CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 15970/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2602-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 816/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] esperto linguistico Trattamento retributivo Giudicato R.G.N.2602/2023 Cron. Rep. Ud.08/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza non definitiva del 2 marzo 2022, la Corte d’Appello di Venezia ha riformato solo parzialmente la sentenza resa dal Tribunale di Verona di rigetto di tutte le domande proposte, nei confronti dell’Università degli Studi di Verona, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli originari ricorrenti, tutti lettori di lingua straniera presso la predetta Università, erano stati riconosciuti , con sentenza confermata in sede di appello dalTribunale di Venezia, quali dipendenti a tempo indeterminato dal 1992, con trattamento retributivo parametrato a quello iniziale di ricercatore a tempo definito da aggiornarsi secondo la contrattazione collettiva di settore ed erano stati reintegrati in sede di giudizio di rinvio con sentenza del Tribunale di Trieste del 2001, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento loro intimato nel 1996, con parametrazione del risarcimento del danno conseguito al trattamento del collaboratore esperto linguistico ai sensi dell’art. 51 CCNL di comparto e 8 del contratto integrativo. - Avevano, quindi, nuovamente agito in giudizio per rivendicare: le differenze retributive, asseritamente maturate in ragione dello scarto tra quanto percepito e quanto sarebbe loro spettato con il riconoscimento del trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, comprensivo degli scatti di anzianità e delle classi stipendiali; la riparametrazione a questa stregua del risarcimento del danno a seguito della già intervenuta declaratoria di illegittimità dei licenziamenti loro intimati; il pagamento della retribuzione per il periodo maggio- luglio 2001e della differenza sul TFR in ragione di tale maggiore retribuzione; l’accertamento e restituzione di quanto indebitamente trattenuto per il recupero della maggiore retribuzione liquidata per il periodo anteriore al licenziamento. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quel che in questa sede rileva, ha parimenti rigettato la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive ed ha ritenuto che all’accoglimento della stessa ostasse l’intervenuto giudicato la cui autorità, secondo quanto sancito da questa Corte con la decisione resa a sezioni unite n. 24963/2017, con riguardo ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trovando tale regime il limite unico nella sopravvenienza di un elemento di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto. Tale evenienza nella specie è stata ritenuta non verificata in relazione al sopravvenire della norma di cui al d.l. n. 2/2004, non avendo, al mutamento a livello normativo corrisposto un mutamento sul piano fattuale, dal momento che il rapporto lavorativo si è atteggiato allo stesso modo, salvo avere la caratteristica di essere un rapporto di durata. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la sola [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Università degli Studi di Verona. - La ricorrente ha poi depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - 1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dall’Università degli Studi di Verona con il proprio controricorso relativa alla tardività del ricorso, fondata sul rilievo della mancata impugnazione della sentenza definitiva. - L’ eccezione è infondata alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3805/2022) secondo cui “la parte che abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l’onere, quando sia sopravvenuta lasentenza definitiva , di impugnare ambedue le sentenze e ciò sia in ragione della finalità dell’istituto della riserva e dell’impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell’unicità del processo si impugnazione, sia perché gli artt. 340, comma 1, e 361, comma 1, c.p.c. non prevedono alcun criterio di collegamento -formale o sostanziale -tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall’art. 129 c.p.c. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del “dies a quo” per l’impugnazione della sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi alla pronunzia della sentenza definitiva –e “a fortiori” alla sua impugnazione – ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l’ordinamento giuridico riconduce quegli effetti”. - 2. Ven en do al merito dell’impugnazione, va rilevato come con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2909 c.c., 1, d.l. n. 2/2004 conv. nella l. n. 63/2004 e 45 TFUE, lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale intesa a negare l’applicazione in suo favore del trattamento garantito dall’art. 1 d.l. n. 2/2004, avendo la Corte medesima erroneamente ritenuto la modifica normativa conseguente al sopravvenire del d.l. n. 2/2004 inidonea a superare il giudicato formatosi a seguito della decisione del Pretore di Verona n. 840/1997, risultando l’azione, qui promossa per ottenere l’applicazione di tale norma,autonoma e distinta rispetto a quella pregressa. - 2.1. Il motivo merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue. - La giurisprudenza più recente di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 13488/2024) si è consolidata nel senso che l’azione attribuita all’ex lettore dal d.l. n. 2/2004, ossia da disposizione normativa che il legislatore ha emanato con la specifica finalità di ottemperare alla pronuncia della Corte di Giustizia è autonoma e distinta da quella di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. che l’ex lettore poteva far valere nella vigenza dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 così che l’azione non è impedita da un precedente giudicato sull’adeguatezza della retribuzione corrisposta all’ex lettore, se formatosi antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa (cfr. Cass. n. 20483/2023, Cass. n. 16449/2022 ed anche, a contrario, Cass. n. 9822/2024 che ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato in quanto in quel caso il giudicato medesimo si era formato nella vigenza della normativa sopravvenuta). - 2.2. Questo orientamento non contrasta con la pronuncia di questa Corte, resa a Sezioni U nite n. 24963/2017 richiamata dalla Corte territoriale, perché in quel caso si discuteva di una pronunzia passata in giudicato nel 2006 ( nella motivazione si fa, infatti, riferimento alla sentenza n. 873 del 2006) ovvero in piena vigenza del d.l. n. 2/2004, e le Sezioni Unite hanno dato atto di porsi in continuità con l’orientamento, in questa sede invocato dalla ricorrente, secondo cui la sopravvenienza normativa costituisce di per sé un limite all’ultrattività del giudicato. - 2.3. Peraltro, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 28483/2023, Cass. n. 13886/2023, Cass. n. 16462/2022 e Cass. 20765/2018),la domanda come proposta dalla ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio dalla data di assunzione prescindendo da quanto previsto dall’art. 26 l. n. 240/2010 di interpretazione autentica del d.l. 2/2004, non può trovare integrale accoglimento e la pretesa può essere accolta nei soli limiti di seguito precisati, atteso che, sulla base della richiamata disciplina, il trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti indicati dall’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto quale collaboratore, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito. Ai fini della quantificazione dell’assegno personale la retribuzione da riconoscere all’ex lettore in proporzione dell’impegno orario assolto, deve essere parametrata al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, comprensivo de gli adeguamenti triennali con decorrenza dal primo contratto stipulato con l’Università e sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto (cfr. Cass. n. 18897/2019). - Il ricorso, pertanto, nei limiti indicati in motivazione, va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che provvederà, in conformità, disponendo altresì relativamente alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvi