CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per tardività dell'impugnazione. Il ricorso risulta proposto (il 2 novembre 2022) oltre i 15 giorni previsti dalla norma (sentenza con motivazione contestuale del 21 settembre 2022) e, comunque, dopo 15 giorni dall'ultima notifica del 30 maggio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/