Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:466
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 luglio 2011 – Nisipeanu / Direcţia Generală a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA] e altri
(causa C‑263/10)
«Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli»
1.
Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro
prima immatricolazione nel territorio nazionale – Tassa applicabile ai veicoli d’occasione importati e che non ha equivalenti
per i veicoli presenti sul mercato nazionale aventi la stessa vetustà ed usura – Inammissibilità (Art. 110 TFUE) (v. punti 28‑29
e dispositivo)
2.
Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione
da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza
– Criterio non decisivo (Art. 110 TFUE) (v. punti 32‑36)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati
in altri Stati membri – Tassa ambientale che colpisce gli autoveicoli in occasione della prima immatricolazione in uno Stato
membro – Qualificazione del criterio della «data di prima immatricolazione» – Compatibilità della normativa nazionale con
l’art. 110 TFUE – Validità dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, introdotta per talune categorie di veicoli – Eventuale
applicazione del principio «chi inquina paga».
[OSCURATO:PERSONA]. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile
agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata
in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri
Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato
nazionale.