CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12133/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' U.IV¦ 3`r\I\[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di tentata estorsione contestato e alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di recesso attivo o, quanto meno, della desistenza volontaria, lamentando altresì l'omessa risposta agli specifici motivi di gravame con cui si denunziava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, confortate dalle ulteriori prove desumibili dalle dichiarazioni dei testi, sull'inverosimiglianza della versione dei fatti resa dal compagno dell'imputata nonché sul contenuto inequivocabile della condotta della ricorrente, rispetto alla quale mancano i presupposti per il riconoscimento delle invocate ipotesi recesso attivo e desistenza volontaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.