in quanto costituito dal solo estratto di ruolo, e la conformità all’originale delle copie delle relate di notifica delle cartelle presupposte. In primo ed in secondo grado, l’impugnazione veniva accolta, poiché l’agente della riscossione non aveva depositato, né in copia né in originale, le cartelle esattoriali presupposte, essendosi limita a produrre il solo estratto di ruolo, ritenuto inidoneo,quale mero atto interno, ad assumere valenza di titolo esecutivo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, riteneva che non vi fosse prova della riconducibilità delle relate di notifica, prodotte solo in copia, agli estratti di ruolo posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria, potendo essere frutto di un fotomontaggio. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Equitalia servizi di riscossione s.p.a., sulla base di due motivi. Il contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di doglianza, l’Equitalia servizi di riscossione s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2714 e 2718 c.c., 26, 49 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 5 del d.m. n. 321 del 1999, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la Ctr nel ritenere che l’estratto di ruolo è un documento meramente interno e che per l’iscrizione di ipoteca sarebbe necessaria la produzione della cartella di pagamento, poiché essa viene notificata dall’agente della riscossione in unico originale , mentreè il ruolo a costituire il titolo esecutivo, idoneo per l’iscrizione di ipoteca. Non sarebbe, pertanto, necessaria la produzione della cartella di pagamento presupposta, essendo sufficiente, ai fini probatori, il deposito dell’estratto di ruolo, che sin dal primo grado era stato versato in atti, unitamente alle copie delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, con attestazione di conformità all’originale. 2.Con il secondo motivo di doglianza, l’agente della riscossione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la Ctr nell’affermare che le copie delle cartoline di ricevimento non sarebbero idonee a provare la compatibilità con gli estratti di ruolo, poiché era fatto pacifico, in quanto non contestato, che l’ipoteca fosse stata iscritta con riferimento ai crediti riportati nelle cartelle indicate nell’estratto medesimo. 3.Il primo motivo è fondato e va accolto. Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 49 del d. P.R. n. 602 del 1973, per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Il concessionario può, altres ì, promuovere azioni cautelari e conservative, nonchéogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Il successivo art. 77 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui all'art.50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati,per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Infine, il quinto comma dell’art. 26 precisa che il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.Con riferimento all’estratto di ruolo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che esso è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato,(Cass. n. 11794/2016, Rv. 640105-01; conf. n. 15315/2017, Rv. 644736 - 01; n. 11028/2018 , Rv. 648806 - 01; n. 12883/2020,Rv. 658297-01). E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella di pagamento, non sussiste un onere a carico dell’agente della riscossione di produzione della cartella, essendo sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo (cfr. Cass. n. 20769/2021, Rv. 661896-01; n. 23039/2016, Rv. 641888- 01;n. 10326/2014, Rv. 630907-01). 4. Sicché, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, l’estratto di ruolo non è un mero atto interno privo della valenza di titolo esecutivo, trattandosi della fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate con la procedura di riscossione. Di conseguenza, esso, riproducendo il ruolo che rappresenta il titolo esecutivo, consente l’iscrizione dell’ipoteca a carico del contribuente inadempiente. E’, inoltre, errata l’affermazione della Ctr secondo cui l’agente della riscossione era tenuto a consegnare alla Conservatoria la copia della cartella esattoriale con le copie delle cartoline di ricevimento, poiché, ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella,non sussiste un onere di produzione in giudizio dell’originale o della copia autenticadella stessa, essendo sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo.5. Parimenti fondato è il secondo motivo di doglianza. Con riferimento alla contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la Suprema Corte ha affermato che essa non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633/2018, Rv. 651376- 01). Inoltre, con riferimento agli effetti del disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio, è stato precisato che quello effettuato ai sensi dell'art.2719 c.c. non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 1324/2022, Rv. 663748-01). Poi, con specifico riguardo alla notifica della cartella esattoriale, la Suprema Corte ha precisato che,laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass.n. 23426/2020, Rv. 659342-01).6. Ciò posto, devesi innanzitutto osservare che, nel caso in esame, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali risulta effettuato dal contribuente in modo generico e non circostanziato. E comunque, come sopra osservato, il disconoscimento effettuato ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di verificare tale conformità, anche mediante presunzioni. Risulta, quindi, erratala decisione della Ctr, che, sulla base del solo generico disconoscimento, non ha attribuito alcuna valenza probatoria alle copie delle cartoline di ricevimento delle notifiche delle cartelle, limitandosi a sostenere che queste potevano costituire l’oggettodi un montaggio fotocopiato, poiché tale affermazione non risulta basata su alcun elemento concreto, neanche indiziario . Inoltre, contrariamente agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, la Ctr ha omesso di indagare se vi fossero altri elementi, anche presuntivi, per ritenere dimostrato il collegamento tra le cartoline di ricevimento in questione e l’estratto di ruolo prodotto dall’agente della riscossione. In particolare, il giudice del merito non ha tenuto conto, da un lato, che l’estratto in esame contiene tutti i dati essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, così costituendo prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale e, dall’altro, che non sia stata contestata la corrispondenza tra i numeri delle cartelle rispettivamente indicati nell’estratto di ruolo, nelle relate di notifica e nell’iscrizione ipotecaria. 7. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, in accoglimento dei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quoper l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’agente della riscossione e per il regolamento delle spese di liteanche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello proposto dall’agente della riscossione e per il re
Sentenza Cassazione n. 24675/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris