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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27306/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della configurazione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. e del diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, rispettivamente, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, e nulla disponendo in favore della parte civile, che si è limitata a rassegnare conclusioni, senza svolgere alcuna attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, ed, in definitiva, senza fornire alcun utile contributo ai fini della decisione (cfr., nel medesimo senso, Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01); rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della configurazione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. e del diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, rispettivamente, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, e nulla disponendo in favore della parte civile, che si è limitata a rassegnare conclusioni, senza svolgere alcuna attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, ed, in definitiva, senza fornire alcun utile contributo ai fini della decisione (cfr., nel medesimo senso, Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01); rilevato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato eventualmente maturata; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 27306/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris